Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36454 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17874/2020 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona dei legali rappresentanti; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME e NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 5057/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 17 ottobre 2019;
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2013, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli-Sezione Distaccata di Ischia, la RAGIONE_SOCIALE, deducendo che:
nel 2001, NOME COGNOME aveva concesso in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE un locale sito ad Ischia;
nel 2007, la società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, aveva sublocato il locale alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE) per un corrispettivo mensile di Euro 1.250,00;
-successivamente, NOME COGNOME aveva venduto loro l’immobile e alla compravendita, stipulata con rogito notarile del 30 giugno 2010, aveva partecipato anche la RAGIONE_SOCIALE, la quale, con apposita pattuizione inserita nel contratto (art.4), aveva convenuto con il venditore la risoluzione della locazione per mutuo consenso;
con lettera del 9 luglio 2010, essi avevano comunicato alla sublocatrice, RAGIONE_SOCIALE, che, risoltasi per mutuo consenso la locazione tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (per effetto della pattuizione inserita nel contratto di compravendita), si era determinata, per riflesso, anche la risoluzione della sublocazione, talché la subconduttrice si trovava nella alternativa di scegliere se stipulare un nuovo contratto di locazione alle medesime condizioni con i nuovi proprietari oppure rilasciare immediatamente il locale;
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peraltro, la RAGIONE_SOCIALE non aveva scelto alcuna delle due alternative, ma aveva continuato a detenere l’immobile senza versare alcun corrispettivo;
essi, pertanto, avevano avviato la procedura di sfratto, ma la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia con sentenza 16 novembre 2012, n.519, passata in giudicato, proprio sul rilievo che il contratto di sublocazione si era risolto quale conseguenza della risoluzione, per mutuo consenso, di quello di locazione, alla luce della pattuizione contenuta nell’art.4 del contratto di compravendita del 30 giugno 2010;
alla luce di tale decisione, non impugnata e dunque passata in giudicato, la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi detentrice sine titulo del locale, a far tempo dal 1° luglio 2010;
Sulla base di queste deduzioni, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domandarono che la società convenuta fosse condannata al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, della somma di Euro 41.610,00 (o della diversa somma accertanda), oltre accessori e, infine, al pagamento, a titolo di risarcimento dell’ulteriore pregiudizio patito, anche per l’impossibilità di usufruire e dare in locazione l’immobile, della somma di Euro 30.000,00 o di quella differente determinata secondo equità.
Si costituì in giudizio la convenuta, la quale invocò il rigetto della domanda , deducendo: che la natura reale dell’azione proposta (azione di rivendica) avrebbe imposto agli attori di assolvere il rigoroso onere di provare il rivendicato diritto di proprietà; che tanto la domanda di pagamento dell’indennità per l’illegittima occupazione quanto quella di risarcimento degli ulteriori danni erano inammissibili -o, comunque,
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infondate -in ragione del giudicato costituito dalla sentenza n.519 del 16 novembre 2012, che aveva escluso il subingresso degli acquirenti nel rapporto di sublocazione e , quindi, l’esistenza di un titolo contrattuale; che, in ogni caso, la domanda risarcitoria avrebbe richiesto una rigorosa dimostrazione nell’ an e nel quantum .
Il Tribunale adìto, qualificata la domanda come azione personale restitutoria, la accolse parzialmente e condannò la società convenuta al rilascio dell’ immobile, nonché a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione , la somma complessiva di Euro 2.000,00, liquidata in via equitativa; rigettò le ulteriori domande, « in particolare quella di pagamento dei pregressi canoni di locazione e sublocazione » (così la sentenza impugnata, p.3).
La Corte d ‘ appello di Napoli -adìta con impugnazione principale dagli attori e con impugnazione incidentale dalla convenuta -ha parzialmente accolto la prima e ha rigettato la seconda, confermando la condanna al rilascio e condannando la RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, la maggior somma di Euro 41.610,00, ma dichiarando inammissibile la domanda degli ulteriori danni nella misura di Euro 30.000,00, già oggetto di pronuncia di rigetto respinta in primo grado, in quanto la relativa impugnazione non era fondata su specifici motivi di censura.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi. Rispondono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
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La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 324, 112, 99 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c. ».
