Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19610 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10042/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto del Tribunale di Bergamo n. 1649/2023 depositato il 18/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, NOME), nel 2007 locava il capannone industriale di cui era utilizzatrice in forza di contratto di leasing ad RAGIONE_SOCIALE, la quale nel 2012 cedeva il contratto a una terza società, RAGIONE_SOCIALE, in uno con
l’affitto di un proprio ramo d’azienda avente a oggetto la produzione di mobili e arredamenti.
Nel 2018, a seguito di procedimento di sfratto, NOME otteneva da RAGIONE_SOCIALE il rilascio dell ‘immobile, che però risultava interamente occupato da beni mobili e documentazione di RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo dichiarata fallita.
L’ufficiale giudiziario, nel verbale di rilascio, nominava il legale rappresentante di NOME custode dei beni e formalizzava l’invito al F allimento (cui l’atto veniva notificato il 19 settembre 2018) ad asportare i medesimi entro trenta giorni.
Rimaste senza esito le trattive fra le parti per una rapida definizione della vertenza, NOME, nel giugno del 2020, si rivolgeva all’ufficiale giudiziario, ai sensi del secondo comma dell’art. 609 cod. proc. civ., ottenendone l’autorizzazione a smaltire i beni, ritenuti di scarso valore, dava comunicazione del provvedimento al curatore e lo diffidava a provvedere all’asporto. Il curatore tergiversava, richiedeva un supplemento di stima dei mobili e li metteva in vendita all’asta nel gennaio del 2021; riu sciva però ad aggiudicarne solo un lotto, che NOME si rifiutava di far ritirare senza che fossero prima definite le sue competenze per spese di custodia e indennità di occupazione.
Il curatore si rivolgeva allora al giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 609, comma 4, e 610 cod. proc. civ., al fine di ottenere la consegna dei beni; il G.E. dava termine sino al 31 luglio 2021 per il completamento delle operazioni di sgombero, che però iniziavano il 29 luglio 2021 e si concludevano solo il 1° ottobre 2021.
Il 25 gennaio 2022 NOME depositava domanda di ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del credito risarcitorio vantato, in prededuzione, per l’ occupazione sine titulo dell’immobile da parte della procedura per il triennio settembre 2018/settembre 2021, che il giudice delegato dichiarava
inammissibile ritenendo non giustificato il ritardo nella sua presentazione.
3. L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME contro il provvedimento del G.D. veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Bergamo, il quale riteneva, fra l’altro e per quanto qui di interesse : i) che il ritardo nella presentazione della domanda non era dipeso da causa imputabile a NOME, ma d al fatto che l’immobile era rimasto occupato per lungo tempo da beni acquisiti al RAGIONE_SOCIALE; ii) che la domanda di insinuazione al passivo di crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 101 commi 1 e 4 l. fall., dovendo, semmai, essere proposta entro il termine di un anno da quando si verificano le condizioni per la sua presentazione; iii) che nella specie questo termine era stato rispettato, atteso che la responsabilità nell’occupazione dell’immobile non poteva ritenersi più ascrivibile alla curatela solo a partire dal 28 gennaio 2021, data prevista per l’asporto d el primo lotto dei beni aggiudicato all’asta, cui NOME si era illegittimamente opposta pur non potendo vantare alcun diritto di ritenzione, così concorrendo a prolungare l’occupazione e ad aggravare il danno; iv) che il danno andava pertanto riconosciuto per il periodo 13.9.2018/28.1.021 e poteva ritenersi provato nell’ an avendo NOME dimostrato di aver sempre messo a frutto l’immobile, di facile collocazione sul mercato; v) che esso andava però liquidato nella ridotta misura di € 151.662 (pari al 50% dei canoni di locazione non goduti nel periodo), tenuto conto, da un lato, che i canoni, diversamente dalla somma liquidata, erano soggetti ad imposizione fiscale e, dall’altro, che non vi era certezza che l’immobile sarebbe stato locato sin dal gennaio 2021, e dovendosi perciò considerare il pregiudizio subito da ll’opponente quale danno da perdita di chances . 3. COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato il 18 aprile 2023, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; quest’ultimo, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
La decisione è stata assunta l’8 lug lio 2024, a seguito di riconvocazione in camera di consiglio del collegio deliberante.
Considerato che:
4..1 RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo del ricorso principale, denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2043 cod. civ., per aver il tribunale erroneamente ricondotto il danno da ritardata restituzione dell’immobile , della cui sussistenza era stata fornita piena prova, alla categoria del pregiudizio da perdita di chances ed averlo pertanto liquidato nella misura del 50% dei canoni di locazione che essa avrebbe percepito nel periodo.
