Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11311 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11578/2023 R.G. proposto da:
CURATELA DEL RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore e legale rappresentante p.t., COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE d’appello di CALTANISSETTA n. 415/2022, depositata il 17/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza. n. 712/2015, rigettava la domanda revocatoria formulata dal l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’atto di compravendita con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE la proprietà di alcuni immobili siti in Serradifalco (CL), non ravvisando il presupposto dell’ eventus damni , perché: a) dalla documentazione allegata da parte convenuta, mai contestata da controparte, si evinceva che in virtù dell’atto revocando la RAGIONE_SOCIALE, non aveva danneggiato la esponente, ma aveva alleggerito la sua posizione debitoria, procedendo al pagamento di parte dei debiti nei confronti dell’ente impositore, ed aveva lasciato invariata la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori del Banco di Sicilia (poi Unicredit); b) la C.T.U. contabile aveva evidenziato che l’alienante, all’epoca della sottoscrizione dell’atto di compravendita per cui è causa, non aveva certamente sufficiente liquidità per estinguere interamente i suoi debiti (la sua liquidità era di euro 1.033.076,99, mentre la complessiva esposizione debitoria era pari ad euro 2.348.965,22), sicché con l’atto dispositivo si era procurata la liquidità necessaria per estinguere parte dei suoi debiti; c) la disponente aveva provato che il suo patrimonio residuo (immobilizzazioni materiali, crediti e disponibilità liquide) le consentiva di far fronte alle pretese creditorie della creditrice procedente (la leva finanziaria, infatti, aveva subito una variazione in miglioramento nel 2009 e nel 2010 rispetto al 2008, mentre l’indice di liquidità aveva registrato una variazione media di 0,2 punti, rimanendo invariato tra le annate 2008 e 2009, ed addirittura aumentando nel 2010); c) il prezzo della compravendita non era vile, perché la C.T.U. estimativa
aveva individuato il valore di mercato attuale del compendio oggetto di compravendita in euro 575.474,00, avendo pattuito il corrispettivo in euro 444.000,00, la discrasia di valore era riconducibile alla fisiologia della contrattazione, alle contingenze del mercato immobiliare nonché alla diversa considerazione del terreno quale bene indipendente ovvero pertinenziale rispetto al fabbricato, alle migliorie apportate al fabbricato successivamente alla stipulazione della compravendita, al sopravvenuto mutamento della sua destinazione d’uso.
Nelle more del giudizio di appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 23/2018, dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e nominava il curatore fallimentare che, interveniva ex art. 66 L.F. nel giudizio, al fine di ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di inefficacia nei confronti dell’intera massa dei creditori dell’atto di compravendita revocando.
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 415/2022, depositata il 17/11/2022, dichiarata l’intervenuta carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione fatto proprio dalla RAGIONE_SOCIALE e per l’effetto ha confermato la sentenza impugnata.
La Curatela del RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
L’Agenzia delle Entrate – RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE restano intimate.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, rubricato <>, si rimprovera alla corte d’appello di essersi limitata a riportare in sentenza, parola per parola, le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, omettendo di considerare circostanze estremamente rilevanti, accertate in esito alle attività di indagine e di verifica delle scritture contabili depositate, presso la Cancelleria del Tribunale di Caltanissetta -Sez. Fallimentare, dal legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE: a) il patrimonio della società RAGIONE_SOCIALE in esito alla declaratoria di fallimento, era risultato costituito dai soli beni strumentali inventariati ex art. 87 l. fall. e stimati in complessivi euro 8.436,00; b) l’immobile oggetto di compravendita, in esito alla cessione, era stato immediatamente concesso in locazione da parte di RAGIONE_SOCIALE (acquirente) alla RAGIONE_SOCIALE in bonis (alienante), con conseguente incasso delle relative pigioni da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE; c) in esito alla intervenuta cessione la RAGIONE_SOCIALE in bonis -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado -si era resa impossidente atteso che in esito alla declaratoria di fallimento, al di fuori dei pochi beni strumentali di cui al punto a), non aveva altra posta attiva; d) la RAGIONE_SOCIALE in bonis , poco tempo dopo l’atto cessione, aveva omesso di provvedere alla redazione dei bilanci di esercizio (dall’anno 2013 sino alla intervenuta dichiarazione di fallimento risalente al 2018); e) il legale rappresentante p.t. della RAGIONE_SOCIALE in esito all’intervenuta dichiarazione di fallimento aveva dichiarato di aver cessato ogni tipo di attività nell’anno 2012 e, dunque, poco tempo dopo la cessione dell’immobile; f) il C.T.U. aveva rilevato che nonostante il debito la società disponente non aveva provveduto ad accantonare le somme riscosse all’interno di un fondo di riserva, da utilizzare per estinguere i suoi debiti ; g) le prove documentali offerte (verbali di inventario ex art. 87 l. fall., verbali ex art. 49 l.fall., stato passivo fallimentare).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine alla sussistenza della scientia fraudis , in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., alla corte territoriale si imputa di avere omesso di valutare la sussistenza della scientia fraudis , ritenendo erroneamente superfluo detto accertamento; i fatti omessi sono i seguenti: l’atto di vendita era intercorso tra soggetti legati da rapporti di parentela, il corrispettivo pattuito era inferiore al valore di mercato del bene, la terza acquirente aveva concesso in locazione l’immobile all’alienante, recuperando attraverso i canoni parte del corrispettivo versato.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Le circostanze asseritamente non esaminate sono state dedotte in violazione della preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ult. comma cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.
Il ricorrente per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).
Né sono state supportate dall’adempimento degli oneri di allegazione che gravano su chi invochi la violazione di cui all’art 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., risultano formulate in maniera generica e senza soddisfare l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire ai fatti asseritamente omessi i caratteri
dei tasselli mancanti alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.
In aggiunta, trasmodano il perimetro del fatto omesso e decisivo: non costituisce fatto una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. Data pubblicazione 20/11/2024 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo oltre i limiti descritti (v. Cass. 25/07/2023, n.22273).
Con particolare riferimento al 2° motivo va osservato che è inammissibile la denunzia ex art. 360 n. 5 c.p.c. al fine di contestare la ravvisata sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. e per censurare l’asserito mancato esame di atti o documenti ( es., l'<>, il <> ), senza sottacersi che il motivo risulta altresì formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
2) Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2025 dalla