Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28094 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24620-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso in unione di delega con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.7.2004 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Perugia, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto franoso di un terreno sulla cui sommità l’attore aveva realizzato una cella di germinazione, nonché a rimuovere l’escavazione posta in essere dal convenuto e a edificare un muro di sostegno per consolidare la scarpata.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale la condanna dell’attore ad arretrare il suo manufatto fino al rispetto delle distanze dal confine.
Con sentenza n. 436/2016 il Tribunale accertava la responsabilità del dissesto per il 90% in capo all’attore e per il 10% in capo al convenuto, accogliendo dunque solo in parte la domanda principale e rigettando la riconvenzionale, sul presupposto che le strutture realizzate dall’attore fossero a distanza superiore a 5 metri dal confine.
Con la sentenza impugnata, n. 805/2019, la Corte di Appello di Perugia rigettava tanto il gravame principale, proposto da COGNOME NOME, che quello incidentale, interposto da COGNOME NOME, confermando la decisione di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale con il quale il COGNOME NOME, originario convenuto in prime cure, aveva lamentato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di arretramento dei manufatti realizzati dal COGNOME NOME sino al rispetto della distanza legale dal confine.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che era stato proposto appello incidentale sul punto (cfr. pag. 4), il quale tuttavia non viene esaminato in alcun modo dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, infatti, affronta solo la tematica concernente il riparto delle responsabilità tra i due confinanti, ma non dedica un solo cenno al profilo delle distanze.
Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi istruttori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è assorbito dall’accoglimento della prima censura.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda