Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30534/2020 R.G., proposto da
COMUNE DI ROCCA D’ARCE , in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso;
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO, ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale-
C.C. 22.11.2023
N. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
per la cassazione della sentenza n. 4213/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 14 settembre 2020, notificata il 24 settembre 2020;
udìta la reRAGIONE_SOCIALEne della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Rocca d’Arce premesso che era proprietario di un terreno sito in Rocca d’Arce, località Castello, all a p.lla 153, fg.4, abusivamente occupato con opere, antenne e impianti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva; e che tale occupazione gli aveva recato danno, a causa del mancato percepimento dei canoni che avrebbe potuto percepire a seguito di locazione del terreno per il medesimo uso -convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la RAGIONE_SOCIALE, presunta occupante, domandando la declaratoria del suo diritto di proprietà, l ‘ordine di cessazione dell’occupazione senza titolo con rimozione delle opere, delle antenne e degli impianti, e il risarcimento del danno.
Costituitasi la società convenuta, il Tribunale, assunta una prova per testimoni ed espletata una CTU, accolse parzialmente le domande, dichiarando il diritto di proprietà del Comune e condannando RAGIONE_SOCIALE alla rimozione degli impianti e al rilascio del l’area , nonché al risarcimento del danno, liquidato in Euro 500,00 mensili a far tempo dal 14 marzo 2002 sino al rilascio, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la decisione del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE propose appello, al quale resisté il Comune di Rocca d ‘ Arce.
La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, ha eliminato la sola statuizione di condanna al risarcimento del danno, confermando le altre statuizioni contenute nella decisione impugnata.
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Pres. COGNOME
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Propone ricorso per cassazione il Comune di Rocca d’Arce , sulla base di cinque motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE, proponendo anche ricorso incidentale sorretto da quattro motivi.
Al ricorso incidentale resiste, con proprio controricorso, il ricorrente principale.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 112 e 345, primo e secondo comma, cod. proc. civ..
L’ente ricorrente deduce che la società RAGIONE_SOCIALE, originaria convenuta, costituendosi nel primo grado di giudizio, avrebbe riconosciuto il suo diritto ad un ‘giusto’ canone; essa, dunque, non avrebbe chiesto il rigetto della domanda di indennizzo formulata dal Comune ma avrebbe soltanto invocato una limitazione del quantum dello stesso; pertanto la statuizione della Corte territoriale di totale eliminazione della condanna risarcitoria emessa dal primo giudice, per un verso, avrebbe violato per ultrapetizione l’art.112 cod. proc. civ., andando « oltre e al di là di quanto richiesto e voluto dalla RAGIONE_SOCIALE »; per altro verso, avrebbe altresì violato l’art.345, primo e secon do comma, cod. proc. civ., in ragione dell’inammissibilità di nuove domande ed eccezioni in appello.
Aggiunge, peraltro, il ricorrente che, anche in appello, la società convenuta avrebbe riconosciuto l’esistenza della sua obbligazione risarcitoria per l’ipotesi in cui fosse accertata l’occupazione dell’area da
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parte sua, invocando soltanto una limitazione del quantum del risarcimento.
A.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che, dalle trascrizioni degli stralci degli atti processuali di primo grado e di appello, contenute nel controricorso (pp.6-8), risulta che RAGIONE_SOCIALE aveva resistito in toto alla domanda proposta nei suoi confronti, negando di essere l’ occupante abusiva dell’area rivendicata dal Comune e di avere dei propri impianti in situ , ed aveva invocato il contenimento della prestazione indennitaria o risarcitoria entro i limiti di legge soltanto per l’ipotesi in cui fosse stata accertata l’occupazione e fosse dichiarato dovuto un risarcimento.
Tanto premesso, va anzitutto rilevata l’infondatezza della censura di vioRAGIONE_SOCIALEne del l’art.345 cod. proc. civ., atteso che -come si è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdotta dallo stess o Comune di Rocca d’Arce in ordine all’occupazione abusiva della medesima area rivendicata nel presente giudizio (Cass. 23/06/2023, n. 18050) -il divieto di nuove eccezioni attiene a quelle che non siano rilevabili d’ufficio e, a fortiori , non si estende alle mere difese , che sono quelle che rilevano nella circostanza, dal momento che la convenuta non ha allegato fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato dall’ attore (eccezioni in senso proprio), men che meno fatti, rientranti nelle dette tipologie, deducibili solo dalla parte entro la prevista barriera preclusiva (eccezioni in senso proprio e stretto), ma ha dedotto la mancanza dei fatti costitutivi di quel diritto, certamente rilevabile anche d’ufficio.
