Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31916 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31916 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29265/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 5800/2016 depositato il 06/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE insinuò al passivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE una serie di crediti, solo alcuni dei quali ammessi dal giudice delegato, con esclusione, tra l’altro, del credito di euro 3.197.594,18 vantato per essere stata parte di un’ATI costituita nel 2000 (la cui originaria capogruppo mandataria era RAGIONE_SOCIALE) che nel 2002 aveva stipulato un contratto di appalto con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e di aver eseguito determinati lavori in appalto in misura superiore a quella prevista del 7,91% (e cioè per il 19,79% circa).
1.1. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l ‘ opposizione di RAGIONE_SOCIALE ex art. 98 l.fall., ammettendo solo l’ulteriore credito di euro 363.911,07 in chirografo e respingendola per il resto; in particolare, ha escluso il suddetto credito di euro 3.197.594,18 ritenendo, anche sulla base del certificato di esecuzione dei lavori della stazione appaltante del 25 gennaio 2012, che i maggiori lavori eseguiti non discendessero dalla partecipazione all’ATI, ma da un accordo intercorso in data 8 agosto 2001 con la capogruppo RAGIONE_SOCIALE, per l’esecuzione di lavori in sub-affidamento originariamente di sua competenza.
1.2. -Per la cassazione di detto decreto RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso affidato ad un mezzo, cui RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
1.3. -Entrambe le parti hanno depositato memorie, la ricorrente dando atto anche del fallimento sopravvenuto nel 2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’unico mezzo del ricorso principale , rubricato « invalidità dell’ordinanza del Tribunale di Roma per omesso esame circa un fatto controverso decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art . 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », punta a mettere in discussione l’ accertamento del tribunale, sostenendo che: i) da un’analisi del tenore letterale dell’accordo del 2001 si evince rebbe che si trattava di una mera specificazione di alcune prestazioni tecnologiche già precedentemente concordate; ii) l’emissione delle
fatture n ei confronti della controparte dell’RAGIONE_SOCIALE confermerebbe l’assenza di una fonte contrattuale diversa dall’accordo del 2002, espressamente menzionato (a differenza di quello del 2001) negli ordini di acquisto risultanti dai prospetti riepilogativi allegati a ciascuna fattura e nei successivi atti integrativi del 2007; iii) sommando gli importi spettanti a RAGIONE_SOCIALE indicati nelle singole fatture emergerebbe che la percentuale di sua spettanza ammontava al 19,79% (e non al 7,91% originariamente pattuito), proprio in virtù delle diverse e maggiori lavorazioni effettuate.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
2.2. -Invero, pur deducendo l’omessa considerazione di un fatto decisivo, esso mira sostanzialmente a far emergere l’ill ogicità e contraddittorietà del ragionamento seguito dai giudici di merito (sul rilievo, ad esempio, che non sarebbe « chiaro per quale motivo il Tribunale di Roma abbia accolto la richiesta di parte ricorrente, relativa all’ammissione della somma di euro 363.911,07, sulla base del sopracitato contratto di appalto n. 5/2002, nonché dei successivi accordi integrativi datati 8.08.2001, 5.04.2007 e 23.04.2009, nulla rilevando circa la piena opponibilità degli stessi alla procedura, privando tuttavia gli stessi di qualsivoglia rilevanza con riferimento al riconoscimento della maggior percentuale di spettanza di RAGIONE_SOCIALE (19,79% invece di 7,91%) » e che « il Tribunale di Roma ha interpretato gli accordi integrativi oggetto di discussione in maniera incoerente, attribuendo agli stessi un peso specifico diverso a seconda della richiesta di parte ricorrente »), così di fatto prospettando un vizio di insufficienza motivazionale, non più censurabile in questa sede (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022).
2.3. -E’ dunque evidente che la doglianza, sotto l’apparente veste del vizio di omesso esame di fatti decisivi, tende ad una revisione della valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie operata dal tribunale, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019; conf., ex plurimis , Cass. 3119/2022), poiché la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e
valutare autonomamente il merito della causa; ed infatti, ammettere in sede di legittimità un sindacato in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
2.4. -Deve allora ribadirsi che la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale la esercita secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), anche selezionando, tra tutte le risultanze istruttorie, quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse, né confutare singolarmente le diverse argomentazioni prospettate dalle parti (tra le tante, Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017); né la parte ricorrente per cassazione può pretendere di contrapporre a quella del giudicante la propria diversa valutazione o interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti, o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali ( ex multis , Cass. 3630/2017, 9097/2017, 30516/2018, 205/2022).
2.5. -E’ quasi superfluo aggiungere che non sono stati nemmeno rispettati i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. che onerano il ricorrente di indicare -nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. -il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018, Cass. 3110/2022).
-Quanto al ricorso incidentale -che contesta la condanna alle spese della RAGIONE_SOCIALE, nonostante il notevole scarto tra il petitum ed il suo parziale accoglimento -l’inammissibilità del ricorso principale ne preclude l’esame, rendendolo inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto tardivamente proposto in data 11 gennaio 2017,
oltre il termine di trenta giorni ex art. 99, comma 12, l.fall., decorrente dalla notificazione di cancelleria del 6 dicembre 2016.
3.1. -Infatti, il termine dimidiato per proporre ricorso per cassazione ex art. 99 l.fall. non è applicabile al controricorso -stante il suo tenore letterale ed il suo carattere eccezionale, derogatorio alla disciplina generale del termine per proporre ricorso per cassazione (Cass. 1193/2020, 8542/2011, 24972/2013) -ma si applica sicuramente al ricorso incidentale.
-Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.
-Sussistono solo rispetto al ricorrente principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). Difatti, il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11/10/2023.