Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 3617/2023 proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso il decreto nr. rep. 6/2023 depositato in data 19/1/2023 dal Tribunale di Foggia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE chiese l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, società in house del RAGIONE_SOCIALE interamente partecipata dall’Ente e affidataria, sino al 31.12.2009, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, del credito di € 1.060.313,26, per sorte capitale, oltre interessi, in via principale e in virtù dell’avvenuta surroga, ex art. 1203, 3° comma, nei diritti degli ex lavoratori dell’RAGIONE_SOCIALE, con collocazione privilegiata ex art. 2751 bis sub 1) c.c. ovvero, in subordine, in via chirografaria, in virtù del diritto di regresso in ogni caso vantato dal RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE
2 Il credito discendeva dalla corresponsione da parte dell’Amministrazione Comunale, ritenutasi a tanto dovuta dall’art. 29, 2° comma, del d.lgs. 276/2003, del TFR in favore degli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE
3 Il G.D, aderendo alle conclusioni del curatore, escluse il credito; sull’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso; i giudici pugliesi, dopo aver ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, provvedendo al pagamento di emolumenti spettanti ai dipendenti della fallita, non abbia pagato un debito proprio bensì un debito della società partecipata (in quanto soggetto giuridico distinto dall’Ente, non essendoci identità o comunanza di patrimonio), hanno osservato: i) che non era invocabile la responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, stante l’inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni della normativa in questione; ii) che non ricorrevano neppure i presupposti per l’operatività della surrogazione di cui all’art. 1203
c.c. AVV_NOTAIOeguente alla solidarietà tra appaltatore e committente di cui all’art. 1676 c.c., non avendo il RAGIONE_SOCIALE mai dedotto, né dimostrato la sussistenza di un proprio debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (ed anzi, risultando agli atti che il RAGIONE_SOCIALE si sia opposto ad una richiesta avanzata a suo carico dal RAGIONE_SOCIALE in un successivo giudizio di accertamento di un credito per € 1.400.000,00, sostenendo di non avere alcun debito verso detta società a titolo di corrispettivo dell’appalto svolto).
2 Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1 n. 4 c.p.c.; per avere il Tribunale di Foggia del tutto omesso ogni valutazione, in ordine al motivo di ricorso (analiticamente analizzato dalla pag.11 alla pag. 14) attinente la sussumibilità della fattispecie de qua in una ipotesi di accordo di natura espromissiva, così nulla statuendo in ordine alla domanda promossa in via subordinata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’ammissione del credito maturato in chirografo al passivo del fallimento n. 94/2017.
2 Il motivo è fondato.
2.1 Va ribadito l’insegnamento secondo cui «L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che AVV_NOTAIOente alla parte di chiedere -e al giudice di legittimità di effettuare -l’esame degli atti del giudizio di merito,
nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne AVV_NOTAIOegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza» (cfr. Cass. 10036/2018 e 27354/2019).
2.1 In ossequio al principio di autosufficienza, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha riportato i seguenti passaggi dell’opposizione funzionali alla censura di omessa pronuncia « È quindi chiaro che a qualsiasi indirizzo giurisprudenziale Codesto Ecc.mo tribunale ritenga di aderire in ordine alla natura dell’espromissione, che sia promessa unilaterale, contratto con obbligazione a carico del proponente o semplice contratto, in ogni caso nel caso di cui ci si occupa si possono ritenere sussistenti i presupposti per l’inquadramento della fattispecie nell’alveo delle previsioni di cui all’art 1272 c.c.’ e nelle conclusioni ‘ Voglia l’adito Tribunale …accertata la sussistenza dell’obbligo espromissivo assunto e stante il diritto di regresso AVV_NOTAIOeguentemente maturato, ammettere il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in chirografo al passivo del fallimento n. 94/2017 Reg. Fall. a carico di RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, per le causali in premessa per il detto complessivo credito di € 1.060.313,26, per sorta capitale oltre interessi legali dal 23.09.2011 fino alla data di RAGIONE_SOCIALE delle attività mobiliari ovvero, in subordine, fino alla scadenza del termine di cui all’art 54 ult. comma L.F. e, dunque, fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche se parzialmente, da quantificarsi in sede di RAGIONE_SOCIALE ».
2.2 A fronte di tala domanda, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto, quanto in quella in diritto, non si rinviene alcuna statuizione corrispondente, neanche in forma implicita.
3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1203 c.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. perché il Tribunale ha ritenuto insussistente l’ipotesi di surrogazione legale, operando
una restrittiva lettura dell’istituto e dei suoi confini applicativi, in contrasto con AVV_NOTAIOolidati principi giurisprudenziali di questa Corte.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Dalla stessa giurisprudenza citata nel ricorso emerge che condizione necessaria e sufficiente per l’accesso alla surrogazione legale ex art. 1203 1° comma n. 3 c.c. è la sussistenza di un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento che attribuisca al primo una ragione di rivalsa verso il secondo.
3.3 Per poter invocare il diritto di subentro nella posizione del creditore non è sufficiente il mero pagamento ma è necessaria la sussistenza di un interesse autonomo e giuridicamente qualificato all’estinzione di un debito non proprio.
3.4 Sulla base di tale principio, il Tribunale ha escluso la surrogazione legale ex art. 1203 1° comma nr. 3 c.c. per l’insussistenza di ragioni di solidarietà correlate alla normativa di cui all’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 ed ha, altresì, ritenuto non operativo alcun obbligo di pagamento del RAGIONE_SOCIALE collegato alla disciplina del rapporto tra appaltante e committente di cui all’art.1676 c.c., utilizzabile in via residuale quale strumento di tutela speciale in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale utilizzato nei contratti di appalto pubblico.
4 Il terzo motivo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, c.1, n.5 c.p.c., costituito dagli elementi portati all’attenzione del Collegio giudicante, e debitamente provati, atti a dimostrare la sussistenza di un interesse all’adempimento dell’obbligo del terzo in capo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quali: il preesistente rapporto tra RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e il debitore RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto affidatario del servizio di smaltimento rifiuti; la responsabilità solidale imposta dall’art.29 del d.lgs. 276/2003 e ritenuta dall’orientamento giurisprudenziale allora prevalente operante anche nei confronti della Pubblica amministrazione e in materia di appalti pubblici; gli obblighi di controllo e vigilanza gravanti sul RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale società in house e società ad esclusiva partecipazione pubblica, con unico socio il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto asserito da controparte, il Tribunale di Foggia ha puntualmente esaminato tutti gli elementi esposti nel motivo, disattendendo con proprio apprezzamento qui insindacabile le censure dell’opponente.
5 In definitiva, accolto il primo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 febbraio