Del pari infondata è la censura di vioRAGIONE_SOCIALEne dell ‘art.112 cod. proc. civ., poiché il vizio di ultra-petizione, attenendo ai limiti della pronuncia officiosa del giudice, può determinarsi in ordine alla domanda e alle eccezioni in senso proprio e stretto, non anche in ordine alle eccezioni rilevabili anche d’ufficio e, a fortiori , alle difese volte a paralizzare la
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pretesa attorea, per mancanza dei fatti costitutivi della medesima; mancanza rilevabile, per l’ appunto, anche ex officio .
A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ..
Il Comune ricorrente, svolgendo le medesime argomentazioni formulate con riguardo al precedente motivo e traendone ulteriori implicazioni, sostiene che, avendo la società convenuta riconosciuto sin dal primo grado il diritto del Comune al risarcimento e/o all’ indennizzo, la circostanza che l’occupazione obbligasse l’occupante a tale prestazione in favore del proprietario doveva reputarsi coperta da giudicato.
A.2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Già dalla descrizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, risulta che la convenuta-appellante aveva gravato tutte le statuizioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado, vale a dire sia quella dichiarativa del diritto di proprietà del Comune, sia quella di accertamento dell’occupazione e di condanna alla rimozione degli impianti e al rilascio dell’area, sia, infine, quella di condanna al risarcimento del danno.
Dalla trascrizione dell’atto di appello, contenuta nel controricorso (p.10), risulta, inoltre, che la società appellante aveva anche censurato la decisione di primo grado diretta a reputare che l’ accertamento del danno (e del conseguente diritto al risarcimento) derivasse automaticamente d a quello dell’occupazione abusiva (quale danno in re ipsa ), in assenza di allegazione e prova della perdita patrimoniale subìta.
Pertanto, nessun giudicato era sceso sulla circostanza che l’occupazione ove provata -obbligasse l’ occupante al risarcimento; d’altra parte, nelle stesse conclusioni dell’atto di appello, la società aveva invocato il contenimento della prestazione risarcitoria nei limiti
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della normativa di legge, non già pe r l’ipotesi che fosse stata accertata l’occupazione dell’area da parte sua, bensì per l’ipotesi, più complessa, che fosse stata accertata l’occupazione da parte sua e fosse stato altresì dichiarato dovuto un risarcimento (cfr. la trascrizione a p.8 del controricorso).
A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciato l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti , ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ..
Il Comune ricorrente osserva che la Corte d’appello ha eliminato la condanna risarcitoria emessa dal primo giudice sui rilievi: che il valore locativo dell’area, preso a parametro per la quantificazione del danno, era stato determinato facendo riferimento a contratti aventi un contenuto più complesso rispetto alla mera locazione del terreno e riferiti ad aree diverse da quella oggetto di causa; che l’assenza di ulteriori postazioni destinate alla ripetizione del segnale radiotelevisivo evidenziava la difficoltà di sfruttamento commerciale del fondo, peraltro totalmente intercluso e di modestissime dimensioni; e che la destinazione del medesimo alla locazione era smentita dalle stesse allegazioni del Comune, che avevano evidenziato la vocazione naturalistica ed archeologica dell’area.
Deduce che, con tale motivazione, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto delle circostanze di cui si era dato atto nella reRAGIONE_SOCIALEne di CTU, ovverosia del fatto che sullo stesso sito vi erano, in realtà, molteplici altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva, nonché del fatto che il Comune aveva già concesso ad altre società sia una locazione avente ad oggetto il medesimo sito (locazione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE), sia una locazione avente ad oggetto un sito simile (locazione stipulata con la RAGIONE_SOCIALE).
A.3.1. Il motivo è fondato.
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Al riguardo, giova ricordare che il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formuRAGIONE_SOCIALEne dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, deve essere un fatto storico vero e proprio, avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere ‘decisivo’ (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di ‘discussione’ tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).
In tale ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, ma deve ritenersi rilevante, ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso, il fatto storico oggettivo che si pone in reRAGIONE_SOCIALEne con essa, sia che si tratti di fatto dedotto o emerso aliunde e fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito (Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584), sia che si tratti di fatto storico emerso nell’ambito dell’accertamento peritale, purché discusso ed avente rilevanza decisiva.
