Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7409-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
avverso il decreto del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 28/02/2023 R.G.N. 1052/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con decreto 28 febbraio 2023, il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione di NOME COGNOME allo stato passivo della società RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, per crediti in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c., nei confronti della società datrice, in particolare, per quanto ancora rileva, a titolo di T.f.r. insinuato in via tardiva (per essere il rapporto cessato dopo la chiusura dello stato passivo delle domande tempestive), escluso dallo stato passivo ‘in virtù dell’esistenza di un debito maggiore del dipendente verso una società finanziaria per l’importo netto di € 19.530,45’ ;
esso ha negato la fondatezza dell’opposizione per la risultanza della comunicazione del lavoratore di anticipata estinzione del suo debito verso la società finanziaria soltanto il 27 febbraio 2020 alla PEC della procedura, successivamente all’esame dell a domanda di ammissione in via tardiva allo stato passivo (come da verbale del 1° marzo 2019) e addirittura al deposito del ricorso in opposizione (notificato il 16 maggio 2020);
con atto notificato il 30 marzo 2023, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui la società in procedura ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il deposito della comunicazione 26 febbraio 2019 della società finanziaria, di anticipata estinzione del finanziamento in oggetto a partire dal 31 luglio 2018, già prodotta con il ricorso in opposizione ed allegata dal ricorrente alla PEC inviata alla procedura il 27 febbraio 2020 per sollecitare la modifica dello stato passivo (unico motivo);
esso è fondato;
il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 22 giugno 2022, n. 20156, in motivazione sub p.to 7.3);
3.1. nel caso di specie, risulta evidente l’omesso esame del documento in oggetto (all’ultimo capoverso della parte motiva di pg. 5 del decreto: di correttezza dell’esclusione del credito per la tardiva comunicazione del 27 febbraio 2020 sopra citata), indubbiamente decisivo, rispetto alla sua idoneità a fondare una
decisione diversa, siccome relativo all’anticipata estinzione del credito della società terza nei confronti del lavoratore, assorbente il suo credito verso la procedura;
4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Tivoli in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 10 aprile 2024