Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35262 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22224/2018 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 286/18, depositata l’11 maggio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME, già proprietari di un’azienda agricola in Tito e Satriano di Lucania (PZ), e l’RAGIONE_SOCIALE, conferitaria dei relativi fondi, convennero in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, per sentirla condannare al pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione di un’area della superficie di mq. 140.000, disposta dal Presidente della Giunta regionale della Basilicata con decreti n. 680 e 686 del 14 luglio 1993, per la realizzazione di una stazione di smistamento e per l’impianto e l’esercizio di due linee elettriche aeree, nonché al risarcimento danni per l’occupazione illegittima della medesima area.
Premesso di aver impugnato i decreti di occupazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, che aveva rigettato il ricorso con sentenza del 9 maggio 1995, e precisato di aver impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, riferirono che nel frattempo le opere erano state ultimate, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione e d’imposizione della servitù di elettrodotto.
Si costituì l’RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e il difetto di legittimazione attiva dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché l’infondatezza della domanda, sostenendo che la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione era stata determinata dall’inerzia del Comune di Satriano e della Regione Basilicata; chiese inoltre, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta acquisizione della proprietà dei fondi a titolo originario, limitatamente alle aree utilizzate per la realizzazione delle opere.
1.1. Il Tribunale di Potenza, dopo aver rigettato, con sentenza non definitiva del 31 maggio 2006, l’eccezione di difetto di giurisdizione e la domanda riconvenzionale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, con sentenza definitiva del 27 settembre
2013 accolse parzialmente la domanda principale, dando atto dell’intervenuto annullamento dei decreti di occupazione da parte del Consiglio di Stato, con sentenza del 15 marzo 2000, riqualificando la domanda come azione di risarcimento del danno per accessione invertita, e condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dellRAGIONE_SOCIALE della somma di Euro 2.411.530,00, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dal 31 marzo 2013.
L’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata dalla Corte d’appello di Potenza, che con sentenza dell’11 maggio 2018 ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che la domanda proposta dagli attori aveva originariamente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla realizzazione dell’opera, per effetto dell’intervenuta scadenza dei termini fissati dai decreti di occupazione, e rilevato che il c.t.u. nominato in primo grado aveva accertato l’intervenuta occupazione di un’area della superficie di mq. 78.000, la Corte ha escluso la configurabilità del vizio di ultrapetizione, in relazione all’estensione della domanda ad aree che non costituivano oggetto della domanda, alla riqualificazione della pretesa come azione di risarcimento per accessione invertita e alla quantificazione dell’indennità e del risarcimento del danno, osservando che a) in ordine al petitum si era formato il giudicato, per effetto della mancata impugnazione della sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, b) nel giudizio di risarcimento del danno per occupazione senza titolo la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non incide sulla causa petendi , rappresentata in ogni caso dall’illegittimità dell’occupazione, e c) la modificazione quantitativa del danno è ammissibile nel corso di tutto il giudizio di primo grado, non costituendo domanda nuova.
Rilevato inoltre che, in considerazione delle straordinarie dimensioni della azienda agricola degli attori, la stima del danno aveva avuto luogo con metodo analitico, tenendo conto della produzione lorda vendibile e dei costi di produzione determinati in relazione agli elementi fisici dell’azienda, della posizione e delle caratteristiche dei terreni interessati dalla costruzione della stazione elettrica e della presenza di una strada comunale e di un acquedotto privato, la Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione del beneficio fondiario
e del tasso di capitalizzazione, nonché quella del deprezzamento delle aree residue e del pregiudizio derivante dalla mancata realizzazione di un’attività agrituristica in fieri , richiamando le risposte fornite dal c.t.u. nominato in primo grado e da quello nominato in appello alle osservazioni formulate dai c.t. di parte. Ha ritenuto ininfluente la mancata indicazione dei dati catastali, inammissibile la questione riguardante la titolarità di una parte della superficie dell’azienda, in quanto nuova e comunque coperta dal giudicato formatosi in ordine alla legittimazione degli attori, e non decisive le osservazioni concernenti il carattere parziale dell’occupazione.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la riqualificazione della domanda, senza tenere conto della diversità di causa petendi esistente tra quella originaria, fondata sull’illegittimità sopravvenuta dell’occupazione, in conseguenza della mancata emissione del decreto di esproprio, e quella proposta a seguito dell’annullamento dei decreti di occupazione, fondata sull’illegittimità originaria, derivante dalla mancanza della dichiarazione di pubblica utilità. Premesso che gli attori, pur avendo precedentemente impugnato gli atti del procedimento ablatorio, avevano operato una scelta precisa in ordine al titolo dell’azione risarcitoria, sostiene che essi non avevano integrato la domanda neppure nel corso del giudizio, avendo prodotto la sentenza di annullamento al solo fine di contrastare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, ed avendo modificato il titolo della pretesa soltanto in comparsa conclusionale.