Nella fattispecie, il giudice d ‘appello non ha preso posizione né sulla circostanza relativa alla pluralità di postazioni esistenti sul sito né su quella relativa ai contratti di locazione aventi il medesimo oggetto conclusi dal Comune, pur escludendo la prova del potenziale sfruttamento commerciale del terreno oggetto di causa sui contrari assunti che l ‘area ave sse caratteristiche diverse rispetto a quelle che avrebbero formato oggetto dei contratti presi a riferimento dal giudice di primo grado per determinarne il valore locativo e che non vi erano
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in essa altre postazioni destinate alla trasmissione e diffusione radiotelevisiva.
Vengono dunque in rilievo circostanze oggetto di discussione nel corso del giudizio (per essere state dedotte sin dagli atti introduttivi: cfr. le relative trascrizioni a p.17 del ricorso) e aventi valenza decisiva, delle quali, peraltro, indebitamente è stata omessa ogni considerazione.
L’esame di tali circostanze dovrà pertanto essere effettuato dal giudice del rinvio.
A.4. Con il quarto motivo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc . civ., la vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ..
Il Comune ricorrente deduce che, prescindere dalla dimostrazione della assoggettabilità del terreno ad uso locativo e della sua disponibilità a darlo in locazione, avrebbe dovuto ugualmente riconoscersi il proprio diritto al risarcimento per l’ illecita occupazione di un bene di sua proprietà, in applicazione dei principi del danno in re ipsa e della utilità teorica derivante dalla suscettibilità di uso diretto del bene da parte del proprietario.
A.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale); e che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del lucro cessante è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato
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dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Entrambe le voci di danno, inoltre, devono formare oggetto di allegazione, dovendosi dedurre, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, l’attore è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass., Sez. Un., 15/11/2022, n. 33645).
Il quarto motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello, nonché vioRAGIONE_SOCIALEne e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ..
Il Comune ricorrente -dopo aver ricordato che la Corte d’appello, nell’ accogliere il motivo di gravame diretto a censurare la statuizione risarcitoria emessa dal Tribunale, aveva evidenziato che esso motivo non poteva « essere contrastato, in assenza di appello incidentale, dalle avverse deduzioni in ordine ad ulteriori voci di danno non prese in considerazione dal primo giudice » -deduce la nullità di tale statuizione per la « denegata » ipotesi in cui si ritenesse che la stessa sia riferita anche agli « aspetti di danno » considerati nel motivo precedente, ovverosia il danno in re ipsa e il pregiudizio desumibile dall’utilità teorica derivante dall’uso diretto de l bene.
A.5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, atteso che la statuizione impugnata ha riferito la necessità dell’appello incidentale, non al pregiudizio del proprietario per la perdita subìta o per il mancato
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guadagno conseguenti all’occupazione senza titolo del bene immobile d parte di un terzo, bensì alle « ulteriori voci di danno non prese in considerazione dal primo giudice », ovverosia, il « danno ambientale, da inquinamento elettromagnetico, all’ immagine dell’ente pubblico » (p. 4 della sentenza impugnata).
B.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la vioRAGIONE_SOCIALEne degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.
La società ricorrente incidentale deduce che con il primo motivo di appello aveva censurato l’assenza di prova sia di « qualsivoglia occupazione di aree » da parte sua, sia « della presenza di propri impianti trasmissivi »; aggiunge che la Corte territoriale avrebbe pronunciato solo sulla seconda censura, ritenendola infondata per omessa osservanza dell’onere di tempestiva contestazione della contraria circostanza affermata dalla controparte; conclude che, pertanto, il giudice del merito non avrebbe pronunciato sulla censura di mancata prova dell’occupazione, in tal modo incorrendo nella vioRAGIONE_SOCIALEne sia dell’art.112 cod. proc. civ. che dell’art.2697 cod. civ..
B.1.1. Il motivo è infondato.
Poiché, nella fattispecie, la posizione di opere, impianti e antenne costituiva il presupposto stesso dell’ occupazione dell’area comunale da parte di una società avente per oggetto lo svolgimento dell’attività di trasmissione e diffusione radiotelevisiva, è evidente che, nel prendere posizione sulla avvenuta dimostrazione della prima circostanza da pa rte dell’ amministrazione attrice, la Corte territoriale ha preso posizione anche sulla prova della seconda, in quanto dalla circostanza che gli impianti erano stati posizionati si desumeva la circostanza dell’occupazion e. Al riguardo il giudice di appello ha anche precisato che la circostanza che gli impianti non fossero più attivi o che il loro uso fosse stato ceduto a terzi non valeva ad eliminare il fatto dell’occupazione i ndebita dell’area.
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B.2. con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata ancora la vioRAGIONE_SOCIALEne dell’art.2697 cod . civ..
La società ricorrente incidentale deduce che con il secondo motivo di appello aveva censurato il rigetto dell’ eccezione di difetto di legittimazione passiva, da essa sollevata sin dal primo atto difensivo sul presupposto di essere ospite di tale NOME COGNOME, cui avrebbe dovuto attribuirsi la qualità di occupante; aggiunge che il giudice di appello aveva rigettato tale censura sul presupposto che essa non aveva prodotto documentazione che dimostrasse il possesso dell’area da parte del privato da cui sarebbe derivato il proprio titolo di detenzione; conclude che, in tal modo, sarebbe stato indebitamente invertito l’onere della prova , richiedendosi all’ eccipiente la dimostrazione del proprio titolo senza che l’attore avesse dimostrato l’ occupazione.
B.2.1. Anche questo motivo è infondato, dal momento che il giudice d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, ha ritenuto provata l’occupazione sine titulo allegata dall’attore , spettando dunque alla convenuta l’o nere di provare il dedotto contrario fatto impeditivo della commissione della condotta illecita da parte di altro soggetto.
B.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata la vioRAGIONE_SOCIALEne e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ..
RAGIONE_SOCIALE osserva che la C orte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame con cui essa aveva dedotto la mancanza di prova del diritto di proprietà sull’area vantato dal Comune, ha escluso la natura reale dell’azione esercitata dalla pubblica amministrazione, così indebitamente sollevando l’attore d al rigoroso onere di provare il suo diritto di proprietà, dimostrandone l’ acquisto a titolo originario, oppure a titolo derivativo sulla base di una sequenza di atti validi che consentissero univocamente di risalire ad un titolo originario.
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B.3.1. Il motivo è fondato.
Come si è già in altra sede evidenziato con riferimento ad una controversia introdotta dallo steso Comune di Rocca d’Arce in reRAGIONE_SOCIALEne all’occupazione abusiva della medesima area rivendicata nel presente giudizio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit. ), la domanda con cui l’attore chieda di accertare la natura abusiva dell’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la reRAGIONE_SOCIALEne di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un’azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all’attore prima del verificarsi dell’abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare – al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall’ordinamento – un’azione di spoglio ormai impraticabile (Cass., Sez. Un., 28/03/2014, n. 7305; Cass. 14/01/2013, n.705).
Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere ad un riesame della domanda formulata dal Comune di Rocca d’ Arce, tenendo presente la sua natura di azione reale petitoria (anziché di azione personale restitutoria ), applicando il relativo onere probatorio.
Al riguardo, peraltro, dovrà tenere conto, della circostanza -infondatamente posta a base dei due motivi di ricorso principale (come si è sopra veduto) ma comunque incontroversa tra le parti -che la società convenuta si era detta disponibile a pagare un ‘ giusto ‘ canone per l’ occupazione del suolo ove questa fosse stata provata.
Va infatti ribadito, anche in questa sede, il già affermato principio (Cass. 23/06/2023, n. 18050, cit. ), secondo cui il rigoroso onere
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probatorio cui è soggetto l’attore (cosiddetta probatio diabolica ) – che consiste nella prova della proprietà del bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus – si attenua in reRAGIONE_SOCIALEne al comportamento ed alla linea difensiva della controparte (cfr., ad es., Cass. 18/08/1990, n. 8394; Cass. 17/04/2002, n.5487; Cass. 23/09/2021, n. 25865).
Il giudice del rinvio, dunque, terrà conto delle deduzioni svolte al riguardo Comune ricorrente, ai fini dell’attenuazione dell’onere probatorio incombente sul rivendicante.
B.4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, viene denunciata l’ errata applicazione del principio di non contestazione, nonché il malgoverno delle regole probatorie.
Vene censurata la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto non contestata la circostanza dell’occupazione per avere la società convenuta ammesso, sin dalla costituzione in primo grado, che sul terreno insisteva un casotto e un palo meccanico destinati al servizio di ripetizione radiotelevisiva.
B.4.1. Il motivo è inammissibile sia perché attinge un accertamento di merito, sia perché non attinge la reale ratio decidendi della statuizione impugnata: la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che l’ ammissione contenuta nella comparsa di costituzione valesse a ritenere « congruamente determinata in 10 metri quadrati l’estensione dell’area occupata », in funzione del risarcimento del danno (risarcimento, peraltro, ritenuto non dovuto sulla base degli altri rilievi illustrati sub A.3.), laddove l’avvenuta dimostrazione dell’occupazione sine titulo era già stata ribadita attraverso la statuizione di rigetto del primo motivo di appello.
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C. In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale; vanno rigettati il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale; vanno dichiarati inammissibili il quinto motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in reRAGIONE_SOCIALEne ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale