Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23442 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4721/2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI POLICORO, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI POTENZA n. 11/2022 depositata il 14/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-Con atto di citazione notificato al Comune di Policoro, l’odierna ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la occupazione senza titolo di un terreno di sua proprietà.
Il Tribunale di Matera ha accolto parzialmente la domanda, accertando l’illegittima occupazione da parte dell’ente convenuto di 20 mq. di terreno di proprietà della odierna ricorrente, condannando il Comune al risarcimento del danno nella misura di euro 7.000,00 oltre interessi.
La Corte d’appello di Potenza, adita dalla proprietaria, ha confermato la quantificazione del danno e riformato soltanto le spese di giudizio di primo grado, rilevando che la tesi secondo la quale la domanda del privato costituirebbe una rinuncia abdicativa alla proprietà è stata disattesa dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria con sentenza n. 2 del 2020) e che sul punto si è formato il giudicato. La Corte di merito ha osservato che l’area di cui si tratta è di proprietà della ricorrente e il Comune ha realizzato su detta area solo un marciapiede e una panchina con un’occupazione complessiva di circa 20 m quadri.
-Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la proprietaria, affidandosi a due motivi; il Comune ha presentato controricorso.
-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 1 Protocollo Addizionale CEDU, 827, 834 e 2058 c.c., 39 della Legge n. 2359 del 1865, 55 del DPR n. 327 del 2001 (T.U. Espr.). Mancato riconoscimento del danno da perdita della proprietà. Si lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e la mancata valutazione della CTU in atti. La ricorrente deduce, in primo luogo, che non si è formato alcun giudicato sulla valenza abdicativa della rinunzia, perché risulta dall’atto di appello che l’appellante aveva censurato la sentenza impugnata perché non ha disposto il risarcimento del danno da perdita della proprietà. Deduce inoltre che, diversamente dal quanto ritenuto dal giudice del gravame (che si riporta a Cons. di Stato Ad. Pl. Sent. 2/2020), vi è
giurisprudenza di legittimità che ritiene che le richieste dell’odierna ricorrente in ordine alla rinuncia abdicativa e alla conseguente richiesta risarcitoria siano del tutto legittime. Inoltre, deduce che ha errato il giudice del gravame a ritenere la congruità del risarcimento, sul presupposto che l’occupazione riguarda soli 20 mq su 120 mq di superficie complessiva non pregiudica l’edificazione sulla restante parte del lotto; tale ricostruzione non considera le prove agli atti, e precisamente quanto riportato nella consulenza tecnica di ufficio agli atti e nelle fotografie allegate agli atti, a cui corrisponde un’effettiva impossibilità di utilizzare il lotto se non nella sua interezza, dovendosi evidenziare che qualsiasi edificio dovrebbe essere posto dinanzi ad una piazzetta e ad alcune panchine.
4. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l’ error in iudicando e la errata quantificazione dell’indennità per occupazione illegittima, nonché la mancata applicazione e violazione dell’art. 42 bis comma 3 II capoverso del D.P.R. 327/2001. Si lamenta altresì l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c. La ricorrente deduce che il giudice di prime cure, seguendo quanto affermato dal CTU, aveva liquidato l’occupazione illegittima con una somma una tantum , non tenendo presente la maturazione di una somma annuale e per tale ragione la sentenza di primo grado veniva censurata e veniva chiesta la quantificazione attraverso l’applicazione dello art. 42 -bis comma 3 II capoverso del DPR 327/2001 e in ragione del 5% del valore venale dell’intera area.
Secondo la ricorrente, quanto affermato dal giudice del gravame si sostanzia in un’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la censura riguardava proprio il metodo di quantificazione del danno per l’occupazione illegittima, che doveva essere liquidato tenendo conto dei tempi di occupazione illegittima e non come effettuato dal CTU. L’errata quantificazione si risolve in un
mancato riconoscimento del diritto al danno da occupazione illegittima, in totale violazione di legge.
-Ciò premesso, il Collegio rileva che le questioni oggi prospettate dalla ricorrente richiedono una disamina più approfondita, in pubblica udienza, anche al fine di armonizzare i contenuti della sentenza con le motivazioni rese dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà̀ immobiliare, questione sottoposta alla Corte ex art 363 -bis c.p.c. con i rinvii pregiudiziali sollevati dal Tribunale dell’Aquila e dal Tribunale di Vicenza. Ciò anche al fine di tenere conto dell’inquadramento normativo di carattere generale sul quale ha ampiamente ragionato il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile Così deciso in Roma, il 12/06/2025.