Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7949 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 675/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dal l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
FINANCE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 817/2019 depositata il 21/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. la società RAGIONE_SOCIALE acquistò dalla RAGIONE_SOCIALE alcuni pneumatici di marca RAGIONE_SOCIALE per le proprie autogrù. Convenne la venditrice davanti al Tribunale di Bergamo per far accertare la sussistenza in 16 pneumatici di vizi e difetti che li rendevano inidonei all’uso, con richiesta di riduzione del prezzo e di condanna al risarcimento del danno. La RAGIONE_SOCIALE chiamò in garanzia la propria fornitrice RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), la quale, a sua volta, evocò la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di propria fornitrice, nonché di produttrice degli pneumatici danneggiati. La convenuta propose domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo di pneumatici consegnati alla attrice in forza di accordo concluso con propria lettera del 21 luglio 2007 contenente offerta di altri pneumatici di tipo diverso e di maggior costo e di accettazione di tali pneumatici seguita da fattura per i nuovi pneumatici e da nota di credito per i precedenti, restituiti dalla COGNOME RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica, con sentenza n.2037/2014, condannò la società convenuta al risarcimento dei danni ed accolse la domanda riconvenzionale per il pagamento degli pneumatici di cui al nuovo accordo. Il Tribunale condannò la RAGIONE_SOCIALE a manlevare e tenere indenne la società convenuta e, a sua volta, stabilì che la RAGIONE_SOCIALE
fosse manlevata dalla società produttrice RAGIONE_SOCIALE Contro la decisione del Tribunale la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla Corte di appello di Brescia la quale, con la sentenza in epigrafe, respinse l’appello confermando in toto la decisione di primo grado, riconoscendo in particolare essere stata concordata una nuova compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la fornitura di materiale di tipologia, qualità e di prezzo diversi e superiori rispetto al precedente materiale e non una mera sostituzione di merce difettosa, come eccepito dall’appellante;
per la cassazione della sentenza in epigrafe la RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi illustrati con memoria;
la srl RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
considerato che:
il primo motivo è articolato in tre sotto-motivi.
1.1. Con il primo sotto-motivo si lamenta, in relazione agli artt. 112, 132 c.p.c., 111 co. 5 Cost., 2697 c.c., omessa pronuncia sul primo motivo di appello concernente l’errata declaratoria di risoluzione consensuale del contratto e, in subordine, il difetto di prova del quantum richiesto in via riconvenzionale.
1.2. Con il secondo sotto-motivo si lamenta in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., e artt. 2729 e 2697 c.c. errata percezione del fatto rappresentato dall’accettazione di una nuova offerta di vendita, per omesso esame della documentazione di parte appellante e per violazione del principio dell’onere della prova.
1.3. Con il terzo sotto-motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1492 co. 1 e 2, 1325, 1326 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto risolto consensualmente il primo contratto e stipulato un nuovo contratto.
Il primo motivo di ricorso è infondato in tutte le relative articolazioni.
In relazione al primo sotto-motivo si osserva che il denunciato vizio di omessa pronuncia non sussiste. La Corte di Appello, pur non essendosi pronunciata in modo espresso sulla legittimità della dichiarazione, da parte del Tribunale, della risoluzione del contratto originario, ha tuttavia risposto alla questione posta dalla appellante secondo cui la fornitura dei nuovi pneumatici sarebbe stata effettuata o comunque avrebbe dovuto essere ritenuta quale adempimento della obbligazione ‘ex lege di sostituire la merce difettosa’, afferente al contratto originario. La Corte di Appello ha infatti dichiarato di condividere l ‘ affermazione del Tribunale per cui invece la fornitura degli pneumatici, diversi dai precedenti per tipologia e di maggior costo, era stata pattuita mediante la proposta formulata dalla RAGIONE_SOCIALE con lettera del 21 giugno 2007 a cui aveva fatto seguito l ‘ accettazione mediante la presa in consegna dei nuovi pneumatici e la restituzione degli pneumatici difettosi.