La ricorrente, riportando ampi stralci della sentenza n. 519/2012, passata in giudicato, resa tra le stesse parti nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, osserva che la predetta sentenza, nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento all’obbligazione di pagamento dei canoni, proposta dai ricorrenti in confronto della RAGIONE_SOCIALE, dato atto del contratto di locazione concluso nel 2001 tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, nonché del contratto di sublocazione stipulato nel 2007 tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato che, per effetto della pattuizione contenuta nell’art.4 del contratto di vendita dell’ immobile concluso nel 2010 tra NOME COGNOME e i ricorrenti (in cui era intervenuta la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), si era risolta sia la locazione, sia -per effetto del disposto dell’art.1595, terzo comma, cod. civ. -la sublocazione, senza che gli acquirenti fossero subentrati nella posizione della sublocatrice.
Sostiene, dunque, la RAGIONE_SOCIALE che il giudicato esterno « rappresentato dagli accertamenti e dalle statuizioni (esplicite o implicite) contenute nella sentenza n.519/2012 investito la domanda di rilascio (ma anche quella di risarcimento danni o di pagamento dell’indennità di occupazione ex art.1591 c.c.) ».
Conclude che, pertanto, la sentenza impugnata, nel riconoscere invece il diritto dei ricorrenti al pagamento dei canoni ai sensi dell’art.1591 cod. civ., anche se sotto forma risarcitoria, avrebbe eluso
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il giudicato esterno, nella parte in cui aveva accertato l’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Stando agli stralci trascritti in ricorso, la sentenza n.519 del 16 novembre 2012, pronunciata tra le stesse odierne parti, nel contraddittorio con la società RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta contro quest’ultima società da NOME COGNOME e NOME COGNOME, sul rilievo che essi non erano legittimati a tale azione in quanto, da un lato, il contratto di sublocazione stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si era risolto, ai se nsi dell’art.1595 cod. civ., in seguito alla risoluzione, per mutuo consenso, del contratto di locazione stipulato tra la prima società e NOME COGNOME; e in quanto, dall’a ltro lato, gli attori, pur subentrando nella posizione del locatore NOME COGNOME, per effetto dell’acquisto, con la vendita per atto notarile del 2010, dell’immobile da quegli precedentemente locato alla RAGIONE_SOCIALE, non erano tuttavia subentrati nella posizione di quest’ultima quale sublocatrice del medesimo locale, che la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a detenere sine titulo .
L’accertamento contenuto nel la sentenza del 2012, passata in giudicato, faceva dunque stato, tra le parti, dell’inesistenza attuale di un rapporto contrattuale per essersi sia la locazione che la sublocazione risolte in seguito all’alienazione del locale da NOME COGNOME a NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, pertanto, non erano subentrati nel contratto di sublocazione di cui avevano indebitamente domandato la risoluzione.
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Tale giudicato, se, da un lato, precludeva agli attuali ricorrenti di domandare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE la risoluzione di un contratto non più in essere e del quale non erano parti, nonché di domandare, in alternativa, la manutenzione del contratto medesimo mediante condanna della subconduttrice al pagamento dei canoni non pagati, dall’altro lato, tuttavia, per un verso, non precludeva loro di agire per il pagamento dei canoni ex art.1595 cod. civ. (avendone la sentenza passata in giudicato accertato il subentro nella posizione del locatore NOME COGNOME, sia pure contestualmente allo scioglimento della locazione da quegli stipulata con la RAGIONE_SOCIALE, ed avendo la stessa sentenza escluso espressamente che tale azione fosse stata già esercitata nel giudizio da essa definito); per altro verso, lungi dal costituire una preclusione in tal senso, li legittimava addirittura sia all’ esperimento dell’azione restitutoria sia alla domanda dei danni per ritardata restituzion e, oltre all’eventuale maggior danno, ai sensi dell’art.1591 cod. civ., avendo accertato la mancanza di titolo nella perdurante occupazione dell’immobile da parte della RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo di ricorso va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 112, 99 c.p.c. e 948, 2697 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c. ».
La ricorrente deduce che la formazione del giudicato esterno sull ‘ inesistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti avrebbe dovuto condurre il giudice del merito a qualificare l’azione proposta come azione reale di rivendicazione , anziché come azione personale di restituzione .
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Osserva che, in conseguenza dell’ inesatta qualificazione, i ricorrenti sarebbero stati sollevati dal rigoroso onere probatorio connesso all’azione reale esercitata, ottenendo l’invocata pronuncia di condanna al rilascio, senza provare il diritto di proprietà che ne era stato posto a fondamento.
2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Come la stessa ricorrente ha evidenziato, la sentenza n. 519 del 2012 aveva accertato, tra l’altro, la scioglimento dei contratti di locazione e di sublocazione, nonché il mancato subingresso in q uest’ultimo contratto degli ac quirenti dell’immobile, NOME COGNOME e NOME COGNOME, traendone, peraltro, non solo la conseguenza che quest’ultimi non e rano legittimati a domandare la risoluzione di un contratto non più in essere e del quale non erano parti, ma anche l’implicazione che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE doveva intendersi detentrice sine titulo .
Proprio il venir meno del titolo della detenzione, accertato con la sentenza n.519 del 2012, è stato posto a fondamento della domanda di rilascio (nonché della conseguente domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima) formulata nel presente giudizio, la quale correttamente è stata interpretata e qualificata dal giudice del merito come azione restitutoria di natura personale.
Infatti, l’attore che non chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, ricollegando la pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, esercita un ‘ azione personale di restituzione per il sopravvenuto venir meno del titolo di detenzione (Cass., Sez. Un., 28
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marzo 2014, n. 7305; Cass. 14/01/2013, n. 705; Cass. 04/07/2013, n.14135; Cass. 23/06/2023, n.18050); azione che va tenuta distinta sia dall’azione reale di rivendicazione , sia dall’azione di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione (Cass. 23/10/2014, n. 22531).
La correttezza dell’interpretazione e qualificazione della domanda proposta dai ricorrenti esclude che la sentenza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione del regime dell’onere probatorio dell’azione di rivendica, con conseguente necessità di rigettare anche il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 324, 112, 99 e 345 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c. ».
La società ricorrente deduce che la sentenza n. 519 del 2012, avendo escluso l’esistenza di un rapporto contrattuale tra essa e gli originari attori ed avendo conseguentemente rigettato le domande di risoluzione del contratto e di pagamento dei canoni proposte da questi ultimi, aveva accertato, con efficacia di giudicato, l’infondatezza di ogni « pretesa degli odierni ricorrenti di ottenere utilità di carattere economico come conseguenza di un rapporto di sublocazione disconosciuto giudizialmente ».
Infatti, poiché il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, l’ accertamento contenuto nella sentenza del 2012 avrebbe precluso la possibilità di invocare, oltre al pagamento dei canoni maturati, qualsiasi corrispettivo dell’occupazione, nonché prestazioni di carattere risarcitorio.
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Sulla base di queste considerazioni, la RAGIONE_SOCIALE censura pertanto la sentenza impugnata per avere, in parziale accoglimento dell’appello principale (ma in sostanziale elusione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n.519/2012), riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, l ‘importo di Euro 41.610,00, pari alla sommatoria dei canoni non versati durante il perio do dell’ occupazione.
3.1. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Come si è già posto in evidenza, il giudicato costituito dalla sentenza del 2012 -circoscritto al rigetto della domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni dovuti in base alla sublocazione, sul presupposto dell’avvenuta risoluzione di tale contratto e del mancato subingresso in esso degli acquirenti dell’immobil e -non precludeva, però, a quest’ ultimi -di cui invece era stata accertato il subentro nella posizione del locatore, NOME COGNOME, sia pure contestualmente allo scioglimento del rapporto di locazione -né la possibilità di agire ai sensi dell’art.1 595 cod. civ., né la possibilità di agire per il rilascio del bene e per i danni da ritardata restituzione, ai sensi dell’art.1 591 cod. civ., atteso che, al contrario, la legittimazione all’ esercizio di tali azioni trovava fondamento proprio nell’ accertamento del venir meno del titolo delle detenzione, contenuto nella medesima sentenza.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima , non preclusa dall’ accertamento contenuto nella sentenza del 2012, doveva reputarsi perfettamente ammissibile.
Quanto, poi, alla liquidazione del danno nella somma di Euro 41.610,00, essa è incensurabile in sede di legittimità, poiché costituisce l’ oggetto di un motivato apprezzamento di me rito, all’esito
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del quale la Corte di appello ha ritenuto provato il pregiudizio in parola nella misura di Euro 1.250,00 mensili, pari al canone versato dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE in pendenza della sublocazione, da moltiplicarsi per il numero di mesi intercorsi tra la vendita del 2010 e l’atto di citazione.
Con il quarto motivo, viene denunciata la « violazione degli articoli 112 e 343 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.) ».
La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale con cui -previa censura della statuizione del Tribunale che, anziché dichiararle inammissibili, aveva rigettato le domande ulteriori rispetto a quella risarcitoria, con particolare riferimento alla domanda di pagamento dei canoni -era stato chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse « la domanda attorea, proposta con riferimento alla condanna della società appellata al pagamento dell ‘indennità di occupazione, dichiarata inammissibile ».
4.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, dal momento che con la statuizione di condanna della RAGIONE_SOCIALE, oltre che al rilascio del bene, al risarcimento del danno per l’ illegittima occupazione, liquidato nella maggior somma (rispetto alla quantificazione operata dal Tribunale) di Euro 41.610,00, la Corte di merito ha pronunciato (tra l’altro, espressamente: v. p.4, penultimo capoverso, della sentenza impugnata) sia sull’appello incidentale, rigettandolo, che su quello principale, accogliendolo per quanto di ragione.
Con il quinto motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 112, 343 e 99 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.) ».
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La società ricorrente deduce che NOME e NOME COGNOME, nel domandare la sua condanna (oltre che al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 30.000,00) al pagamento dell’importo di Euro 41.610,00, pari al la sommatoria dei canoni asseritamente non pagati dal 1° luglio 2010, avevano inteso recuperare il corrispettivo della sublocazione, pur riferendo espressamente la pretesa (non ai canoni, ma) all’indennità di illegittima occupazione.
La Corte di merito avrebbe quindi dovuto inquadrare la pretesa nel paradigma dell’art.1591 cod. civ. , quale pretesa che, nella prospettazione attorea, trovava fondamento in un pregresso rapporto di sublocazione, di cui, peraltro, era stata giudizialmente accertata l’insussistenza , con efficacia di giudicato.
Invece, travalicando i limiti della domanda -e quindi incorrendo in violazione dell’art.112 c od. proc. civ. (oltre che dell’art.324 c od. proc. civ.) -il giudice di appello avrebbe sostituito d’ufficio la causa petendi della domanda formulata, « riconducendola ad un illecito contrattuale, così diversificandola da quella realmente posta a base della domanda attorea e omettendo di pronunciarsi sull’appello incidentale spiegato dalla società appellata », con la conseguenza di assicurare agli attori, attuali controricorrenti, una utilità economica che non avevano diritto di ottenere.
5.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Va ribadito che, per effetto del giudicato del 2012, non era precluso agli originari attori (di cui era stata bensì esclusa la successione alla RAGIONE_SOCIALE nel risolto contratto di sublocazione, ma era stato anche accertato il subentro nella posizione del proprio dante causa, il locatore NOME COGNOME, sia pure contestualmente alla
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risoluzione della locazione) né di agire verso la società (già) subconduttrice ai sensi dell’art.1595 cod. civ. né, a maggior ragione, di agire, oltre che per il rilascio, per il risarcimento del danno per occupazione illegittima.
Proposte dunque tali azioni, il giudice nel merito, nel qualificare la prima come azione personale di restituzione, per mancanza del titolo della protratta detenzione, e nel ritenere ammissibile la seconda (poi giudicata fondata sulla base di un motivato e incensurabile apprezzamento di fatto) non ha né eluso il precedente giudicato esterno, né -facendo cattivo uso del potere, ad esso riservato, di rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda -ha in alcun modo violato i limiti posti a tale potere, costituiti, da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.
Anche il quinto motivo, pertanto, deve essere rigettato.
Con il senso motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 1591 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 ) ».
La società ricorrente , dopo aver ricordato che gli attori, con l’atto di appello, avevano precisato che la loro domanda non era finalizzata al conseguimento dei canoni di locazione o sublocazione, bensì all’ ottenimento dell’indennità di illegittima occupazione, deduce che la sentenza impugnata, attribuendo agli odierni controricorrenti, a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, proprio il ‘corrispettivo’ della locazione, avrebbe violato il disposto dell’art.1591 cod. civ., condannandola ad eseguire una prestazione che gli stessi attori avevano dichiarato di non voler conseguire ed a cui comunque non avevano diritto.
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6.1. Il sesto motivo è inammissibile.
La liquidazione del danno da occupazione illegittima in una somma (Euro 41.610,00) contenuta in quella risultante dalla moltiplicazione dell’importo del canone mensile di Euro 1.250,00 versato dalla RAGIONE_SOCIALE in pendenza del contratto di sublocazione -per il numero di mesi (38) in cui si era protratta l’occupazione sine titulo (da agosto 2010 a ottobre 2013), costituisce l’oggetto, non già dell’attribuzione, in violazione dell’art.1591 cod. civ., del corrispettivo della locazione, bensì del giudizio di merito attinente alla quantificazione del danno, motivatamente formulato sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie e, pertanto, insindacabile.
Con il settimo motivo, viene denunciata la « violazione degli articoli 2697, 1591, 2729, 1322, 1224, 1226 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.3) ».
RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione con cui, riformando la liquidazione equitativa del danno da occupazione illegittima, effettuata dal giudice di prime cure, la Corte di appello lo ha liquidato nella maggior somma di Euro 41.610,00, ponendo a base del calcolo l’importo mensile del canone versato in pendenza della sublocazione (Euro 1.250,00).
In tal modo, la Corte territoriale avrebbe « derogato alle disposizioni che regolano i criteri di riconoscimento e liquidazione del danno, che impongono la dimostrazione del danno a carico dell’attore » e avrebbe imposto « un improponibile automatismo facendo coincidere il risarcimento del danno da occupazione illegittima con il canone locativo ».
7.1. Anche questo motivo è inammissibile.
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Ritenuta ammissibile e fondata la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel pronunciare sul motivo di appello con cui era stata censurata la ridotta liquidazione di tale danno, operata dal primo giudice, la Corte di merito, dopo avere escluso che venisse in considerazione un’ipotesi di danno in re ipsa , lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis , Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ha ritenuto che gli appellanti (originari attori e attuali controricorrenti) avessero dato la prova delle conseguenze pregiudizievoli da loro patite a causa dell’ indisponibilità dell’immobile dovuta alla accertata sua occupazione sine titulo da parte della RAGIONE_SOCIALE
Ad avviso della Corte territoriale, precisamente, questa prova si sarebbe ricavata dagli stessi accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato del 2012 e in particolare dalla circostanza che l’immobile illegittimamente occupato, sino alla vendita del 30 giugno 2020, aveva formato oggetto di locazione e di sublocazione, in forza della quale ultima era stato versato un canone mensile di Euro 1.250,00, da reputarsi corrispondente al valore locativo effettivo del cespite; valore che gli acquirenti, in ragione del protrarsi dell’o ccupazione sine titulo , non avevano potuto realizzare.
Di conseguenza, il concreto pregiudizio da essi subìto per l’occupazione illegittima da parte della RAGIONE_SOCIALE era quantificabile nella predetta somma di Euro 1.250,00, moltiplicata per i 38 mesi in cui si era protratta l’occupazione, intercorsi tra la vendita del giugno 2010 e la domanda giudiziale dell’ottobre 2013; somma in
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cui era contenuta quella, di Euro 41.610,00, costituente il petitum della domanda.
Le motivate valutazioni della Corte territoriale danno conto di un argomentato accertamento di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, atteso che l’ apprezzamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e la valutazione delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
Il settimo motivo, al pari del sesto, deve dunque essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno distratte in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
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Est. COGNOME
condanna la società ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione