Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20302 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 4179/2020 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
COMUNE DI VERGATO, in persona del legale rappres. p.t;
-intimato- avverso la sentenza n. 2156/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 19.07.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.01.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 16.11.2005, la RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Vergato, per far accertare, in via principale, la non debenza del canone per l’occupazione di parte della INDIRIZZO in Vergato, per il periodo sino al 9.10.2000 o al 31.8.2000; in subordine, chiedeva l’accertamento della violazione, da parte del Comune convenuto, dei patti contenuti nell’atto d’acquisto del 6.6.96, con condanna del Comune alla riconsegna dell’immobile e al risarcimento dei danni.
Al riguardo, l’attrice assumeva che: nel 1997 le era stata rilasciata una concessione edilizia per la ristrutturazione urbanistica di una piazza di Vergano, in ordine ad una porzione di cui era proprietaria dal 1996, nell’ambito di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica; aveva chiesto la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori fino al 31.3.2000; il Comune di Vergato aveva determinato l’importo di lire 130.356.000 per l’occupazione del suolo pubblico per il periodo 1.2.2001-12.4.2001 (data in cui era stata comunicata l’ultimazione dei lavori e sgomberata la piazza); avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso al Tar, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.
Con sentenza del 21.1.2016 il Tribunale rigettava le domande, osservando che il Comune convenuto non aveva mai concesso alcun diritto sul suolo pubblico all’attrice, la quale non aveva mai presentato istanze con indicazione dell’area, delle finalità e del periodo.
Con sentenza del 19.7.2019, la Corte territoriale rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE, osservando che: l’unico provvedimento relativo al termine autorizzato dal Comune era quello di proroga per l’ultimazione dei lavori, dal 29.2.2000 al 31 marzo 2000; la prima concessione edilizia contemplava la
necessità dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico; la concessione in sanatoria del 31.12.99 aveva prescritto la consegna della sola piazza pubblica entro il 29.2.2000, termine poi prorogato, come detto; tale concessione costituiva il presupposto per stabilire la gratuità o l’onerosità della suddetta occupazione, e non era stata impugnata; non era fondata la tesi secondo cui la genesi dei rapporti tra le parti era la Convenzione afferente al PPIP, con la conseguenza che rilevavano i termini da essa previsti in ordine alla questione in esame; peraltro, i lavori erano stati ultimati nell’aprile del 2000, mentre il Comune aveva ben chiarito alla società che per l’eventuale continuazione dell’occupazione avrebbe dovuto presentare apposita istanza, né rilevando l’eventuale responsabilità dell’impresa che stava realizzando i lavori per conto dell’attrice; parimenti infondato era il motivo d’appello, formulato in subordine, relativo all’inosservanza del contratto tra le parti, riconducibile alla convenzione urbanistica tra esse stipulata, in quanto, come detto, l’unico termine autorizzato dal Comune era quello di proroga dei lavori al 31.3.2000.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con unico motivo. Non si è costituito il Comune di Vergato.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione del principio della giurisdizione del Giudice ordinario in ordine all’interpretazione ed applicazione di clausole di contratti non riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 11 l. n. 241/1990, nonché violazione degli artt. 5 l. n. 2248/ 1865 all. E, 21 septies l. 24/90, 23 Cost., 1372 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello tenuto conto: del fatto che il termine previsto dalla concessione edilizia del 31.12.99 non avrebbe potuto estendersi oltre l’ambito urbanistico ed incidere sulla diversa questione della tassa d’occupazione, considerando altresì che le sanzioni erano
soggette alla riserva di legge costituzionale, non estensibili in via analogica; che la concessione del 31.12.1999, in quanto proveniente da organo monocratico, non avrebbe potuto derogare ad un atto consiliare.
La causa è da rinviare a nuovo ruolo.
Invero, dagli atti emerge che la comunicazione della fissazione dell’udienza camerale non risulta regolarmente eseguita al difensore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.