Quanto al secondo sotto-motivo si osserva che la denuncia, non presente nella rubrica del sotto-motivo ma espressa nel corpo del sotto-motivo, di omesso esame delle prove documentali prodotte dalla ricorrente -la raccomandata dalla stessa inviata alla RAGIONE_SOCIALE in data 19 giugno 2007 di diffida alla sostituzione dei 16 pneumatici difettosi e le missive dell’ 11 e del 30 luglio 2007 di contestazione della nota di credito e di contestazione della fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per i nuovi pneumatici- non è ammissibile atteso che, a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado, l’impugnazione della sentenza d’appello soggiace alla preclusione derivante dalla regola di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Per la stessa ragione è inammissibile la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Premesso che ‘Una censura relativa alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo se si alleghi che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione'(Cass. n.6774 del 01/03/2022), nel caso di specie si sostiene che vi sarebbe stata una violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. dovuta al fatto che la Corte di Appello non avrebbe valutato i documenti della ricorrente. Si ricade nel vizio non denunciabile del n.5, primo comma, dell’art. 360 c.p.c.
Quanto al terzo sotto-motivo lo stesso di riduce alla affermazione per cui la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere la risoluzione consensuale del primo contratto e la stipula di un nuovo contratto. Il sotto-motivo è inammissibile perché esso veicola una denuncia di violazione o falsa applicazione di legge a cui è sottesa una struttura argomentativa per cui, poiché il giudice di merito ha accertato i fatti X e tale accertamento è erroneo (cioè, non corrisponde alla realtà delle cose), allora sono state violate le norme giuridiche Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito;
2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1494 e 2056 c.c. per avere entrambi i giudici di merito errato nella quantificazione del danno lamentato dalla società ricorrente, per effetto della mancata inclusione della somma versata da quest’ultima alla RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione della sentenza di primo grado, per i beni sostitutivi.
La ricorrente individua quale voce di danno di cui la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto il prezzo pagato a RAGIONE_SOCIALE per gli pneumatici sostitutivi di quelli difettosi.
Il motivo è inammissibile perché del tutto distonico rispetto a quanto affermato dalla Corte di Appello.
La Corte di Appello ha affermato che la ricorrente ha pagato alla Serviauto il prezzo degli pneumatici sostitutivi in adempimento di specifica pattuizione relativa a quegli pneumatici e a quel prezzo.
La ricorrente attacca la sentenza tentando di far passare per una voce di danno il prezzo che ha dovuto pagare per una compravendita;
3. con il terzo motivo viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento all’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello volto ad evidenziare il difetto di motivazione da parte del giudice di prime cure in merito alla non estensione della domanda risarcitoria alla società RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli artt. 112, 132 c.p.c. e 111 co. 5 Cost. In particolare, la ricorrente ricorda di aver evidenziato in sede di gravame la illogicità della decisione di primo grado nella parte in cui, dapprima aveva affermato la sussistenza di vizi di produzione collegati causalmente al danno, con condanna della società produttrice a manlevare la società fornitrice RAGIONE_SOCIALE e poi aveva omesso di pronunciarsi compiutamente sulla corresponsabilità di quest’ultima anche nei confronti della società ricorrente.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello dopo aver dato conto (v. pagina 3 della sentenza) del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di danno ed aveva chiesto che anche la RAGIONE_SOCIALE fosse condannata, quale produttrice, al risarcimento, ha trascurato di pronunciarsi sulla richiesta. Sussiste quindi il denunciato vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. La RAGIONE_SOCIALE eccepisce che la domanda nei propri confronti è inammissibile in quanto proposta con la prima memoria dell’art. 183 sesto comma.
L’eccezione non è proponibile per la prima volta in questa sede. Eccepisce poi che la domanda è infondata per assenza di titolo capace di legittimarla. La questione va rimessa al giudice del rinvio;
in conclusione il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, il primo e il secondo devono essere rigettati, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alle Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.
Roma 14 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME