Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19249 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorrenti
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME
Controricorrenti-Ricorrenti incidentali
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME NOME
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Controricorrenti
R.G. N. 38427/2019.
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Intimate
avverso la sentenza n. 1132/2019 della Corte di appello di Ancona, depositata il 4.7.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.5.2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale ed il rigetto di tutti gli altri motivi.
Udite le difese svolte dall’Avv. NOME COGNOME per i ricorrenti COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE e dall’Avv. NOME COGNOME per i controricorrenti e ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE.
Fatti di causa
Con citazione del 1988 COGNOME NOME convenne in giudizio COGNOME NOME, lamentando il suo inadempimento in ordine alla scrittura privata del 6.1.1988, avente ad oggetto il trasferimento di un immobile , chiedendo l’emanazione di una sentenza che tenesse luogo all’atto pubblico di compravendita.
Il convenuto si oppose alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, la rescissione del contratto per lesione, ai sensi dell’art. 14 48 c.c..
Con altro atto di citazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Emi e COGNOME NOME, premesso che con scrittura privata del 6.1.1988 avevano acquistato da COGNOME NOME e COGNOME NOME alcuni locali ad uso magazzino ed il complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE per il prezzo di lire 2.750.000.000, con accollo di tutte le passività della società, le quali però avevano superato l’ammontare del prezzo pattuito, convennero in giudizio i venditori, chiedendone la condanna al pagamento della somma da loro pagata per l’estinzione dei debiti sociali in eccedenza, pari a lire 326.126.937. Chiesero altresì la revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto del 17.3.1988, con cui Polidori Lugi aveva donato ai
figli NOME, NOME e NOME una porzione di un fabbricato sito in San Benedetto del TrontoINDIRIZZO INDIRIZZO
I convenuti, nel costituirsi in giudizio, chiesero la condanna dei COGNOME al versamento della somma di lire 315.000.000, da loro pagata per la cancellazione delle ipoteche iscritte sopra gli immobili ceduti.
Con altro atto di citazione del 1998 COGNOME NOME e COGNOME NOME proposero opposizione al decreto ingiuntivo che intimava loro di pagare l’importo di lire 109.599.183 alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME ( già RAGIONE_SOCIALE, a titolo di restituzione delle somme versate per l’ estinzione di un mutuo ipotecario gravante sui beni acquistati, non compreso tra i debiti oggetto di accollo di cui alla scrittura del 6.1.1988.
Riuniti i tre giudizi, a seguito dei decessi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il processo fu proseguito dagli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con sentenza del 2015 il Tribunale di Ascoli Piceno così decise: rigettò la domanda proposta da COGNOME NOME nel primo giudizio, assumendo che la scrittura privata del 6.1.1988 non era un contratto preliminare ma un contratto definitivo di vendita, sicché la domanda ex art. 2932 c.c. non era proponibile; rigettò la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo stesso COGNOME in quel giudizio; condannò i COGNOME al pagamento in favore dei COGNOME della somma di euro 162.683,92, da loro richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute per la cancellazione delle ipoteche sugli immobili ceduti; rigettò le domande di COGNOME e COGNOME di ripetizione della somma pagata in eccesso a seguito dell’accollo delle passività della società RAGIONE_SOCIALE e di revocatoria della donazione fatta da COGNOME NOME ai figli; revocò il decreto ingiuntivo emesso a carico dei COGNOME.
Proposto gravame da entrambe le parti, con sentenza n. 1132 del 4.7.2019 la Corte di appello di Ancona riformò parzialmente la decisione appellata.