4.2 Col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 609 cod. proc. civ., per aver il tribunale ritenuto illegittimo il rifiuto da essa opposto, il 26 gennaio 2021, al ritiro da parte del RAGIONE_SOCIALE solo di una parte dei beni, ed aver ridotto di otto mesi il periodo rilevante ai fini della liquidazione del danno, malgrado l’art. 609 cod. proc. civ., nel regolare la procedura di restituzione, prescriva espressamente, al suo quarto comma, che la consegna dei beni non può essere richiesta direttamente alla parte ovvero al custode, ma deve essere domandata al giudice dell’esecuzione, il quale, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e dei compensi per la custodia e per l’asporto.
4.3 Col terzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ, in quanto il tribunale ha ridotto del 50% il danno da occupazione sine titulo in ragione dell’incertezza sussistente in ordine all’immediata locazione dell’immobile sin dal gennaio 2021, senza prendere in
esame la sua richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata sul punto.
4.4. Col quarto denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver il tribunale omesso di motivare sulle ragioni che lo hanno indotto ad assumere come parametro base per la quantificazione del danno il più basso fra i quattro diversi parametri indicati nell’atto di opposizione.
4.4 Con il quinto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. 917/1986, 4, 6 e 18 d.P.R. 633/1972, in quanto il tribunale, prescelto come parametro di determinazione del danno il canone pattuito per la prima annualità di locazione, lo ha decurtato, in via equitativa, delle imposte dovute dal locatore, senza considerare che anche le somme liquidate a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione.
4.5 Con il sesto denuncia la violazione del D.M. n. 55/2014, per aver il tribunale liquidato le spese in suo favore in misura inferiore ai minimi tariffari.
5.1 Il RAGIONE_SOCIALE, col primo motivo del ricorso incidentale, denuncia la violazione degli artt. 36 e 101, comma 4, l. fall.: sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere ammissibile la domanda ultratardiva di NOME, che ben avrebbe potuto essere depositata sin dal momento in cui, eseguito lo sfratto contro COGNOME, la società aveva constatato che il capannone era occupato dai beni della procedura; aggiunge che il ritardo era comunque da imputarsi in via esclusiva alla creditrice, che si era limitata a intimare ripetutamente al curatore di liberare il capannone, ma non aveva presentato un reclamo ex art. 36 l. fall. per dolersi del suo comportamento inerte ed aveva instaurato il procedimento ex art. 609, 2° comma, cod. proc. civ. solo a distanza di due anni dallo sfratto; rileva, infine, che, anche a voler aderire all’assunto del giudice del merito, il termine di un anno entro il quale la domanda avrebbe dovuto essere proposta decorreva dal 20 gennaio 2021- data in cui NOME aveva comunicato
che non avrebbe consenti to l’asporto del primo lotto di beni – sicché era già spirato alla data del 25 gennaio 2022, di suo effettivo deposito.
5.2. Col secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2729, comma 1, cod. civ., per aver il tribunale ritenuto provato il danno nell’ an sulla scorta della presunzione che l’immobile, se fosse stato libero dai beni mobili, sarebbe stato certamente locato a terzi alle medesime condizioni grazie alla sua facile collocazione sul mercato, che era però priva dei caratteri di precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. .
5.3. Col terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2043 e 1227, comma 2, cod. civ.: deduce in primo luogo che NOME, avendo presentato istanza ex art. 609, comma 2, cod. proc. civ. con notevole ritardo e avendo impedito l’asporto dei beni venduti, era da considerare l’unica resp onsabile del danno, che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; sostiene inoltre che difettava ogni prova del danno, non versandosi nella fattispecie di mancata restituzione dell’immobile, già nella disponibilit à di NOME dal settembre 2018.
Il ricorso principale e quello incidentale, che sviluppano censure fra loro contrapposte, vanno congiuntamente esaminati.
6.1 E’ innanzi tutto fondato il secondo motivo del ricorso principale, dal quale occorre prendere le mosse, mentre devono essere respinti il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale.
6.2. Il curatore, una volta ricevuta l’intimazione di cui al primo comma dell’art. 609 cod. proc. civ., aveva infatti l’obbligo di sgomberare l’immobile e tale obbligo non poteva ritenersi certo venuto meno per la mancata proposizione da parte dell’avente diritto di un reclamo volto a stigmatizzare il comportamento inerte dell’organo della procedura, né per la mancata assunzione di un’iniziativa giudiziale che portasse alla completa liberazione del capannone, nel senso previsto dal secondo e terzo comma della
norma in discorso, né, infine, per la mancata adesione alla richiesta della procedura di consentire l’asporto d ei beni da parte degli aggiudicatari.
A questo proposito occorreva, per contro, considerare che il rifiuto di NOME a consentire il ritiro dei beni aggiudicati era pienamente legittimo, sia perché si trattava solo di una parte dei mobili che occupavano il capannone, sia, soprattutto, perché il disposto dell’art. 609, comma 4, cod. proc. civ. prevede espressamente che colui al quale i beni appartengono si rivolga al giudice dell’esecuzione, piuttosto che all’avente diritto al rilascio, al fine di ottenerne la riconsegna, in ragione del fatto che la stessa può avvenire soltanto una volta che l’istante si sia fatto carico di corrispondere le spese e i compensi per la custodia e l’asporto.
Il contegno di NOME valorizzato dal giudice di merito, dunque, non era idoneo a comportare un’inversione delle obbligazioni gravanti sulle parti, con la conseguenza che il danno risarcibile andava calcolato sino alla data dello sgombero definitivo, che lo stesso giudice ha accertato essere avvenuto il 1° ottobre 2021.
Va aggiunto che il preteso comportamento omissivo della creditrice, che (con un davvero singolare capovolgimento di prospettiva, secondo cui sarebbe spettato a NOME di fare tutto il possibile per ottenere la liberazione dell’immobile e non al curatore di liberarlo) il RAGIONE_SOCIALE invoca per vedersi liberato da ogni responsabilità, è privo di rilievo anche al più limitato fine di ritenere integrata le fattispecie di cui al primo e secondo comma del l’art. 1227 c.c. (cfr. Cass. nn. 19139/05, 11364/02, che e scludono che l’ordinaria diligenza che il creditore deve usare per evitare l’aggravamento del danno comporti l’obbligo di un’azione, di cognizione o esecutiva, per ottenere l’immediato rilascio -qui l’immediata liberazione -del bene abusivamente occupato).
6.2 Ciò posto, va poi osservato che il termine per presentare istanza di ammissione al passivo del credito risarcitorio derivante dalla
protrazione dell’occupazione sine titulo del l’immobile da parte della curatela, decorre, al pari di quanto questa Corte ha già ritenuto rispetto ai crediti per canoni maturati nel corso della procedura fallimentare (Cass. nn. 34730/2021, 20310/2018), dal momento in cui l’immobile è stato liberato, perché l’avente diritto non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, mano a mano che viene ad esistenza, ma ben può attendere che sia interamente maturato, così da poterne determinare con certezza l’ammontare complessivo, in vista dell’unica domanda di partecipazione al concorso.
Nella specie, pertanto, il termine per presentare la domanda decorreva dal 2 ottobre 2021.
6.3. Da ultimo, va rilevato che la procedura controricorrente non ha specificamente censurato l’affermazione del tribunale , che risulta perciò coperta da giudicato interno, secondo cui le domande di ammissione di crediti prededucibili devono essere depositate entro il termine decadenziale di un anno da quando si sono verificate le condizioni per la loro presentazione.
E’ fondato anche il primo motivo del ricorso principale.
7.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito (v. Cass., Sez. U., 33645/2022, § 4.10) che ‘ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta ‘; ‘ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato ‘; ‘ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato ‘.
Il tribunale, quindi, ha errato nel fare ricorso alla categoria della perdita di chances , dato che nel caso di specie il danno risarcibile andava commisurato alla perdita da parte di NOME del proprio diritto di godimento, quale conseguenza immediata e diretta dell’occupazione abusiva del capannone, e non -come nel caso della chance – dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato (che, rimanendo distinta dal risultato perduto, è di per sé risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale; si veda in questo senso, per tutte, Cass. 24050/2023).
In questa prospettiva, la società era tenuta ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante (dato che l’istanza di insinuazione al passivo aveva ad oggetto il mancato guadagno causato dall’occupazione abusiva), lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in locazione a terzi verso un corrispettivo, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, era chiamata a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
8. Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece inammissibile, perché si risolve nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi in base ai quali il tribunale ha, per l’appunto, ritenuto che NOME avesse fornito in via presuntiva la prova di cui era onerata: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, spetta infatti al giudice di merito di valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni semplici, di individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, di verificare la loro rispondenza ai requisiti di legge e di apprezzare in concreto l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 8023/2009, Cass. 10847/2007, Cass. 1404/2001). 9. Va infine accolto anche il quinto motivo del ricorso principale.
9.1. L ‘art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986, stabilisce infatti che ‘ i
La norma è stata intesa dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente) (Cass. 14329/2022).
Il danno derivante da occupazione sine titulo , in conseguenza dell’impossibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto (mediante concessione ad altri dietro corrispettivo), consiste nella mancata acquisizione di un valore economico in presenza di tutti i presupposti necessari per la sua percezione e dunque integra un pregiudizio da lucro cessante: l’incameramento del la somma liquidata per tale titolo, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, è quindi soggetto a tassazione in applicazione della norma sopra riportata.
10. Gli altri motivi del ricorso principale (e più precisamente il terzo, con cui NOME lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata, il quarto, con cui è stato dedotto un difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per la determinazione del quantum debeatur , e il sesto, concernente la regolazione delle spese di lite) risultano assorbiti dalle precedenti statuizioni.
11. In conclusione, accolti il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi, e rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 24 gennaio 2024 e, a seguito di