Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10894 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10894 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24069-2020 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 46 del 2020 del la CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, depositata il 22 aprile 2020 (R.G.N. 316/2019).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G.N. 24069/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/01/2025
giurisdizione Contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 46 del 2020, depositata il 22 aprile 2020, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Mantova, ha respinto l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO contro l’avviso di addebit o che le aveva ordinato il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2011 alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato, per quel che ancora rileva, che la mancata compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, destinato al calcolo dei contributi dovuti, configura un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). L’inadempimento di un obbligo funzionale al sistema di autoliquidazione si risolve in un mendacio, anche alla luce de gl’interessi pubblicistici che l’obbligo persegue.
-L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando sette motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è limitato a conferire procura in calce al ricorso notificato.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. La Corte di merito, pur dando conto RAGIONE_SOCIALEe controversie insorte sull’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ritenuto consapevole e intenzionale il comportamento tenuto.
2. -Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 cod. pen., in relazione all’art. 2941, n. 8, cod. civ. , e imputa alla sentenza d’appello di avere affermato la sussistenza del dolo, a fronte di una questione interpretativa complessa e tutt’altro che univoca e in difetto di un comportamento cosciente e deliberato, preordinato a sacrificare l’altrui interesse.
3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in relazione ai princìpi che governano l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 2697 cod. civ.). I giudici d’appello, pur considerando necessaria l’indagine sulla sussistenza del dolo, avrebbero riconosciuto il coefficiente psicologico, in mancanza d’ogni verifica e d’ogni dimostrazione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 cod. pen., in relazione all’art. 27 Cost., e assume che la Corte d’appello, pur predicando un comportamento doloso, abbia avallato la tesi RAGIONE_SOCIALEa responsabilità oggettiva e del dolus in re ipsa .
5. -Con la quinta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335. La Corte di merito non avrebbe erroneamente rilevato l’insanabile nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito. Nessuna obbligazione contributiva sorgerebbe in presenza di un reddito accertato inferiore alla soglia di esenzione di Euro 5.000,00.
6. -Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lettera a ), RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sentenza d’appello incorrerebbe nell’ulteriore error in iudicando di applicare il regime RAGIONE_SOCIALE‘evasione, in luogo di quello RAGIONE_SOCIALE‘omissione,
l’unico appropriato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘opinabilità RAGIONE_SOCIALEe questioni, che solo successivamente sarebbero state chiarite da questa Corte.
-Con la settima censura, la ricorrente chiede, infine, che le spese siano poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o, in via gradata, che siano compensate in considerazione del perdurante contrasto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in ordine all’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-I primi quattro motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega.
Essi pongono, sotto profili in larga parte convergenti, la questione RAGIONE_SOCIALE‘occultamento doloso del debito contributivo e si dimostrano fondati, nei termini di séguito esposti.
-Questa Corte, nel puntualizzare le enunciazioni di principio di Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677, ha chiarito a più riprese che non si può configurare alcun automatismo tra l’omessa compilazione del quadro RR RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, deputata al calcolo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione dovuta, e l’occultamento doloso del debito, suscettibile di sospendere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2941, n. 8, cod. civ. (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito postula, invero, un comportamento intenzionalmente diretto a occultare al creditore l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e idoneo a determinare un impedimento non superabile con gli ordinari controlli.
Una condotta connotata in modo così pregnante richiede un puntuale e rigoroso accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista, che non si può evincere dalla circostanza pura e semplice RAGIONE_SOCIALE‘omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso e contraddicano la valenza significativa RAGIONE_SOCIALEe notevoli incertezze sulla sussistenza e sulla latitudine RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., sez. lav., 6 novembre 2024, n. 28594).
10. -La sentenza impugnata s’incentra , invece, s ull’automatismo che questa Corte ha in molteplici occasioni censurato, in quanto idoneo ad incidere sulla stessa corretta sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di legge.
La Corte territoriale evoca, in ultima analisi, una situazione di dubbio e si limita a porre l’accento sul contegno omissivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e sul rango pubblicistico degl’interessi coinvolti .
Nondimeno tali profili, in sé considerati e nella loro connotazione astratta, non integrano gli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa richiesta ai fini RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
11. -Dev’essere disatteso , per contro, il quinto motivo di ricorso, che contesta l’obbligazione contributiva, adombrando una sorta di ‘franchigia’ nell’ipotesi in cui il reddito prodotto non superi l’ammontare annuo di 5.000,00 Euro.
11.1. -Il presupposto interpretativo, da cui muovono le censure, non può essere condiviso.
Se la produzione d ‘ un reddito superiore alla soglia annua di 5.000,00 Euro vale a privare d ‘ ogni rilievo la disquisizione sulla natura abituale oppure occasionale RAGIONE_SOCIALE ‘ attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione , in quanto fa sorgere comunque l’ obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al ricorrere degli altri requisiti di legge, l ‘ esiguità del reddito non denota di per sé l ‘ occasionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ attività professionale (Cass., sez. lav., 28 settembre 2023, n. 27531)
La produzione d’un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00 Euro, lungi dal determinare quell’esenzione indiscriminata dall’obbligo contributivo che la ricorrente adduce a supporto RAGIONE_SOCIALEe censure, integra soltanto uno degli elementi da ponderare, unitamente agli altri, per escludere il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abitual e RAGIONE_SOCIALEa professione (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419).
11.2. -La Corte di merito, dunque, nel conferire rilievo anche a un reddito inferiore a ll’importo di 5.000,00 Euro, non è incorsa nella
dedotta violazione di legge e le critiche, formulate riguardo a questo profilo, non possono essere accolte.
-Restano assorbiti il sesto e il settimo motivo, concernenti, rispettivamente, il regime sanzionatorio e il riparto RAGIONE_SOCIALEe spese di causa, in quanto tali profili dovranno essere rivalutati all’esito del riesame RAGIONE_SOCIALEa controversia.
-In definitiva, sono accolti il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso ed è disatteso il quinto, con assorbimento RAGIONE_SOCIALEa sesta e RAGIONE_SOCIALEa settima censura.
-La sentenza d’appello è cassata per quanto di ragione e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Brescia, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa in conformità ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo; rigetta il quinto mezzo; dichiara assorbite la sesta e la settima censura; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione