Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34276 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15796/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME MARCELLA, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) giusta procura in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 296/2017 depositata il 20/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi del padre NOME COGNOME e proprietari di un lotto di terreno di circa mq. 10.000, sito nel Comune di Villalba, con atto di citazione del 29 dicembre 1999, convenivano dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il Comune di Villalba e chiedevano la condanna dell’Ente al risarcimento del danno loro cagionato dall’illegittima e irreversibile occupazione/trasformazione dell’area occupata (terreno attoreo, sito in INDIRIZZO, in catasto alla pag. 2925, foglio 9, particelle 52 e 103, per la complessiva superficie di mq. 3863), sul rilievo che l’occupazione era finalizzata alla realizzazione di una RAGIONE_SOCIALE per Anziani, ma il procedimento espropriativo non si era concluso con l’emissione del decreto di esproprio, nonché chiedevano il risarcimento del danno per tutto il periodo di illegittima apprensione del bene, fermo quanto dovuto per indennità di occupazione legittima, con interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Caltanissetta, per quanto ora di interesse, all’esito dell’espletamento di C.T.U., con sentenza n. 594/2010, del 31.5./10.6.2010 condannava il Comune alla complessiva somma di €. 159.446,399, oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia al soddisfo, dichiarandosi incompetente in favore della Corte distrettuale sulla domanda di indennità di occupazione d’urgenza dovuta.
Con sentenza n.296/2017 pubblicata il 20 -11 -2017, la Corte d’appello di Caltanissetta, pronunciando all’esito della riassunzione della causa degli attori avanti la suddetta Corte in relazione alla domanda di pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di
occupazione legittima, dal 2-3-1993 al 2-3-1998, condannava il Comune di Villalba a pagare in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la somma di € 15.505,41, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data di scadenza delle singole annualità frazionali del detto importo e fino al pagamento effettivo, compensando interamente tra le parti le spese di lite. La Corte di merito richiamava e riportava integralmente la motivazione della sentenza n.297/2017 della stessa Corte, che aveva deciso il procedimento strettamente connesso avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa della medesima area, ponendo a fondamento della decisione le medesime argomentazioni in ordine alla natura non edificabile dell’area, alla sua estensione e al suo valore venale.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dal Comune di Villalba.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti, sul rilievo che il fondamento della sentenza impugnata riguarda l’identica parte della citata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 297/2017, impugnata con separato ricorso per cassazione, ripropongono tutte le censure costituenti i motivi del ricorso proposto avverso la citata sentenza e denunciano: i) con il primo motivo la « v iolazione o falsa applicazione dell’art. 345, III comma, prima parte, c.p.c., applicabile ‘ ratione temporis ‘ (giudizio iniziato nel 2000), in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., sub specie della omessa motivazione circa il carattere di indispensabilità ai fini della decisione della causa, nonché in relazione alla nullità della sentenza
e del procedimento ai sensi dell’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c., per violazione degli artt. 111 Cost., I e II comma in relazione al giusto processo e alla condizione di parità delle parti» , per avere la Corte di merito ammesso, per l’accertamento della superficie oggetto di irreversibile trasformazione, l’introduzione agli atti (direttamente ad opera del CTU AVV_NOTAIO e fuori mandato) della visura catastale relativa al successivo accatastamento dell’area in questione avvenuto nel 2014, ad opera del Comune, senza motivazione circa l’indispensabilità della produzione e senza considerare che il documento, benché di formazione successiva all’introduzione del giudizio, proveniva dalla stessa P.A. che aveva interesse ad utilizzarlo; identica censura riguarda i documenti prodotti al primo CTU dal Comune il 9.4.2013, come risultanti dal verbale allegato alla relazione depositata dall’AVV_NOTAIO in data 17 aprile 2013 e nella relazione stessa, pagg. 9-12 (doc. 4), sia perché tutti documenti di formazione anteriore, addirittura, all’inizio del giudizio di primo grado, o, comunque, per il doc. segnato col numero 4, datato 23.10.2003 e quello segnato col numero 5, datato 17.7.2001, formati nel corso del primo grado con possibilità/dovere di produrli in tale sede, sia, soprattutto, perché utilizzati dal CTU per la determinazione del valore di mercato del bene secondo la stima comparativa, come attestato dallo stesso CTU alle pagine 9-12 della pag.12 Relazione; ii) con il secondo motivo la « Violazione o falsa applicazione dell’art. 37 del D.P.R. pag.21 327/2001, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., sub specie della errata interpretazione per omessa considerazione ed applicazione in virtù dello ‘ jus superveniens ‘ , del criterio del valore venale pieno in uno all’omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, I comma, n. 5), c.p.c.. Nullità della sentenza e del procedimento all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di risarcimento
integrale e dell’art. 1 primo protocollo addizionale alla CEDU» , per avere la Corte di a ppello affermato che l’inserimento dell’area nella zona ‘F’ o la classificazione della detta area quale zona ‘F’, determinava il carattere non edificabile dei suoli con esclusione del criterio della edificabilità di fatto (Cass. 6873/2011) ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, senza considerare e verificare anche nella successiva determinazione del quantum , le possibilità di utilizzazione intermedia tra l’agricola e l’edificatoria parcheggi, depositi, chioschi -, in contrasto con quanto più volte statuito da questa Corte (Cass. 23639/2016 e Cass.7174/2013); iii) con il terzo motivo la « Violazione o falsa applicazione dell’art. 33 del D.P.R. 327/2001, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), c.p.c., sub specie della pag.24 errata interpretazione per omessa considerazione dell’espropriazione parziale, in uno all’omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, I comma, n. 5), c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di risarcimento integrale e dell’art. 1 primo protocollo addizionale alla CEDU. Nullità della sentenza e del procedimento all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c. per non avere la Corte invitato le parti a discutere il punto ex art. 101 2° comma c.p.c. su questione emersa d’ufficio (ausiliario CTU)» , per avere la Corte nissena, nell’accertare l’estensione del terreno, omesso di considerare la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene, nelle intenzioni del Comune da restituire ai ricorrenti, in particolare per avere la Corte d’appello omesso la motivazione in ordine alle possibilità di utilizzo effettivo dell’ulteriore area ultronea rispetto a quella trasformata, ponendosi la statuizione impugnata in contrasto insanabile con l’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte europea, e per ciò stesso in
aperta violazione con l’art. 117, comma 1, Cost.. ; iv) con il quarto motivo la « nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma II, n. 4), c.p.c. sub specie della inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi di fatto e diritto della decisione, nonché per motivazione assente o, per lo meno, pag.27 apparente e, per completezza, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, I comma, n. 5), c.p.c.» , per avere la Corte di appello ritenuto, senza alcuna effettiva e reale motivazione, decisamente esagerato aumento complessivo del valore determinato dal CTU nell’88%, applicando solo l’aumento del 10% sul valore del fondo, alla data della irreversibile trasformazione, con conseguente esclusione del maggior danno dal quantum risarcitorio, nonostante la coerente ed esaustiva disamina data sul punto dal CTU COGNOME.
Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Occorre premettere che la Corte d’appello ha motivato per relationem riportando, per le parti di interesse, la citata sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 297/2017, avente ad oggetto la determinazione del risarcimento del danno cagionato dall’irreversibile trasformazione dell’area occupata, e da detta ultima sentenza risulta che le questioni dedotte nell’ appello di quel giudizio dal Comune ponevano in discussione non solo la natura edificabile dei terreni, ma anche l’accertamento dell’estensione della superficie irreversibilmente trasformata e l’accertamento del suo valore, sicché correttamente la Corte d’appello, nell’altro giudizio, aveva svolto istruttoria sul devoluto come sopra indicato, demandando indagini in tal senso al C.T.U., e in particolare dapprima a quello nominato in primo grado e, di seguito, ad altro consulente nominato in sostituzione, dopo l’espletamento,
evidentemente non esaustivo, di ben due supplementi peritali da parte del primo.
Non coglie nel segno la doglianza relativa alla violazione dell’art.345 cod. proc. civ., atteso che gli approfondimenti istruttori espletati in appello erano stati per l’appunto effettuati in relazione a quanto devoluto con i motivi di gravame nell’altro giudizio, in disparte l’ulteriore rilievo che siffatta censura risulta incompatibile con il rito del giudizio di cui ora si tratta, che si è svolto in unico grado avanti alla Corte d’appello.
Difetta di specificità e di autosufficienza il profilo di censura attinente ai documenti prodotti al primo C.T.U. dal Comune il 9.4.2013, atteso che non è specificamente spiegata la rilevanza attribuita dalla Corte di merito a detti documenti, e inoltre manca una critica compiuta e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenuta generica la doglianza di violazione del contraddittorio espressa dagli COGNOME e nella parte in cui è stato, in ogni caso, evidenziato che si trattava di documentazione pubblica acquisita dal C.T.U. nell’espletamento del suo mandato ex art.213 cod. proc. civ.. Medesime considerazioni vanno espresse circa il profilo di censura attinente alla visura catastale, atteso che, peraltro, gli stessi ricorrenti principali assumono che l’accatastamento avvenne nel 2014, ossia nel corso del giudizio d’appello dell’altra causa , nonché rilevato che, come pure risulta dalla stessa ricostruzione di cui al ricorso, il C.T.U. di primo grado aveva determinato un’estensione superiore a quella indicata dagli stessi espropriati (4.201,57 mq, a fronte di 3.462 indicata dai privati) e nell’altro giudizio il Comune aveva impugnato la sentenza del Tribunale espressamente su questo punto.
In ogni caso, poiché l’estensione esatta del bene irreversibilmente trasformato si configura come fatto aggiuntivo atto a precisare il fatto principale, ha rilievo dirimente, nella specie, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza
n.3086/2022), secondo cui in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio. Inoltre, in materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
I motivi secondo e terzo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Le censure sono generiche e difettano di autosufficienza, perché le questioni dedotte con i suddetti mezzi (utilizzi intermedi e pregiudizio per edificabilità dell’area residua) non sono state esaminate dalla Corte d’appello nell’altro giudizio e neppure nella sentenza ora impugnata e i ricorrenti non indicano se, quando e come hanno allegato nei giudizi di merito che vi fosse possibilità di utilizzazione intermedia dell’area per parcheggi, chioschi e via dicendo, né deducono se, come e quando hanno allegato che vi fosse un pregiudizio per la parte del bene rimasta in proprietà in ragione dell’unitarietà del bene stesso, sicché neppure è consentito
a questa Corte di valutare se si tratti di questioni, implicanti anche accertamenti fattuali, mai prospettate nei giudizi di merito, come eccepito dal controricorrente.
Anche il quarto motivo è inammissibile.
La censura non solo non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata resa nell’altro giudizio sul punto, poiché la Corte d’appello ha affermato che l’aumento dell’88% era ‘ privo di ogni conforto comparativo con terreni analoghi ‘, ma è anche impropriamente diretta a sollecitare il riesame di valutazioni meritali.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/10/2023.