In particolare, per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale: accolse la domanda avanzata da COGNOME Gabriele nel primo giudizio, rilevando che essa era diretta ad accerta re l’autenticità de lle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di vendita del 6.1.1988, al fine di consentirne la trascrizione, e che la firma del convenuto, in mancanza di disconoscimento, doveva ritenersi dallo stesso
riconosciuta; confermò il rigetto della domanda proposta di COGNOME e COGNOME di ripetizione delle somme versate in eccedenza, rispetto al prezzo della cessione, per il ripianamento delle passività della sRAGIONE_SOCIALE ritenendo mancante la prova di pagamenti dedotti; dichiarò per l’effetto assorbita la domanda di revocatoria della donazione stipulata da COGNOME NOME in favore dei figli; rigettò la domanda dei COGNOME di ripetizione della somma versata al centro Servizi Piceni quale corrispettivo della rinuncia al diritto di opzione per l’acquisto della azienda RAGIONE_SOCIALE, reputando che, in mancanza di accordo delle parti, il relativo esborso dovesse restare a carico degli acquirenti, quale spesa della compravendita, ai sensi dell ‘art. 1475 c.c.; rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dai Polidori, affermando che la menzione, in sede di conferimento del bene alla società RAGIONE_SOCIALE, dell’ipoteca iscritta sul cespite a garanzia di un mutuo, avvenuto in esecuzione degli accordi delle parti, non esonerava i soci conferenti da ll’obbligo di cancellare l’iscrizione pregiudizievole, sopportandone la spesa, con conseguente diritto della società di ripetere quanto pagato per ottenerla. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 18.10.2019, con atto notificato il 14.12.2019, hanno proposto ricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME
NOME, affidato a cinque motivi.
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno notificato controricorso e proposto ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui i ricorrenti principali e la RAGIONE_SOCIALE hanno replicato con controricorso.
Il P.M. e le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.Va esaminato per primo il primo motivo del ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che pone il tema della omessa rilevazione d’ufficio della nullità del contratto di compravendita stipulato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME con scrittura privata del 6.1.1988, che riveste, dal punto di vista logico e giuridico, carattere preliminare rispetto al primo motivo del ricorso principale.
Con detto motivo i ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 2652, n.3, c.c. e degli artt. 17 e 40 legge n.
47 del 1985 e dell’art. 16 d.p.r. n. 380 del 2001, censurando il capo della decisione che ha accolto la domanda della controparte diretta ad accertare, ai sensi dell’art. 2652, comma 1 n. 3, c.c., l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita immobiliare del 6.1.1988. I ricorrenti assumono che la domanda avrebbe dovuto essere respinta, essendo il contratto affetto da nullità ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo , dal momento che riportava in modo incompleto ed insufficiente gli estremi della concessione edilizia, indicandoli solo per una parte della costruzione mentre per l’altra parte si limitava a rappresentare che era stata presentata domanda di sanatoria, con adempimento delle prescrizioni e pagamento integrale della oblazione.
Il motivo è inammissibile.
Il principio della rilevabilità di ufficio della nullità del contratto, posto dall’art. 1421 c.c., va coordinato con le disposizioni processuali che delineano il giudizio dinanzi a questa Corte come giudizio di legittimità, precludendole la possibilità di svolgere nuovi accertamenti di fatto. Nel caso di specie i ricorrenti incidentali deducono la nullità della scrittura privata di compravendita per la ritenuta insufficiente indicazione in essa dei titoli edilizi dell’immobile venduto, allegazione che richiede necessariamente un esame diretto del testo negoziale, che non può essere compiuto in questa sede. Né il motivo argomenta di avere svolto la medesima eccezione nel corso del giudizio di merito, sicché non è ravvisabile alcuna omissione sul punto da parte della sentenza impugnata. Questa Corte ha chiarito che le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti nel giudizio di merito (Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 30885 del 2022; Cass. Sez. un. n. 26242 del 2014). Deve quindi convenirsi con l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal Procuratore Generale, stante l’impossibilità per questa Corte di esaminare la sussistenza della causa di nullità invocata.
Il primo motivo del ricorso principale proposto dai consorti COGNOME denuncia violazione degli artt. 112 e 132, comma 1 n. 4, c.p.c., lamentando che la Corte
di appello, dopo avere dichiarato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita di immobile, non si sia pronunciata sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori per il ritardo della trascrizione dell’atto , causato dal rifiuto di Po lidori di procedere all’atto pubblico. In via subordinata si denuncia la mancanza di motivazione sul tale domanda. Il motivo è fondato.
Dalla lettura dell’atto di appello, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che con il primo motivo la parte aveva chiesto, insieme alla riforma del decisione di primo grado relativamente alla qualificazione giuridica della scrittura privata di trasferimento immobiliare del 6.1.1988, la conseguente condanna di COGNOME al risarcimento dei danni per essersi sottratti all’atto pubblico di vendita, danno che indicava nella protratta indisponibilità giuridica del bene (pag. 12).
La Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello, riconoscendo la natura di contratto definitivo alla scrittura privata e dichiarando l’autenticità delle sottoscrizioni, ma non si è pronunciata sulla conseguente domanda di risarcimento dei danni. Sussiste pertanto il vizio denunziato.
3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 112 e 132, comma 1 n. 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per omesso esame del motivo di appello con cui i consorti Maloni avevano chiesto la riforma del capo della decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda della controparte, li aveva condannati al pagamento della somma di euro 162.683,92, per il rimborso delle spese di cancellazione delle ipoteche sugli immobili ceduti. Anche questo motivo è fondato.
Nelle conclusioni del proprio atto di appello gli appellanti avevano chiesto la revoca della condanna al pagamento della somma di euro 162.683,92 emessa dal giudice di primo grado, mentre nel secondo motivo avevano dedotto a fondamento della richiesta che tale importo era stato riportato nel prospetto per mera evidenza contabile e che comunque non era mai stato versato dalla controparte, che si trovava in una pesante situazione debitoria (pag. 28 e seguente).
R.G. N. 38427/2019.
La Corte di appello non ha esaminato la censura e quindi è incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
4. Il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., censura la sentenza impugnata per avere, a seguito del rigetto della domanda di ripetizione delle somme pagate in eccedenza dagli attori, rispetto al prezzo stabilito per l’acquisto dei cespiti della RAGIONE_SOCIALE per il ripiano dei debiti della suddetta società, dichiarata assorbita la domanda di revocatoria dell’atto di donazione stipulato, in data 7.3.1988, da COGNOME NOME in favore dei figli NOME, NOME ed NOME Si sostiene l’erroneità in diritto di tale capo della decisione, in quan to l’azione revocat oria non richiede come presupposto necessario l’accertamento del credito con essa tutelato, essendo riconosciuta dalla giurisprudenza la sua proponibilità anche per i crediti litigiosi e non essendo la statuizione che aveva respinto la domanda di accertamento del credito, adottata dalla sentenza impugnata, divenuta definitiva. In ogni caso si assume che la pronuncia di revocatoria dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, determinando una mera inefficacia relativa, è indipendente da ll’accertamento della sussistenza o meno del credito. Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza risulta che la Corte di appello, dopo avere disatteso il gravame sulla domanda degli attori di restituzione dei maggiori esborsi sopportati per pagare i debiti sociali, ha ritenuto assorbita anche la censura in merito al rigetto della azione revocatoria, precisando tuttavia che il giudice di primo grado l’aveva respinta per l’insussistenza di un credito in capo agli attori tutelabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., mentre gli appellanti avevano fondato la relativa censura ‘ sulla situazione di crisi finanziaria in cui versavano i RAGIONE_SOCIALE, senza aggredire l’aspetto relativo alla ritenuta insussistenza del credito vantato valorizzato dal giudicante ‘. Il passo della decisione va inteso nel senso che la Corte ha ritenuto che, avendo gli appellanti lamentato il rigetto della domanda di revocatoria sul presupposto che il loro credito era esistente, l’accertamento negativo dello stesso comportava anche il rigetto del motivo in esame.
Alla luce di tale motivazione, la censura sollevata dal motivo appare inammissibile perché, come segnalato dal Procuratore Generale, non si confronta
con la ratio decidendi accolta dalla Corte di appello, omettendo di allegare di avere aggredito la decisione di rigetto di primo grado anche con riguardo alla affermazione che, non sussistendo il credito, l’azione pauliana non poteva essere accolta. La critica di tale conclusione è sollevata dal motivo, ma da quanto sopra esposto, la censura appare inammissibile anche per novità, essendo stata avanzata solo in questa sede e non anche con l’atto di appello.
