Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2600/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2301/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione previa declaratoria di improcedibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva. Per quanto emerge, ne ha individuato la ragione nel fatto che solo dopo la pubblicazione di un decreto autorizzativo della vendita competitiva della partecipazione azionaria al 95,4 % della società Calcio Catania il tribunale era stato informato di un contenzioso pendente dinanzi a questa Corte a proposito dell’effettiva titolarità di una frazione del capitale, pari al 25,5 %. Il tribunale ha ritenuto che la omessa informazione prima della statuizione 161, settimo comma, legge fall.) avesse costituito legge fall.
sulla vendita (art. inadempimento degli obblighi di cui all’art. 161, ottavo comma, nonché atto di frode in danno dei creditori (art. 173 stessa legge).
La sentenza è stata riformata in sede di reclamo ex art. 18 legge fall.
ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del
La Corte d’appello di Catania tribunale in ragione di quattro rilievi:
(i) per incompatibilità logica rispetto al concordato con riserva, nel quale la mancata presentazione della proposta e del piano non può determinare l’esistenza di ‘quegli atti essenziali dai quali i creditori devono poter trarre le complete e veritiere informazioni necessarie per aderire o meno, con contezza, alla soluzione concordataria della crisi ‘ ;
(ii) p erché l’omessa informazione si era comunque inserita ‘in maniera del tutto preminente e specific(a ) nell’ambito delle informazioni pertinenti alla chiesta autorizzazione alla vendita immediata di un asset patrimoniale , (..)’ riguardante ‘eminentemente l’urgenza, l’ indispensabilità, la legittimità e la convenienza di effettuare l’alienazione (..) ad un nuovo azionista in grado di intervenire con adeguati mezzi finanziari’ ; esigenze -codeste – poi condivise dal medesimo tribunale, che, difatti, subito dopo il fallimento (il giorno dopo), aveva autorizzato un nuovo bando di vendita, stavolta in sede fallimentare (art. 104 legge fall.), alle stesse condizioni;
(iii) perché non era stato neppure dedotto che l’informazione omessa, nelle condizioni date, avrebbe potuto determinare conseguenze patrimoniali negative rispetto agli obblighi concordatari;
(iv) perché la valutazione come ‘atto di frode’ avrebbe dovuto presupporre l’idoneità del fatto ‘a realizzare (..) uno degli atti pregiudizievoli (..) che ex se comportano un depauperamento fraudolento delle risorse disponibili per la garanzia patrimoniale generica ‘, ovvero a ‘preordinare l’apparenza di una situazione patrimoniale non corrispondente al vero quanto alle esposizioni debitorie ‘ così da alterare ‘ la valutazione dei creditori di convenienza della soluzione concordata ria’ , o infine ad ‘alterare l a corretta percezione dei creditori circa la convenienza e la fattibilità della soluzione concordata ria’ ; cosa sulla quale invece il tribunale non aveva fondato la pronuncia, visto che appena dopo il fallimento la vendita dell’asset era stata confermata previa autorizzazione al curatore alle medesime condizioni.
Su tali basi la corte d’appello ha revocato il fallimento, ulteriormente osservando che l’intempestiva comunicazione agli organi fallimentari del contenzioso ancora pendente in cassazione (cd. contenzioso Massimino) a proposito della titolarità di una quota del capitale sociale sopra detto non poteva condurre a una qualificazione in termini di atto di frode, non essendo risultata funzionale a frodare il ceto creditorio a fronte di una vendita infine considerata -anche dagli organi fallimentari -come opportuna per la migliore soddisfazione di esso.
La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.
