Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28381 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-rel. AVV_NOTAIO – Ud.11/07/2024
– CC
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N 10698/2017
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso nr. 10698/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza nr. 93/2017 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 19/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne nel 2006 un decreto ingiuntivo nei confronti della propria correntista, RAGIONE_SOCIALE, e dei suoi due fideiussori – il socio accomandatario NOME COGNOME e la signora NOME COGNOME – per il pagamento della somma di € 360.931,41 .
1.2 Gli ingiunti proposero opposizione, alla quale però la società e l’accomandatario rinunciarono dopo aver presentato domanda di accesso al concordato preventivo. Il giudizio continuò quindi nei soli confronti di NOME COGNOME e si concluse in primo grado con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che revocò il provvedimento monitorio e condannò l ‘opponente a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la minor somma di € 120.319,91 , calcolata depurando il saldo passivo del conto dagli interessi anatocistici.
2 L’appello proposto dalla COGNOME contro la sentenza è stato accolto dall a Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che, ritenuta ammissibile la produzione nel grado della documentazione (piano di riparto del concordato e bonifici dei pagamenti) formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c. assegnati alle parti dal primo giudice, ha accertato che la RAGIONE_SOCIALE aveva già ricevuto in sede concordataria la somma di € 190.313,61, superiore all’importo costituente il debito della garante accertato dalla sentenza del tribunale, ed ha pertanto interamente rigettato la domanda dell’appella ta.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui NOME COGNOME ha replicato con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 112 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di esaminare le difese con le quali essa, dopo aver evidenziato in fatto di essere stata riconosciuta creditrice della RAGIONE_SOCIALE, in sede concordataria, di un importo superiore ai 360.000 euro e di aver ricevuto dal concordato
la somma di € 190.313,61, aveva rilevato che permaneva il suo diritto ad ottenere dalla COGNOME il pagamento del credito residuo (nei limiti in cui era stato riconosciuto dal primo giudice), non soggetto alla falcidia concordataria nei confronti della garante.
1.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
1.2. Va in primo luogo rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia attiene al momento decisorio e presuppone che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica soltanto quando il giudice non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o comunque su questioni di merito, ovvero quando abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune delle parti, mentre il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni di queste ultime integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice a supporto dell’adozione del provvedimento impugnato (cfr., fra tante, Cass. nn. 5730/2020, 22177/2019, 18190/ 2006, 3388/2005).
1.3. Il fatto che la corte d’appello non abbia preso in esame tutte le difese formulate dalla RAGIONE_SOCIALE non può pertanto integrare il vizio di omessa pronuncia.
1.4. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, la corte d’appello ha in realtà esaminato le argomentazione dell ‘allora appellata e le ha ritenute infondate, là dove ha affermato che ‘l ‘appellata confonde… la natura dei due importi, ove ritiene che la cifra di € 190.313,61 (pagati…) debba essere sottratta a quella di € 335.696,98. Tale ultima cifra rappresenta infatti l’importo massimo a cui il fideiussore era obbligato in garanzia e non l’ammontare del debito garantito, che nel procedimento di primo grado è stato definitivamente quantificato ‘.
1.5.Tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dalla ricorrente, la quale, in palese contrasto col predetto accertamento,
continua a sostenere che la somma di € 120.319,91 , che COGNOME era stata condannata a pagare dal tribunale, costituiva il residuo debito garantito, ancora dovutole all’esito dell’esecuzione del riparto del concordato, e dunque non denuncia sotto alcun profilo l’eventuale errore compiuto sul punto dalla corte d’appello , per aver travisato i fatti o, meglio, il contenuto e la portata della sentenza di primo grado (neppure allegata specificamente al ricorso, né richiamata all’interno del motivo).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessive € 8.700 di cui € 200 per esborsi oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11