Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33415/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende per procura in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE N. 558/2016 DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 3064/2017 depositato il 02/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui oggetto di ricorso, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo presentata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento emesso dal g.d., con il quale, a sua volta, era stato ammesso solo parzialmente il credito insinuato per euro 263, mentre erano stati esclusi i restanti crediti insinuati per rimborso utenze e per rimborso costi di manutenzione del server e del noleggio di una fotocopiatrice (per complessivi euro 4.673,67), nonché per spese e competenze legali (euro 2.938,20) richieste in via prededuttiva. In seguito al positivo parziale esperimento del giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale accertava e dichiarava che RAGIONE_SOCIALE vantava un credito chirografario nei confronti della fallita per euro 1.141,45, credito da compensare con le somme dovute dall’opponente al fallimento ‘per canoni di affitto insoluti e r elativi interessi’.
Il Tribunale ha rilevato che: (i) il credito per il rimborso delle fatture poteva essere riconosciuto (e compensato) nella misura di euro 1.141,45, posto che, con il contratto di affitto di ramo di azienda del 1 settembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE si era fatta carico delle spese relative alle utenze telefoniche, alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas; (ii) il maggior credito insinuato dalla ricorrente per detto titolo non poteva invece essere riconosciuto perché riferibile a fatture successive al 6/7 giugno 2016, data nella quale aveva fatto valere la risoluzione del contratto di affitto di ramo d’azienda per inadempimento della concedente RAGIONE_SOCIALE; (iii) non poteva neanche essere riconosciuto il richiesto privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 cod. civ., in quanto la richiedente non aveva dimostrato la natura artigiana della propria impresa; (iv) il credito insinuato per euro 2.120,52 non poteva essere ammesso perché il contratto di affitto di ramo di azienda poneva espressamente a carico dell’affittuaria le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili; (v) infine il credito per euro 2.938,20 per spese e competenze legali, relative all ‘ offerta reale azionata
nei confronti della curatela per la riconsegna del ramo di azienda, non poteva essere riconosciuto, posto che la ricorrente aveva notificato al curatore l’intimazione senza che ricorressero i presupposti e le condizioni previste dall’art. 1206 cod. civ.; (vi) sulla base della documentazione versata in atti, era emerso , infatti, che in occasione dell’incontro del 1 agosto 2016, il curatore aveva legittimamente rifiutato la riconsegna dell’azienda, senza una ricognizione completa e puntuale dei beni e dei diritti che ne facevano parte e che, in seguito a tale legittimo rifiuto, l’affittuaria ave va invitato il curatore ad abbandonare l’ufficio ove quest’ultimo si era recato.
Il decreto, pubblicato il 2.10.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., vizio di ‘omesso esame della documentazione dimostrativa dell’illegittimo rifiuto del curatore di consentire … la riconsegna del ramo di azienda affittato nella data del 1.08.2016 e della necessità per la stessa di avvalersi della procedura ex art. 1209 c.c.: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 2697 in relazione agli artt. 1206 e 1208, co. 1 n. 3, travisamento dei fatti’.
1.1 Nella prima parte del motivo la ricorrente articola vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza così articolata è inammissibile.
Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, in primis , Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Ciò posto e chiarito, occorre evidenziare che, secondo la società ricorrente, il decisum del Tribunale sarebbe viziato laddove aveva affermato che essa ricorrente aveva notificato l’intimazione ‘senza che ricorressero i presupposti e le condizioni previste dall’art. 1206 c.c.’, in quanto ‘sulla base della documentazione versata in atti’ doveva ritenersi provato che il curatore avesse ‘legittimamente rifiutato la consegna dell’azienda senza una ricognizione completa e puntuale che ne facevano parte’.
Orbene, il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale sarebbe costituito, dunque, dalle prove documentali fornite dall ‘ odierna ricorrente, dalle quali si sarebbe evinto, secondo l’opinamento di quest’ultima, che non vi era stato alcun legittimo motivo posto alla base del rifiuto del curatore di ricevere la consegna dell’azienda.
Risulta pertanto evidente come la ricorrente, lungi dall’enucleare un ‘fatto storico’, secondo il paradigma applicativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), pretende, ora, una nuova rivalutazione e scrutinio della quaestio facti , come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità.
1.2 Ma anche l’ulteriore censura, questa volta declinata come violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione agli artt. 1206 e 1208, co. 1 n. 3, c.c., non è destinata a miglior successo, perché, anche questa volta (ma, qui, sotto l’egida applicativa del
vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ), si pretenderebbe da questa Corte di legittimità una nuova lettura degli atti istruttori per orientare la decisione di merito, in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali legittimanti l’offerta reale , in modo difforme dal giudizio operato dal Tribunale, con ciò introducendo profili di censura non sindacabili in questo giudizio di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘violazione del principio di diritto in forza del quale l’accettazione dell’offerta formale da parte del creditore obbliga lo stesso al pagamento delle spese per la stessa occorse: violazione/falsa applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1206, 1207 co. 3, 1209 co. 2 e 1215 c.c.’.
2.1 Sostiene parte ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in una violazione di legge, avendo omesso di considerare che, stante l’accettazione dell’offerta reale da parte del curatore, ciò avrebbe determinato in ogni caso il sorgere del credito insinuato al passivo fallimentare, come tale comprendente anche le spese ed i compensi di avvocato della procedura di offerta reale.
2.2 Le doglianze così proposte sono inammissibili perché decentrate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che in alcun modo ha affermato che vi fosse stata accettazione da parte del curatore dell’offerta reale, così come sopra descritta in premessa, circostanza che anzi è stata esclusa sia nel decreto qui oggetto di impugnazione sia da parte della difesa del fallimento che ha, invece, precisato che tale accettazione era stata fatta dal curatore ‘ con riserva ‘ e dunque riservandosi di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti la stessa.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024