5. Il quarto motivo del ricorso principale, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2722, 2723, 2724, 2726, 2729, comma 2, e 1226 c.c. e vizio di omesso esame di fatti decisivi, investe il capo della decisione che ha rigettato la domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto al prezzo stabilito in contratto, per ripianare i debiti del gruppo Polidori, per la ragione che gli istanti non avrebbero provato i versamenti di tali importi. La Corte di appello ha giustificato tale conclusione ritenendo che tale prova non potesse essere fornita mediante presunzioni e che a tal fine era insufficiente il prospetto/estratto conto prodotto dagli attori, pur se confermato dal teste COGNOME dovendo la prova del pagamento della voce degli interessi bancari passivi risultare dalle contabili bancarie attestanti il loro effettivo versamento. Sostiene al riguardo il ricorso che la ragione addotta non trova riscontro nella legge ed è in contrasto con l’orientam ento della giurisprudenza, che consente la prova dell’indebito mediante ricorso alla prova per testimoni e per presunzioni. Si aggiunge che l’errore è decisivo, in qu anto la testimonianza resa dal teste COGNOME aveva confermato il prospetto dei versamenti effettuati ed altresì riferito che esso era stato redatto dal rag. NOME COGNOME dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, nonché verificato e sottoscritto dallo stesso COGNOME. Il ricorso richiama altresì la testimonianza resa da COGNOME, che aveva dichiarato che i COGNOME, per pagare i debiti dell’azien da, avevano versato una somma superiore al prezzo di acquisto indicato in contratto. Si censura, infine, il mancato ricorso da parte del giudice a quo alla valutazione equitativa, consen tita dall’art. 1226, comma 2, c.c..
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
La censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis applicabile, essendo
stato il giudizio di appello introdotto nel 2015. Tale disposizione dichiara non proponibile il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. avverso la sentenza di appello che abbia deciso in senso conforme alla decisione di primo grado (c.d. doppia conforme), situazione che puntualmente si riscontra nel giudizio de quo , essendo stata la domanda di pagamento di indebito proposta dagli odierni ricorrenti respinta da entrambi i giudici di merito.
Le censure che denunciano errori di diritto sono invece infondate.
La sentenza impugnata ha invero respinto la domanda per difetto di prova degli esborsi, reputando inefficace l’estratto conto prodotto in giudizio, anche se confermato dal teste, rappresentando che i pagamenti, con particolare riguardo agli interessi passivi, avrebbero dovuto essere dimostrati con le ricevute bancarie attestanti l’effettivo versamento.
La valutazione del giudice sulla inidoneità della prova offerta costituisce un apprezzamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito, come tale non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
La motivazione della sentenza rende inoltre sovrabbondante e quindi non decisivo il rilievo ivi svolto circa la non utilizzabilità della prova per presunzioni, una volta tenuto conto che la Corte ha esaminato i documenti prodotti e la dichiarazione del teste e li ha ritenuti inidonei a dimostrare i fatti da provare, con ciò escludendo anche la possibilità di fondare su di essi un ragionamento presuntivo.
Non pertinente, infine, appare il richiamo alla disposizione dettata dall’art. 1226 c.c. in tema di liquidazione del danno, atteso che nel caso di specie la domanda proposta aveva ad oggetto la ripetizione di somme e quindi un credito pecuniario determinabile nel suo preciso ammontare.
6. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1475 c.c., censurando il capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di COGNOME di ripetizione della somma versata al Centro Servizi Piceni quale corrispettivo della rinuncia al diritto di opzione per l’acquisto della azienda RAGIONE_SOCIALE. La motivazione della Corte di appello, secondo cui, in mancanza di accordo delle parti, il relativo esborso doveva restare a carico degli acquirenti
quale spesa della compravendita, ai sensi dell’art. 1475 c.c. , costituisce una palese erronea applicazione di tale disposizione, che, nel porre, di regola, a carico dell’acquirente le spese di compravendita, si riferisce chiaramente alle spese dell’atto ed a quelle conseguenti, ma non anche agli esborsi che trovano causa esterna al contratto, ossia titolo in un distinto rapporto giuridico, quali quelli diretti a liberare il bene da un vincolo preesistente o il venditore da un’obbligazione in precedenza assunta, come nel caso di conferimento ad un terzo del diritto di opzione all’acquisto.
Nel medesimo errore la Corte di appello è incorsa laddove non ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la stipula e le formalità relative al conferimento alla società RAGIONE_SOCIALE dell’immobile di INDIRIZZO a cui essi si erano obbligati, assumendo che tale obbligo concerneva solo il conferimento ma non anche le spese dell ‘operazione , avendo la delibera dell’assemblea straordinaria della società del 27.4.1988 posto espressamente le spese del l’atto e quelle conseguenti a carico della società medesima.
Il motivo è fondato con riferimento alla prima censura, infondato rispetto alla seconda.
L’affermazione della Corte di appello che, nell’ipotesi , invero ancora controversa, in cui la somma di lire 70.000.000 fosse stata versata da COGNOME acquirenti non come parte del prezzo ma quale corrispettivo della rinuncia all’opzione di acquisto dell’azienda RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto assorbente la conclusione che tale importo, anche ad accogliere quest’ultima prospettazione, fosse comunque a carico della parte acquirente essendo compresa tra le spese per la vendita, non è affatto condivisibile. Le spese della vendita menzionate dall’art. 1475 c.c., che la legge pone, salvo patto contrario, a carico del compratore sono infatti solo quelle affrontate per la redazione del contratto o quelle accessorie ad esso funzionalmente collegate e non comprendono gli esborsi che il venditore sostenga o debba sostenere in forza di rapporti intrattenuti con terzi, al fine di liberare il bene da vincoli reali o personali, rimanendo tali costi, salvo patto contrario, a suo carico.
La seconda censura non merita invece accoglimento, avendo la Corte di appello fondato la propria decisione sul verbale di assemblea straordinaria della società
Polidori del 27.4.1988, in cui essa aveva espressamente assunto di accollarsi le spese dell’atto di conferimento dell’immobile da parte del socio.
7. Tornando all’esame del ricorso incidentale, il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 633 e 645 c.p.c. e, in via gradata, vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, censurando la parte della decisi one che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il rimborso del pagamento del mutuo ipotecario gravante sul cespite conferito dai RAGIONE_SOCIALE alla società. Si assume che la motivazione fornita dalla Corte di appello, secondo cui gli opponenti non avevano dato prova che il mutuo era stato contratto in favore della società, rientrando così tra le passività di cui si erano fatte carico le controparti, ha violato il principio della distribuzione dell’onere della prova, dal momento che sp ettava alla società opposta, che assumeva di essere creditrice al rimborso, provare che il pagamento era privo di causa giustificativa.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della sentenza risulta che il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME e COGNOME, già RAGIONE_SOCIALE, per la restituzione del pagamento della somma di lire 109.599.183 effettuato alla BNL Credito fondiario s.p.a. per l’estinzione del finanziamento concesso ai consorti RAGIONE_SOCIALE e garantito da ipoteca su un immobile da loro conferito alla società in esecuzione degli accordi di cui alla scrittura privata del 6.1.1988. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato l’opposizione affermando che la menzione del vincolo ipotecario nell’atto di conferimento non poteva avere l’effetto di trasferire il debito garantito a carico della società e che, in mancanza di prova degli opponenti che il mutuo fosse connesso all’attività della RAGIONE_SOCIALE, esso non poteva ritenersi compreso nella situazione debitoria dei RAGIONE_SOCIALE che aveva formato oggetto di accollo da parte degli acquirenti COGNOME.
Tanto premesso, il motivo non merita accoglimento in quanto la pretesa creditoria vantata dalla società trovava titolo nel fatto che l’ipoteca gravante sul bene conferito dai RAGIONE_SOCIALE era stata iscritta a garanzia di un finanziamento concesso ai Polidori e che la società, divenuta proprietaria, esercitando la facoltà di liberare il bene ai sensi dell’art. 2889 c.c., aveva versato alla banca la somma
necessaria per l’estinzione del credito ipotecario. La vicenda sostanziale dedotta in giudizio indicava, pertanto, che l’ obbligo di restituzione gravava sui debitori del credito garantito di ipoteca. La difesa degli opponenti, secondo cui il loro debito sarebbe stato assunto, per effetto di accollo, da COGNOME, configurava pertanto una eccezione in senso stretto, con cui essi denunciavano il loro difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio. Come tale, spettava pertanto agli opponenti provare la circostanza per cui essi non avrebbero dovuto farsi carico dell’obbligo di restituzione. La sentenza impugnata, che ha posto a loro carico l’onere della pr ova e ha motivato dal suo mancato assolvimento il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, appare pertanto corretta.
8. In conclusione, va accolto il primo, il secondo e, nei limiti di cui in motivazione, il quinto motivo del ricorso principale e rigettati gli altri motivi ed il ricorso incidentale.
La sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo e, nei limiti di cui in motivazione, il quinto motivo del ricorso principale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME rigetta gli altri motivi ed il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME