Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10010/2022 R.G. proposto da
PREFETTO DI TRAPANI e MINISTERO DELL ‘ INTERNO, rappresentati e difesi ope legis dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (c.f. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
NOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Palermo n. 263 del 18/2/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-il 19 aprile 2011 NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistavano la proprietà indivisa di un ‘ area sita nel Comune di Favignana (fg. 5, part. 2) che la loro dante causa, RAGIONE_SOCIALE, aveva precedentemente concesso in comodato (contratto del 23 settembre 2004, RAGIONE_SOCIALEa durata di tre mesi, rinnovabile tacitamente, salvo diverso accordo) alla Prefettura di AVV_NOTAIO per la realizzazione di un ‘ elisuperficie di emergenza e per il tempo utile a completare il procedimento amministrativo di esproprio;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME comunicavano la disdetta dal comodato il 29 agosto 2011 e, reputando abusiva la precedente e perdurante occupazione RAGIONE_SOCIALE ‘ area, invitavano l ‘ Amministrazione a valutare una soluzione bonaria per evitare azioni risarcitorie; successivamente, gli stessi convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi nel valore di mercato RAGIONE_SOCIALE ‘ area occupata;
-con la successiva memoria del 22 gennaio 2013, depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ( ratione temporis vigente), gli attori integravano la domanda iniziale chiedendo, in via subordinata, la restituzione RAGIONE_SOCIALE ‘ area e il risarcimento del danno derivante dalla temporanea privazione del godimento del bene;
-all ‘ udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, in data 1° febbraio 2016, NOME COGNOME e NOME COGNOME rinunciavano alla domanda principale (risarcimento dei danni, corrispondenti al valore di mercato del terreno) e insistevano in quella subordinata;
-il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4736 del 29/9/2016, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e condannava il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO al pagamento di Euro 13.500,00 a titolo di risarcimento danni, comprensivi sia del valore di mercato RAGIONE_SOCIALE ‘ area sia del danno per il periodo di occupazione illecita;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la decisione lamentando la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva pronunciato ultra petita sulla domanda di risarcimento per equivalente, già oggetto di rinuncia, e aveva invece omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria;
-le Amministrazioni appellate avanzavano impugnazione incidentale, insistendo nell ‘ eccezione di carenza di legittimazione passiva, già sollevata in primo grado e fondata sul rilievo che l ‘ opera pubblica era stata ultimata il 18/10/2004, collaudata il 2/12/2004 e consegnata al Comune di Favignana il 10/12/2004, con conseguente subentro RAGIONE_SOCIALE ‘ ente locale nei diritti e negli obblighi derivanti dal comodato con la RAGIONE_SOCIALE;
-la Corte d ‘ Appello di Palermo, con la sentenza n. 263 del 18/2/2022, rigettava l ‘ eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal AVV_NOTAIO e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, posto che la consegna RAGIONE_SOCIALE ‘ opera al Comune di Favignana non aveva comportato la cessione del contratto di comodato in assenza di consenso del comodante; accoglieva, invece, l ‘ appello principale ravvisando nella modifica RAGIONE_SOCIALEa domanda (inizialmente risarcitoria e, poi, restitutoria) una lecita emendatio libelli ; pertanto, condannava il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno, «limitati al controvalore del mancato godimento RAGIONE_SOCIALE ‘ area a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di comodato (29/8/2011»; infine, condannava il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO a pagare la somma di Euro 7.235,62, oltre accessori, e a rifondere agli appellanti le spese di lite;
-il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con controricorso;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, il quale è privo di interesse ad impugnare una sentenza che non contiene alcuna statuizione sfavorevole nei suoi confronti, posto che le condanne (alla restituzione del bene, al risarcimento dei danni e alle spese di lite) sono state emesse soltanto a carico del AVV_NOTAIO;
-il primo motivo del ricorso (formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) reca denuncia di «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c.»;
-il secondo motivo del ricorso (formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) lamenta la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 40 legge Regione Siciliana n. 2/2002, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 14 legge n. 225/1992 vigente ratione temporis e degli artt. 1350, 1406, 1407 e 1809 c.c.»;
-coi predetti motivi, che la stessa parte ricorrente formula congiuntamente perché tra loro connessi, si sostiene che il giudice d ‘ appello abbia errato nel ravvisare la legittimazione passiva del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, anziché quella del Comune di Favignana;
-si deduce che a quest ‘ ultimo era stata consegnata l ‘ area su cui era stato realizzato l ‘ eliporto e tale circostanza -risultante dalla consulenza tecnica d ‘ ufficio e dalla non contestazione RAGIONE_SOCIALEa controparte -non richiedeva alcuna prova, di talché la Corte territoriale ha errato nell ‘ individuare come essenziale il (ri)deposito in appello RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di consegna al fine RAGIONE_SOCIALEa propria decisione e ha così violato le norme indicate nel primo motivo;
-inoltre, la Corte d ‘ appello -nell ‘ affermare che «in ogni caso, in mancanza del consenso del comodante deve escludersi che l ‘ atto sopra indicato abbia potuto determinare la cessione del contratto di comodato e dei relativi diritti»
-ha omesso di considerare circostanze incontrastate (la consegna RAGIONE_SOCIALE ‘ elisuperficie nel 2004 e l ‘ accordo coi precedenti proprietari sulle modifiche dei luoghi) idonee a dimostrare che il consenso alla cessione del contratto dal AVV_NOTAIO al Comune era stato prestato da RAGIONE_SOCIALE per facta concludentia («la sentenza è dunque errata, per la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme che regolano la forma RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto di comodato immobiliare, nell ‘ aver ritenuto necessaria una forma diversa da quella seguita nel caso concreto, come emersa dalle circostanze di fatto allegate e (in quanto non contestate dagli odierni intimati, da ritenere) provate in giudizio»;
-i motivi, proposti congiuntamente perché connessi e come tali esaminati, sono inammissibili;
-la decisione circa il mancato trasferimento dal AVV_NOTAIO al Comune di Favignana RAGIONE_SOCIALEa posizione di comodatario e, con essa, RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, si fonda su due autonome rationes :
l ‘ omessa prova RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE ‘ elisuperficie al Comune (per non essere stato depositato in appello il documento idoneo a dimostrarla);
il mancato assenso del comodante alla cessione contrattuale;
-rispetto a questa seconda ratio decidendi il motivo (segnatamente, il secondo) è inammissibile, perché individua nella sentenza un inesistente errore sulla forma del contratto di cessione (dato che il giudice d ‘ appello non ha affatto asserito che occorre un atto scritto, bensì che il documento menzionato dalla P.A. non è sufficiente a fornire prova RAGIONE_SOCIALEa cessione e dei relativi diritti) e introduce surrettiziamente elementi fattuali che, ad avviso del ricorrente, dovrebbero dimostrare l ‘ assenso alla cessione;
-così facendo, però, si pretende inammissibilmente da questa Corte di legittimità un riesame RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto e degli elementi probatori già sottoposti al giudice di merito, la loro rivalutazione e la
formulazione di un ragionamento presuntivo dal quale potersi desumere un assenso per facta concludentia ;
-poiché la seconda ratio decidendi è di per sé idonea a sorreggere la sentenza impugnata, le predette censure sono inammissibili;
-col terzo motivo del ricorso (formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) si denuncia la «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 183, comma 6, c.p.c.», perché la Corte d ‘ appello -pur rilevando che «gli odierni appellanti, dopo aver originariamente invocato il risarcimento del danno mediante il pagamento di una somma equivalente al valore venale del bene, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c., depositata il 22/1/2013, hanno chiesto in via subordinata la restituzione del terreno e il risarcimento del danno per la privazione del suo godimento e hanno, infine, rinunciato alla domanda principale, insistendo in quella subordinata al momento RAGIONE_SOCIALEa precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni» -ha affermato che «l ‘ introduzione RAGIONE_SOCIALEa predetta domanda subordinata deve ritenersi espressione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di emendatio libelli prevista dall ‘ art. 183, sesto comma, c.p.c., trattandosi di una mera modifica del petitum , fermi restando i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. SS.UU. n. 7305 del 2014)»;
-secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto leso da un ‘ occupazione usurpativa RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA. può invocare la tutela reale (volta, cioè, alla restituzione del bene illegittimamente occupato) o quella risarcitoria per equivalente, ma, qualora il privato opti per quest ‘ ultima, la stessa determina un ‘ implicita rinuncia al diritto dominicale (Cass. Sez. 1, 06/06/2022, n. 18142, Rv. 665298-01; Cass. Sez. 1, 24/05/2018, n. 12961, Rv. 648566-01; Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22929, Rv. 645525-02; Cass. Sez. 2, 28/05/2015, n. 11041, Rv. 635645-01; Cass. Sez. U., 16/07/2008, n. 19501, Rv. 604570-01; Cass. Sez. U., 13/02/2007, n. 3043, Rv. 594294-01; Cass.
Sez. 1, 03/05/2005, n. 9173, Rv. 582177-01; Cass. Sez. 1, 30/01/2001, n. 1266, Rv. 543535-01);
-si deve dunque escludere che, una volta intrapresa l ‘ azione risarcitoria per equivalente, NOME COGNOME e NOME COGNOME potessero introdurre l ‘ alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto avevano già rinunciato) e, tantomeno, come mera emendatio e in via subordinata, trattandosi di azione che è sì fondata sui medesimi fatti (l ‘ occupazione usurpativa), ma che è incompatibile con quella esercitata in via principale;
-il terzo motivo, dunque, va accolto con cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
-resta assorbito il quarto motivo («violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2933 c.c.»);
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo motivo e, di conseguenza, cassa la sentenza appello di Palermo, in diversa impugnata e rinvia la causa alla Corte d ‘ composizione, anche per le spese di questo giudizio;
dichiara assorbito il quarto motivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME