Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 418 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 418 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
sul ricorso 31619/2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente – contro
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO rappresentato e difeso dell’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente
–
nonché contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI, ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MILANO,
CONSERVATORIA DEI REGISTRI RAGIONE_SOCIALE DI MILANO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato
– controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 724/2020 depositata il 5/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Milano con la sentenza che si riporta in esergo ha accolto il gravame del Consiglio Nazionale del Notariato ed, in riforma dell’impugnata decisione di primo grado -che su istanza del notaio NOME COGNOME aveva ritenuto che non fossero soggetti all’obbligo della raccolta previsto dall’art. 72, comma 3, l. notarile gli atti di quietanza autenticati dal notaio nell’ambito delle operazioni di portabilità del mutuo disciplinate dall’art. 120quater TUB -, ha affermato il diverso principio che «attesa la rilevanza ai fini della pubblicità immobiliare delle quietanze di cui all’art 1202 c.c., non sia dubitabile la permanenza dell’obbligo per il notaio, ai sensi della previsione di cui all’art. 72 comma terzo L. not., di tenere a raccolta anche detti atti, in quanto dichiarazioni essenziali ai fini della pubblicità immobiliare, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale il conservatore possa aver effettuato l’annotazione anche sulla base di quietanze non tenute a raccolta, attenendo tale profilo agli adempimenti in capo professionista».
A supporto del proprio deliberato la Corte territoriale ha previamente richiamato il disposto dell’art. 1202 cod. civ. e degli artt. 120quater e 161 comma 7quater TUB e dalla lettura coordinata di tali disposizioni ha ritratto la convinzione che «il documento necessario per l’annotazione della trasmissione dell’ipoteca non possa consistere
semplicemente nella dichiarazione di surrogazione del debitore di indubbio contenuto negoziale, ma consiste in un atto complesso o composito del quale fa parte anche la quietanza nella quale viene fatta menzione, non solo di un avvenuto pagamento, ma anche della provenienza della somma utilizzata per essa dal secondo mutuo, ad ancor maggiore evidenziazione del legame di interdipendenza esistente tra quietanza e contratto di mutuo. La quietanza, munita di data certa, integra un elemento di efficacia della dichiarazione di surroga e la sua rilevanza è tale che in mancanza di essa, come già richiamato, la surroga non può aver alcun effetto e di conseguenza nessuna annotazione di trasmissione dell’ipoteca può avvenire con effetti costitutivi, circostanza che ulteriormente evidenzia come anche la quietanza abbia riflessi diretti ai fini della pubblicità immobiliare che non può essere eseguita in sua assenza ovvero se la quietanza sia arrivata in modo incompleto o sia priva di data certa».
Per la cassazione di detta sentenza il notaio COGNOME formula un solo motivo di ricorso, seguito da memoria, al quale resistono con controricorso e memoria il Consiglio Nazionale del Notariato e, solo con controricorso, il Ministero della Giustizia-Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, l’Archivio Notarile Distrettuale di Milano e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano.
Requisitorie del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con l’unico motivo del proposto ricorso il notaio COGNOME contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 120quater e 161, comma 7quater TUB, degli artt. 1202, 2678, 2843 e 2835 cod. civ , degli artt. 16 e 17 l. 27 febbraio 1985, n. 52, dell’art. 3 del provvedimento interdirigenziale del Direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con il Direttore generale della giustizia del 26
giugno 2012 e dell’art. 72, comma 3 l. not. Secondo il ricorrente, la quietanza emessa nell’ambito delle operazioni di portabilità non doveva essere presentata al conservatore per la successiva annotazione, poiché la surrogazione di cui all’art. 120quater TUB incarna una fattispecie nuova di surrogazione per volontà del debitore che si distingue per ratio e struttura dalla surrogazione di diritto comune delineata dall’art. 1202 cod. civ. Infatti mentre la fattispecie di cui all’art. 1202 cod. civ. agevola la contrazione di un prestito per l’estinzione di un debito, l’operazione di portabilità risponde invece alla diversa esigenza di consentire al debitore di rinegoziare un rapporto in essere scegliendosi il proprio creditore. In questa direzione la normativa di settore e, segnatamente, il richiamato provvedimento interdirigenziale, in uno con il testuale dettato dell’art. 120quater TUB, laddove quest’ultimo evidenzia in particolare che “l’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata”, inducono a credere che l’annotazione ipotecaria dell’operazione di portabilità si perfezioni con una nota che fa riferimento unicamente all’atto di surrogazione del mutuatario, sì che non se ne possa perciò fondatamente argomentare l’obbligo del professionista di mettere a raccolta anche le quietanze.
Il motivo, in disparte dai rilievi ostativi che vi oppongono pregiudizialmente il Procuratore Generale ed il Consiglio Nazionale del Notariato, non ha giuridico fondamento in quanto il principio enunciato dal giudice di appello nella sentenza qui impugnata si allinea esattamente ai concetti che questa Corte ha inteso affermare allorché è stata chiamata a pronunciarsi sul non diverso tema della rilevanza disciplinare della condotta del notaio che non provveda a
mettere a raccolta gli atti di quietanze formati nell’ambito delle operazioni di portabilità dei mutui regolate dall’art. 120quater TUB. 4. Con tre diverse sentenze pronunciate nel 2021 (Cass., Sez. II, 23/02/2021, n. 4841; Cass., Sez. II, 19/02/2021, n. 4527; Cass., Sez. II, 19/02/2021, n. 4526) a definizione dei relativi procedimenti disciplinari aperti nei confronti di altrettanti professionisti che si erano astenuti dall’osservare il predetto obbligo di mettere a raccolta gli atti in questione, uno dei quali è lo stesso ricorrente, questa Corte, all’esito di una compiuta ricognizione della materia ha enunciato il seguente principio di diritto: «nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all’art. 120quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l’art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento – quale documento essenziale per l’efficacia della surrogazione – deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell’art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell’art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913».
Nel dare ad esso continuità anche in questa sede va detto, a tacitazione delle superstiti riserve che il ricorrente esterna ancora in memoria, che la lettura operata dal decidente di merito si colloca -esattamente, come detto -nel solco dell’interpretazione fatta propria da questa Corte e ne rispecchia fedelmente l’intenzione di assicurare alla soluzione della questione un più che solido fondamento in punto di diritto quale si esprime nella adesione e nell’assicurare la continuità ai principi regolatori più in generale della materia. In questa impostazione si giustifica perciò pienamente la convinzione espressa appunto nei precedenti citati che tra la disposizione dell’art. 120quater TUB e l’art. 1202 cod. civ. vi sia, non solo sul piano testuale, ma pure su quello più stringente degli
effetti, un legame che sopravanza abbondantemente le occasionali resistenze opposte dalla prassi in chiave utilitaristica, sì che la sottolineatura in tal senso operata, nel mentre si mostra in grado di dare piena contezza del principio affermato, di cui intende così rivendicare l’indiscussa autorità a livello sistematico, in pari tempo suona anche come aperta sconfessione delle voci non consonanti diffuse appunto nella pratica, che non si confrontano con esso e che rifluiscono perciò nel campo delle mere opinioni personali.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore della Cassa Nazionale del Notariato in euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore del Ministero della Giustizia Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, Archivio Notarile Distrettuale di Milano e Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano in euro 5700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29.11.2024.
Dott. NOME COGNOME