Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27553 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5897-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la sua procuratrice speciale e mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente
e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. 334/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il 26/01/2023, depositato il 31/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Ancona, con decreto del 31.1.2023, ha accolto in minima parte l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito REV) p er ottenere l’ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE dei crediti verso la massa insinuati con domanda ‘ultratardiva’ del 17.6.2021 ed esclusi dal G.D., di € 655.560,00 , di € 470.362,80 e di € 359.332,82, i primi due pretesi a titolo di indennità di occupazione di immobili di sua proprietà per i quali era stata accolta la domanda tempestiva di rivendica ( l’uno, sito in Santa Maria Nuova –INDIRIZZO– sul quale erano stati realizzati impianti fotovoltaici cui il curatore, quale soggetto responsabile, si era riservato la facoltà di accedere e l’altro sito in Jesi ) e il terzo a titolo di indennità d’uso dell’impianto fotovoltaico e/o di retrocessione dei frutti civili incamerati dal RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale ha ammesso al passivo un credito dell’opponente di € 97.500,00, riconosciuto (sulla scorta del valore di locazione del bene stimato dal perito del RAGIONE_SOCIALE, ritenuto congruo e dunque idoneo ad essere utilizzato quale parametro di riferimento) quale indennità di occupazione del l’immobile di SMN dal 14.1.2015 (data di dichiarazione di fallimento) sino al 18 aprile 2018, mentre ha respinto ogni altra domanda di REV rilevando: i) che doveva ritenersi accertata l’idoneità dell’offerta reale di restituzione del medesimo immobile effettuata dal curatore il 17 aprile 2018, trattandosi di offerta ‘ seria e concreta seppure non avente le caratteristiche di forma di cui all’art. 1208 (poiché pervenuta via pec) ma, per le ragioni esposte, comunque idonea, ai sensi dell’art. 1220 c.c. ad onerare il creditore COGNOME -proprietario dell’immobile – di attivarsi per rientrare nel possesso del cespite di sua proprietà ‘ ; ii) che REV era rimasta colposamente inerte
rispetto all’offerta di consegna, tenendo una condotta sussumibile nell’illegittimo rifiuto di ottenere la restituzione del bene; iii) che la domanda di riconoscimento dell ‘indennità di occupazione del terreno di Jesi era inammissibile, in quanto proposta con un ritardo di oltre due anni rispetto alla data del 17.7.2019, in cui il terreno era stato riconsegnato alla creditrice; iv) che era infondata la domanda avente ad oggetto le pretese economiche inerenti gli impianti fotovoltaici (peraltro già esaminata e respinta in sede di reclamo ex art. 26 l.fall.) perché il curatore, subentrando ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni sottoscritte dalla società poi fallita con il RAGIONE_SOCIALE, aveva acquisito lo status di soggetto responsabile degli impianti, qualifica da cui nasceva il diritto ai richiedere ed ottenere i c.d. incentivi fino al trasferimento ad altro operatore economico della convenzione (circostanza che, nella specie, non si era ancora verificata); v) che, d’altro canto, era coperta da giudicato endofallimentare la statuizione del G.D. di accoglimento della domanda di rivendica del bene su cui insistevano gli impianti, ma con espressa autorizzazione al curatore a mantenere il diritto di accedervi. 2.Il decreto è stato impugnato da REV con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale per un motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. e violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., dell’art. 111 comma 6 Cost., art. 112 c.p.c, art. 115 c.p.c. e art. 118 Disp. Att. al c.p.c . ‘ , per aver il tribunale totalmente omesso di motivare in ordine alla ritenuta idoneità della comunicazione del 17.4.2018, con la quale il curatore si diceva disponibile a restituire
l’immobile di SMN, a integrare un atto di messa in mora equiparabile a un’offerta reale e per aver ignorato sia il contenuto della corrispondenza (prodotta in giudizio) intercorsa fra essa e l’organo della procedura ben oltre la data predetta, dalla quale si evinceva che la riconsegna era in realtà subordinata alla soluzione della questione concernente gli impianti fotovoltaici, sia il fatto che il curatore aveva chiesto al G.D. di essere autorizzato al rilascio del cespite con istanza avanzata solo l’8.1. 2021.
Col secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 1220 c.c. : osserva che il tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie disciplinata dalla norma solo perché l’offerta irrituale era ‘seria e concreta’, laddove la stessa deve essere anche tempestiva e completa, ovvero tale da porre a disposizione del creditore la prestazione dovuta, in modo che dipenda da quest’ultimo il suo conseguimento.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
3.1. Il tribunale, con un periodare confuso anche sotto il profilo strettamente grammaticale, si è limitato ad affermare c he era ‘ da ritenere accertata l’idoneità dell’offerta reale di restituzione operata da parte della curatela in data 17 aprile 2018, trattandosi di offerta da ritenere seria e concreta seppure non avente le caratteristiche di forma di cui all’art. 1208 (poiché pe rvenuta via pec) ma, per le ragioni esposte, comunque idonea, ai sensi dell’art. 1220 c.c. ad onerare REV -proprietario dell’immobile -di attivarsi per rientrare nel possesso del cespite…. ‘ Ora – al di là del corretto rilievo della ricorrente secondo cui la fattispecie disciplinata dall ‘art. 1220 c.c. non è integrata dalle sole ‘serietà e concretezza’ dell’offerta informale, dovendo il giudice verificare, alla luce del principio di buona fede cui deve essere improntata la condotta delle parti, se non ricorrano motivi che legittimino il creditore a rifiutare la prestazione – resta che il collegio anconetano non ha chiarito né dove né quando sia stata accertata
‘ l’idoneità dell’offerta reale ‘ (in realtà dell’offerta informale) a conseguire gli effetti di cui all’art. 1220 cit. e né dove né quando siano state esposte le ragioni per le quali l’offerta era da ritenere ‘seria e concreta’ e dunque tale da evitare la mora del curatore e porre a carico di REV il ritardo nel ricevimento della prestazione.
Si è dunque in presenza di una motivazione nulla, perché meramente apparente e inidonea a palesare il fondamento logico-giuridico della decisione; il che rende superfluo valutare se ricorra il più specifico vizio di motivazione denunciato, per aver il tribunale completamente omesso di esaminare la corrispondenza intercorsa fra le parti, dalla quale (già solo per le problematiche connesse all ‘esistenza degli imp ianti fotovoltaici) emergevano fatti obiettivamente in contrasto con l ‘assunto della valida messa in mora della creditrice sin dal l’aprile 2018.
Con il terzo motivo REV lamenta ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, dell’art. 101 L.F. e dell’art . 10 del Decreto Legge 02/03/2020 n. 9 e art. 1 comma 2 L. 24/04/2020 n. 27 ‘ , per aver il tribunale ritenuto inammissibile la domanda di riconoscimento dell’indennità di occupazione dell’immobile sito in Jesi, avanzata oltre un anno dopo la sua restituzione.
Il motivo deve essere respinto.
5.1. Il giudice del merito (facendo fra l’altro applicazione di un principio ormai superato dalla giurisprudenza di questa Corte, che, a partire da Cass. n 11000/22, seguita da numerose altre pronunce conformi, si è attestata su posizioni assai più restrittive, negando che il creditore verso la massa abbia a disposizione il termine di un anno dalla data in cui il credito si è consolidato per insinuarsi al passivo) ha infatti del tutto correttamente rilevato che, poiché il diritto all’inden nità sorge in relazione al singolo cespite occupato sine titulo , il ritardo non poteva ritenersi giustificato da un ‘invocata, ma in realtà inesistente, necessità
di presentare un’unica domanda, al fine di non frazionare la pretesa in relazione a ciascun immobile.
Il mezzo è poi inammissibile laddove adduce quale causa di inimputabilità del ritardo fatti (peraltro riguardanti il terreno di SMN) che non risultano essere stati allegati in sede di opposizione.
Con il quarto mezzo, che denuncia ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c e violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., de gli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 1223 c.c. 1173 c.c., art. 113 c.p.c. e art. 111 l. fall. ‘ la ricorrente lamenta che il tribunale abbia rigettato implicitamente, senza fornire alcuna motivazione, la sua domanda di riconoscimento di un’ indennità per lo sfruttamento economico da parte del curatore degli impianti fotovoltaici, nonostante la sua richiesta di restituzione di tali beni fosse stata accolta sin dal 2015 e fosse stato dunque accertato che il RAGIONE_SOCIALE li deteneva in assenza di valido titolo, in attesa di definire i propri rapporti col RAGIONE_SOCIALE; osserva, inoltre, che la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela carente di titolo giuridico è fonte di responsabilità aquiliana e che i proventi della convenzione, che avrebbero potuto essere incassati da essa, anziché dal RAGIONE_SOCIALE, se solo gli impianti le fossero stati restituiti, costituiscono il lucro cessante del quale dovrà essere risarcita.
Col quinto motivo, che denuncia ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c e violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, degli articoli 820 c.c., 1148 c.c., art. 12 Disp. Legge gen., art. 113 c.p.c. e 115 c.p.c. ‘ , REV torna a dolersi del rigetto della domanda: deduce che le somme incassate dal RAGIONE_SOCIALE in virtù della convenzione con il RAGIONE_SOCIALE andavano qualificate come frutti civili, cui essa aveva diritto quale proprietaria degli impianti, e che pertanto il tribunale, omettendo di indicare le
ragioni per le quali ha escluso che si versasse in tale fattispecie o, comunque, affermando che il curatore, ‘ subentrando ex art. 72 l.fall. nelle convenzioni sottoscritte dalla società con il RAGIONE_SOCIALE, aveva acquisito di diritto lo status di soggetto responsabile degli impianti, qualifica da cui discendeva il corretto esercizio dell’impianto e a cui spettava il diritto di richiedere ed ottenere i c.d. incentivi e ciò fino al trasferimento ad altro operatore economico della convenzione ‘ , si sarebbe posto in aperta violazione delle norme richiamate in rubrica, le quali, da un lato, definiscono i frutti civili e, dall’altro, forniscono i presupposti affinché questi vengano restituiti al proprietario del bene fruttifero.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
8.1. In primo luogo, (come la stessa ricorrente è costretta a riconoscere) il tribunale, lungi dal rigettare implicitamente la domanda e incorrere nel vizio di omessa motivazione, ha chiarito perché, a suo avviso, il credito in contestazione non spettasse alla proprietaria degli impianti fotovoltaici, ma al RAGIONE_SOCIALE, là dove ha rilevato che il curatore era subentrato alla fallita nei contratti di gestione di tali impianti, divenendone in tal modo responsabile e così acquisendo il diritto a ottenere gli incentivi previsti dalla convenzione sino al suo trasferimento ad altro operatore economico: in altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da REV, il giudice del merito ha ritenuto il curatore pienamente legittimato a detenere gli impianti in forza di un titolo diverso dal diritto di proprietà, ovvero in ragione del suo subentro nel contratto di gestione, e dunque a riscuotere le indennità riconosciute dal GSE.
8.2. Ciò premesso, appare evidente che il quarto motivo non investe in alcun modo la ratio decidendi (e, va aggiunto, è totalmente privo di autosufficienza nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento di un danno da lucro cessante senza specificare se l’ammissione del credito fosse stata invocata anche sotto questo profilo, palesemente
diverso da quello indennitario) mentre il quinto pone una questione -mista di fatto e di diritto -(concernente la qualità di frutti civili delle indennità corrisposte dal GSE) che non risulta aver ha formato oggetto di cognizione dinanzi al giudice del merito e che pertanto non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
9. Il sesto mezzo denuncia ‘ violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, degli articoli 26 l. fall., 2909 c.c., art. 12 Disp. Legge gen., art. 112 c.p.c., art. 113 c.p.c., art. 96 l. fall., art. 98 l. fall., art. 99 l. fall. ‘ , per aver il tribunale ritenuto che le pretese di REV concernenti gli impianti fossero state esaminate e risolte in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., in tal modo mal interpretando il provvedimento reclamato e ritenendo erroneamente inconciliabile la decisione assunta in quella sede, perché coperta da giudicato, con la pretesa avanzata in sede di ammissione al passivo.
9.1. Anche questo motivo è inammissibile, dato che il tribunale si è limitato a rilevare incidentalmente che le medesime questioni erano state già esaminate e risolte in sede di reclamo ex art. 26 l. fall. ma non ha tratto alcuna conseguenza (né sul piano processuale né su quello sostanziale) da tale rilievo: la ricorrente è dunque priva di interesse ad impugnare un’affermazione (una mera constatazione) che non integra un’autonoma ratio decidendi suscettibile di essere coperta da giudicato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 1519, 2043, 2056 e 2697, c.c. ‘ , lamentando che il tribunale abbia parzialmente accolto la domanda di REV di riconosc imento dell’indennità di occupazione per l’immobile di SMN nonostante la creditrice non avesse fornito alcuna prova del danno patito.
10.1.Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché (al pari del quinto motivo del ricorso principale) ha ad oggetto una questione, mista di fatto e di diritto, che il tribunale non ha minimamente affrontato.
Può aggiungersi che la sentenza n. 33645 del 15/11/2022, richiamata dal ricorrente incidentale, ha puntualizzato che ‘ In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l’onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l’evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno ‘ . (cfr. anche Cass. nn. 9304/2023 e 14947/2023).
La prova del danno cd. emergente è dunque richiesta solo in caso di contestazione della controparte, mentre nella specie non risulta che il RAGIONE_SOCIALE abbia avanzato tale contestazione in sede di opposizione. Al contrario, dalla lettura del decreto impugnato (che ha liquidato l’indennità sulla scorta della stima del ct di parte opposta) emerge che il curatore aveva fornito un conteggio alternativo a quello indicato da REV (fondato sui dati OMI) per la quantificazione del danno, così riconoscendo che un danno vi era stato.
All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di
Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibili gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24.01.2024