1.1. Il motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, a seguito dell’an-
nullamento degli atti del procedimento espropriativo, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, la domanda proposta dagli attori, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per occupazione c.d. appropriativa, potesse essere riqualificata dal Tribunale come azione risarcitoria per occupazione c.d. usurpativa, indipendentemente dalla specifica allegazione di un titolo diverso da quello fatto valere con l’atto introduttivo del giudizio e dalla mancata modificazione delle conclusioni nello stesso rassegnate.
E’ pur vero, infatti, che le predette domande sono caratterizzate, in linea di principio, da causae petendi diverse, trovando la prima fondamento nella sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, per effetto della mancata o tardiva emissione del decreto di esproprio, e nell’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, ritenuta in passato idonea a determinare l’acquisto a titolo originario della proprietà da parte dell’Amministrazione, e la seconda nell’illegittimità originaria o sopravvenuta dell’occupazione, in conseguenza della mancanza o dell’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, considerata invece inidonea a produrre il predetto acquisto, anche in presenza della trasformazione irreversibile del fondo occupato: per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto per lungo tempo inammissibile, in corso di causa, il mutamento della prima domanda nella seconda, e viceversa, tanto se intervenuto in appello quanto se intervenuto in primo grado, escludendo inoltre che il giudice potesse procedere d’ufficio alla riqualificazione della domanda, in virtù della considerazione che la stessa avrebbe comportato l’alterazione dell’oggetto sostanziale della controversia, introducendo un nuovo tema d’indagine (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13515; 21/04/2006, n. 9410; 26/03/2004, n. 6081). Tale orientamento ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione da parte di questa Corte, a seguito delle numerose pronunce con cui la Corte EDU ha affermato la necessità che l’espropriazione abbia luogo in «buona e debita forma», escludendo la possibilità di ricollegare l’acquisto della proprietà a sistemi diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio, e ritenendo pertanto contrario all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU l’istituto della c.d. espropriazione indiretta (cfr. ex plurimis , sent. 4/12/2007, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE ; 13/01/2006, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE ; 15 e 29/07/2004, COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE ; 30/05/
2000, RAGIONE_SOCIALE ): conformemente a tali pronunce, è stato infatti affermato che l’illecito spossessamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, neppure quando vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione, essendo configurabile in ogni caso un illecito a carattere permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione del fondo occupato, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dello occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2015, n. 735; Cass., Sez. I, 29/09/2017, n. 22929). Proprio in considerazione dell’intervenuta equiparazione quoad effectum delle due fattispecie, è stato poi affermato che la proposizione della domanda come azione di risarcimento del danno per accessione invertita non impedisce, anche in grado di appello, la riqualificazione della stessa come azione di risarcimento per occupazione usurpativa, cui può provvedere anche il giudice, giacché la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non vale a differenziare le due forme di illecito, entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 26/02/2021, n. 5343; 23/05/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO; 9/04/2015, n. 7137).
Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la configurabilità del vizio di ultrapetizione, in relazione all’avvenuta quantificazione del danno in misura eccedente quella originariamente richiesta. Premesso che nell’atto di citazione gli attori avevano richiamato la stima contenuta in una perizia giurata, sostiene che la condanna poteva essere pronunciata soltanto entro il limite dell’importo nella stessa indicato, non essendo stata formulata alcuna riserva di diversa quantificazione nel corso del giudizio, e non vertendosi in un’ipotesi di danno a genesi successiva.
2.1. Il motivo è infondato.
Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che il Giudice di primo grado fosse incorso in ultrapetizione, per aver
liquidato il danno in misura superiore al valore delle aree indicato nella perizia giurata prodotta in giudizio dagli attori e richiamata nell’atto di citazione: nelle conclusioni ivi rassegnate, testualmente riportate dalla difesa della ricorrente a corredo delle proprie censure, gli attori non avevano fatto alcun riferimento alla predetta perizia, limitandosi a chiedere l’accertamento del proprio diritto al risarcimento «dei danni subìti e subendi per effetto dell’illegittima procedura ablativa , con c onseguente condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE al ristoro dei predetti danni, ragguagliati in misura pari al valore di mercato delle aree», nonché «dei danni subìti e subendi dal complesso aziendale, anche per la minore produttività e la diminuzione di valore dell’investimento per la creazione del centro agrituristico “Il Casone” , con conseguente condanna della convenuta RAGIONE_SOCIALE al ristoro dei predetti danni calcolati sulla base del valore delle aree oggetto di deprezzamento», senza indicare un importo preciso. Non può dunque trovare applicazione, nella specie, il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove l’attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all’ammontare del quantum richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall’istante (cfr. Cass., Sez. lav., 7/07/2016, n. 13876; Cass., Sez. III, 20/03/2006, n. 6096; 28/01/2005, n. 1752). Nella valutazione dello scostamento dall’importo indicato nella predetta perizia, occorre d’altronde tenere conto del carattere permanente dell’illecito, la cui consumazione non era ancora cessata al momento della proposizione della domanda giudiziale, della richiesta di estensione del risarcimento ai danni subendi, espressamente avanzata dagli attori, nonché della natura risarcitoria dell’obbligazione dedotta in giudizio, configurabile come debito di valore, e della conseguente necessità di adeguare la liquidazione del danno alle variazioni medio tempore intervenute nel potere di acquisto della moneta, la cui incidenza dev’essere apprezzata anche alla luce del tempo trascorso tra la data assunta come riferimento ai fini della stima e quella della decisione di primo grado.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 345, secondo
comma cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la questione concernente il difetto di legittimazione attiva dellRAGIONE_SOCIALE, sollevata in relazione a una parte dei fondi occupati, che risultavano acquisiti al demanio civico comunale. Premesso che il difetto di legittimazione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sostiene che il giudicato formatosi per effetto della sentenza di primo grado riguardava esclusivamente l’appartenenza dei beni alla predetta società, anziché ai COGNOME, e non anche l’acquisizione dei beni al demanio civico, eccepita soltanto in appello. Aggiunge che nella liquidazione del danno la Corte territoriale si è limitata a recepire la valutazione effettuata dai c.t.u., sorvolando sulla contraddittorietà della scelta, dagli stessi compiuta, di operare un aumento del saggio di capitalizzazione del beneficio fondiario, a fronte dell’avvenuta riduzione dello stesso, in considerazione degli scomodi derivanti dall’occupazione dei fondi.
3.1. Il motivo è infondato, in entrambe le sue articolazioni.
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che la questione riguardante l’individuazione del proprietario dei fondi occupati, sollevata in primo grado esclusivamente sotto il profilo dell’appartenenza degli stessi ai COGNOME, anziché all’RAGIONE_SOCIALE, e risolta dal Tribunale nel senso della spettanza della proprietà a quest’ultima, non potesse costituire oggetto di riesame in sede di gravame, neppure sotto il diverso profilo dell’appartenenza dei beni al demanio civico comunale, non avendo la ricorrente proposto uno specifico motivo di appello avverso la predetta statuizione, ma essendosi limitata a riproporre la questione nel corso del giudizio di secondo grado. In quanto avente ad oggetto la titolarità del diritto al risarcimento del danno, la predetta questione non attiene infatti alla legittimazione ad causam , cioè al diritto potestativo di ottenere una pronuncia del giudice in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in base all’allegazione di fatti idonei, secondo la mera prospettazione dell’attore, a fondare il diritto azionato, ma al merito della lite; essendo rimessa al potere dispositivo delle parti, essa non era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma era soggetta alle preclusioni stabilite per ciascun grado di giudizio, sicché, essendo stata rigettata dal
giudice di primo grado, la relativa statuizione avrebbe dovuto costituire oggetto di un’apposita censura in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. III, 16/10/2015, n. 20928; Cass., Sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cass., Sez. II, 3/06/2009, n. 12832), non potendo essere sollevata nelle forme di cui allo art. 346 cod. proc. civ, riservate alla riproposizione, ad opera della parte risultata vittoriosa in primo grado, delle eccezioni non esaminate o rimaste assorbite. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato in ordine ad un diverso profilo della questione, dal momento che la mancata impugnazione del relativo capo della sentenza comportava la formazione del giudicato interno in ordine alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio, che copriva il dedotto ed il deducibile, precludendo quindi il riesame della questione anche sotto profili diversi da quelli dedotti in primo grado.
3.2. Quanto poi all’individuazione del saggio di capitalizzazione del beneficio fondiario adottato ai fini della liquidazione del danno, la sentenza impugnata non si è limitata a recepire acriticamente i risultati delle indagini compiute dai c.t.u., ma ha preso specificamente in esame le censure mosse dalle parti all’operato degli stessi, ritenendo condivisibile la scelta di utilizzare dati relativi a un periodo più recente di quello assunto come riferimento ai fini della stima, in quanto desunti da un campione significativo di aziende aventi caratteristiche omogenee a quella degli attori, e disattendendo le ulteriori osservazioni delle parti, in quanto inidonee a confutare le predette conclusioni. Tali considerazioni devono ritenersi idonee a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sulla Corte d’appello, il cui adempimento non richiedeva uno specifico esame delle predette osservazioni, risultando a tal fine sufficiente il rinvio alle risposte fornite dai c.t.u.: l’adesione alle conclusioni del c.t.u., che nella sua relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei c.t. di parte, replicandovi, esaurisce infatti l’obbligo di motivazione del giudice di merito, il quale è tenuto esclusivamente ad indicare le fonti del proprio convincimento, senza doversi soffermare sulle contrarie allegazioni delle parti, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, risolvendosi in mere argomentazioni difensive, che mirano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez. I, 16/11/
2022, n. 33742; Cass., Sez. VI, 2/02/2015, n. 1815).
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27/09/2023