Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 84 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 84 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 28848-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA N. 1500/2020 della CORTE D ‘ APPELLO DI CATANIA, depositata il 10/9/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Catania, con sentenza depositata in data 4/5/2018, ha accolto la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME ed ha, per l ‘ effetto, revocato, a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, l.fall., l ‘ atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto la proprietà di un fabbricato in Gravina.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: – l ‘ atto impugnato era stato stipulato nell ‘ anno anteriore al fallimento della venditrice, dichiarato sentenza del 6/12/2011; – il prezzo pattuito, pari ad €. 185.500,00, era inferiore di oltre il 30% rispetto al valore reale dell ‘ immobile, determinato da una consulenza tecnica d ‘ ufficio in €. 257.964,00; – l ‘ acquirente non aveva dimostrato di non essere stato consapevole dello stato di insolvenza in cui versava la società venditrice al momento dell ‘ atto.
1.3. NOME COGNOME ha proposto appello deducendo, tra l ‘ altro, che il tribunale non aveva, tra l ‘ altro, considerato i costi, pari ad €. 12.238,32, che l’ acquirente aveva sostenuto per ‘ adeguare l ‘ altezza del vano principale dell ‘ immobile al dettato normativo di cui al d.m. 5 luglio 1975 ‘ , e che, non avendo operato la corrispondente detrazione dal valore stimato dal consulente tecnico d ‘ ufficio, aveva erroneamente accertato la sussistenza di una sproporzione superiore al 25% tra il prezzo d ‘ acquisto e il valore reale del bene.
1.4. La corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l ‘ appello ed ha, per l ‘ effetto, rigettato la domanda di revoca proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
1.5. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: – l ‘ art. 1 del d.m. 5/7/ 1975, secondo cui ‘ l ‘ altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70… ‘, ‘ non lascia margini a discrezionalità e deroghe ‘; -nessuna ‘ tolleranza di cantiere ‘ può, dunque, ridurre l’ altezza minima fissata dal citato decreto; -il valore di mercato dell ‘immobile, pari ad €. 257.964,00, dev’ essere, di conseguenza, ridotto per la somma di €. 12.238,32, pari ‘ ai costi necessari per adeguare l ‘ altezza del vano principale dell ‘ immobile al dettato normativo ‘, e corrisponde, quindi, ad €.
245.725,68; – il prezzo di acquisto dell ‘ immobile, pari ad €. 185.500,00, non è, dunque, inferiore, come invece è richiesto dall ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale di stima, come sopra determinato, dello stesso.
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 9/11/2020, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.
1.7. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha rigettato la domanda di revoca dell ‘ atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva venduto a NOME COGNOME la proprietà di un fabbricato in Gravina sul rilievo che il prezzo di acquisto, pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dell ‘ immobile, pari ad €. 245.725,68, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi, in violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., sulle domande che il RAGIONE_SOCIALE aveva formulato nell ‘ atto di citazione ed, in ragione dell ‘ assorbimento delle stesse, aveva riproposto nella comparsa di risposta in appello, e cioè la simulazione parziale della clausola relativa al prezzo contenuta nel contratto impugnato, pari, in realtà, non all ‘ importo ivi esposto di €. 185.500,00 ma, anche in ragione dell ‘ invocata inopponibilità della dichiarazione resa dalla venditrice poi fallita di ricezione in contanti di €. 21.900,00, alla minor somma di €. 163.600,00 , con una differenza, rispetto al valore reale di €. 245.725,68, di oltre un quarto.
2.2. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.
2.3. La corte d ‘ appello, infatti, ha rigettato la domanda con la quale il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la revoca, a norma dell ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., dell ‘ atto con il quale, in data 12/7/2011, la società poi fallita aveva trasferito al convenuto NOME COGNOME la proprietà di un fabbricato in Gravina, sul rilievo, in fatto, che il prezzo pattuito , pari ad €. 185.500,00, non era inferiore, come invece è richiesto dall ‘ art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., di oltre un quarto rispetto al valore reale dello stesso, determinato in €. 245.725,68 .
2.4. La corte d ‘ appello, tuttavia, così facendo, ha totalmente omesso di pronunciarsi (anche solo implicitamente), in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda o, più precisamente, sulle eccezioni – quali emergono dalla loro riproduzione in ricorso (p. 5 e 8) nonché dall’atto introduttivo del giudizio del RAGIONE_SOCIALE e dalla sua comparsa di costituzione in appello (allegati allo stesso) – con cui lo stesso RAGIONE_SOCIALE aveva, in sostanza, dedotto (e, in sostanza, riproposto in appello) che: – la clausola relativa al prezzo di acquisto, nella parte in cui in cui le parti avevano dichiarato che la somma complessiva di €. 21.900,00 era stata versata in contanti, era, in realtà, simulata; – tale clausola, nella parte in cui la venditrice poi fallita aveva dichiarato di aver ricevuto in contanti tale somma, era, in ogni caso, inopponibile alla massa; – il prezzo realmente pattuito tra le parti era, di conseguenza, pari alla minor somma di €. 163.600,00, con una potenziale differenza, rispetto al valore reale (poi determinato in giudizio in €. 245.725,68), di oltre un quarto.
Il ricorso dev ‘ essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l ‘ effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Catania che, in differente
composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d ‘ appello di Catania che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
Il Presidente