Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16630 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 982/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ANCONA n. 2739/2017 depositato il 22/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a ha depositato istanza di insinuazione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Coopcasa Marche scarl chiedendo l’ammissione dei seguenti crediti:
€ 1.349.979,90 oltre interessi al tasso contrattualmente previsto, in via privilegiata ipotecaria, a titolo di contratto di mutuo fondiario rep. 66215, racc. 21163 del 14.1.2011 a rogito notaio COGNOME;
€ 209.842,43 oltre interessi al tasso contrattualmente previsto, in via privilegiata ipotecaria, a titolo di contratto di mutuo fondiario rep. 75843.racc. 34395 del 19.9.2007 a rogito notaio COGNOME;
€ 583.506,60, già comprensivo di interessi, in chirografo, a titolo di saldo passivo dei c/c nn. 616097.80 (già 3916) e 631745.05 (già 9015).
Il G.D. del Tribunale di Ancona ha ammesso il credito di € 2.143.328,93 interamente in chirografo.
Il Tribunale di Ancona, adito in sede di opposizione ex art. 98 L.F. dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha accolto ‘l’opposizione limitatamente al riconoscimento del credito derivante dai mutui fondiari pari a complessivi € 1.490.561,22 per rate insolute e capitale residuo oltre interessi al tasso contrattuale e legale determinati come in motivazione’.
Il giudice di merito ha ritenuto, quanto ai contratti di mutuo ‘ entrambi con privilegio ipotecario che fosse stata dimostrata l’erogazione della somma, desumibile dagli atti pubblici nei quali si attesta il versamento del denaro suddiviso in varie tranches’.
Il Tribunale di Ancona ha, invece, rigettato l’opposizione relativa all’insinuazione dei crediti derivanti da asserito passivo di conto corrente, richiesti in via chirografaria, rilevando che, all’esito della CTU contabile, era risultato che per entrambi i conti azionati era risultato un saldo attivo in favore del correntista.
Avverso il predetto ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione coatta amministrativa, affidandolo a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE cessionaria die crediti di cui è causa, ha resistito in giudizio con controricorso.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c, 2704 cc.c., 44,45,93, 98 e 99 L.F.
Lamenta la ricorrente che il decreto impugnato è viziato, a norma dell’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c., per aver ritenuto provata, in carenza di documentazione opponibile alla procedura, l’avvenuta erogazione delle somme di cui ai finanziamenti oggetto di contesa.
La ricorrente contesta che la banca avesse provato in corso di causa l’erogazione di tutte le somme di cui ai due finanziamenti, rilevando che tutta la documentazione fornita dalla banca con riferimento a tutti i rapporti negoziali intercorsi, era priva di data certa.
Il motivo è inammissibile.
Va, preliminarmente, osservato che questa Corte, con riferimento alle scritture private, ha già enunciato il principio secondo cui l’accertamento della loro data e, in più generale, della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art 2704 c.c. a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (vedi Cass. n. 4104/2017).
Nel caso di specie, non solo la procedura ricorrente non ha neppure invocato il vizio di motivazione – comunque ora deducibile solo nei ristretti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalle S.U. n. 8053/2014 -ma, con riferimento ai due finanziamenti di cui è causa, si tratta, addirittura, di contratti stipulati per atto pubblico contenenti, secondo la ricostruzione del giudice di merito, l’attestazione dell’erogazione delle somme in varie tranches.
Le censure, peraltro solo apodittiche, della ricorrente sono quindi inammissibili sia con riferimento all’asserita mancanza di data certa dei contratti di mutuo, sia con riferimento alla contestata erogazione delle somme.
Con riferimento ai contratti di conto corrente, le censure della ricorrente sono inammissibili per carenza di interesse, avendo il giudice di merito rigettato l’opposizione della banca, essendo risultato per entrambi i conti correnti un saldo attivo a favore del correntista.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c, 2704 cc.c., 44,45,93, 98 e 99 L.F..
Lamenta la ricorrente l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto opponibile alla procedura il contratto di conto corrente n. 631745.05, già 9015 -peraltro, nemmeno recante la doppia sottoscrizione ex art. 1341- 1342 c.c. con riferimento alla
clausola n. 1 ed ha ritenuto che l’ammontare del credito della Coopcasa nei confronti di MPS fosse pari esclusivamente ad € 167.663,25, invece del maggior importo di € 174.127,01.
4. Il motivo presenta plurimi concomitanti profili di inammissibilità. In primo luogo, come già sopra osservato, l’accertamento della data certa di un documento (nel caso di specie, contratto di conto corrente bancario) rientra nella valutazione di fatto riservata al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Va, inoltre, osservato che la procedura, nel sollevare l’eccezione riconvenzionale di compensazione dell’eventuale credito che all’esito della CTU fosse risultato a suo favore -come effettivamente avvenuto, avendo il Tribunale accertato, per entrambi i conti azionati, un saldo attivo in favore del correntista -ha fatto valere un credito della società insolvente, con conseguente inapplicabilità della disciplina della data certa (vedi Cass. n. 13762/2017).
Palesemente inammissibile, in quanto nuova -non risultando neppure dalla prospettazione della ricorrente che fosse stata svolta nella fase precedente – è la censura che la clausola n. 1 del contratto di affidamento fosse priva della doppia sottoscrizione ex art. 1341- 1342 c.c..
Infine, la censura con cui la procedura lamenta che l’ammontare del credito della Coopcasa nei confronti di MPS fosse di € 174.127,01, anziché del minor importo di € 167.663,25, accertato dal Tribunale di Ancona, è palesemente di merito, essendo finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal primo giudice.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui il decreto impugnato ha riconosciuto gli interessi al tasso contrattuale ricavabile dalla nota di iscrizione ipotecaria per il biennio anteriori alla dichiarazione di fallimento, ai
sensi degli artt. 2855 c.c. e 54 -55 L.F., difettando una domanda in tal senso da parte della Banca.
Espone la ricorrente che il giudice di merito ha erroneamente accolto la domanda per gli interessi formulata dalla Banca nonostante quest’ultima non avesse né indicato, né provato il titolo e la quantificazione degli accessori richiesti, non allegando quindi i fatti costitutivi della domanda, limitandosi a chiedere gli interessi ‘come da contratto’.
Il giudice di merito aveva indicato una diversa misura degli interessi rispetto a quella fatta valere dal creditore istante, indicando ‘la fonte’ in un documento diverso (‘la nota di trascrizione ipotecaria’) dal negozio nel quale erano stati pattuiti.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Ancona omesso di pronunciarsi in ordine alle eccezioni di indeterminatezza e nullità ex art. 1418 e 1346 c.c. delle pattuizioni, in punto di interessi, fatte valere da Coopcasa nel giudizio di primo grado con riferimento ai contratti di finanziamento fondiario di cui è causa.
Il quarto motivo, da esaminarsi per una questione di priorità logica prima del terzo motivo, è fondato.
In ossequio al principio di autosufficienza (vedi pagg. 5,6,33,34,36) del ricorso per cassazione), la ricorrente ha documentato che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva chiesto accertarsi la nullità degli interessi pattuiti nei contratti di mutuo e conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346 e 1418 c.c., ma, sul punto, il Tribunale di Ancona non ha reso alcuna statuizione.
Il terzo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del quarto motivo.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale di Ancona omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione riconvenzionale di decurtazione/compensazione
degli importi risultanti a credito della Coopcasa per addebiti illegittimi a titolo di spese, interessi e commissioni con l’eventuale credito che fosse stato accertato in capo alla Banca.
10. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione che il Commissario, in ossequio al principio di autosufficienza, ha documentato di aver sollevato in sede di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Trattasi con evidenza di eccezione e non di domanda riconvenzionale, come, invece, affermato dalla controricorrente, alla luce della chiara formulazione delle conclusioni della procedura:’ … decurtando detti importi, così come risulteranno all’esito della richiesta istruttoria, in via d’eccezione riconvenzionale dall’eventuale credito che dovesse comunque risultare in capo alla RAGIONE_SOCIALE‘.
L’omessa pronuncia su tale eccezione assume rilevanza anche in relazione all’affermazione dello stesso Tribunale, secondo cui, all’esito della CTU, era risultato a favore della società correntista un saldo attivo.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame sui riferiti profili e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il quinto motivo, rigetta i primi due e dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30.4.2025