La società Finaria ha replicato con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Le parti costituite hanno infine depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. Il Fallimento denunzia nell’ordine:
(i) ‘ error in procedendo; omessa declaratoria di inammissibilità del reclamo; motivazione apparente e/o inesistente e/o perplessa e/o incomprensibile’ : la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere ammissibile il reclamo proposto dalla società fallita nonostante che quest’ultima avesse censurato soltanto una delle due distinte rationes decidendi sui cui si era fondata la sentenza di fallimento; ciò in quanto il tribunale aveva qualificato l’omessa informazione sulla pendenza del contenzioso NOME come un’ipotesi anzitutto di violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 161 , ottavo comma, legge fall. e solo in via residuale come atto in frode rilevante ai sensi dell’art. 173 della medesima legge ;
(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 161, settimo e ottavo comma, legge fall. e motivazione inesistente o apparente, poiché se è vero che nel procedimento di concordato preventivo l’obbligo informativo insorge, nella sua più ampia estensione, solo al momento del deposito della proposta e del piano, è altrettanto vero che anche nella precedente fase prenotativa esistono puntuali doveri informativi la cui violazione determina l’immediato arresto del procedimento; doveri aventi a oggetto l’evoluzio ne della gestione economica e della situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa strumentalmente a un adeguato esercizio dei poteri degli organi della procedura, nella prospettiva della miglior tutela dell’interesse dei creditori ;
(iii) violazione o falsa applicazione degli artt. 161 legge fall., 1337, 1440, 2043 cod. civ., nonché motivazione apparente e perplessa e omesso esame di fatti decisivi, avendo la sentenza dato per assiomatica la tardiva (anche se in verità omessa) comunicazione della circostanza relativa al contenzioso suddetto, nella direzione di minimizzare la portata dell’omissione informativa , così da sostenerne una trascurabile rilevanza sul piano pratico, confermata dal fatto della successiva vendita fallimentare dell’ asset sulla base del medesimo bando;
(iv) violazione o falsa applicazione degli artt. 161, sesto e ottavo comma, e 173 legge fall., oltre che motivazione apparente e incomprensibile, per avere la sentenza affermato che le pretese risarcitorie suscettibili di essere avanzate dall’aggiudicatario, quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso
Massimino, avrebbero costituito un dato meramente ipotetico, quando invece per l’arresto del procedimento di concordato preventivo è sufficiente che l’omissione informativa del debitore sia solo potenzialmente (e non anche effettivamente) dannosa, e fermo restando che, in via generale, sarebbe spettato al debitore, semmai, provare l’irrilevanza della violazione , e non certo il contrario da parte degli organi della procedura;
(v) violazione o falsa applicazione delle medesime norme sotto il profilo dell’affermazione per cui i l tribunale, una volta appreso della pendenza del giudizio, avrebbe comunque neutralizzato ogni possibile conseguenza pregiudizievole dell’omissione informativa facendo inserire la notizia della pendenza giudiziaria nell’avviso di gara ;
(vi) violazione o falsa applicazione degli artt. 161, sesto comma, e 173 legge fall. nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la reticenza informativa in ordine alla pendenza del contenzioso Massimino esulasse in ogni caso dalla sfera applicativa dell’art. 173 legge fall ., sull’infondato rilievo che l’autorizzazione della vendita delle azioni si pone sse come un atto necessario insuscettibile di essere omesso neppure nel caso di conoscenza del giudizio pendente; cosa che la ricorrente assume affermata in violazione di legge, essendo l’art. 173 finalizzato a tutelare il bene dell’informazione in sé, che deve essere fornita dal debitore in modo completo ed esaustivo, anche nella fase prenotativa del concordato;
(vii) violazione o falsa applicazione degli artt. 161 e 173 l. fall., tenuto conto della sufficienza ai fini della fattispecie dell’atto di frode della semplice consapevolezza del debitore di assumere una condotta reticente;
(viii) violazione delle medesime norme anche per motivazione apparente ai fini dell’assunto di necessità di un ‘pregiudizio cognitivo concreto’;
(ix) violazione e falsa applicazione delle citate norme in relazione alla mancata valorizzazione dell’omessa informazione della pendenza di un procedimento di sequestro concertativo intrapresa a istanza di un altro creditore (Meridi).
– Il primo motivo è infondato, perché dalla decisione impugnata si comprende che la sentenza di fallimento era stata contrastata sotto tutti i profili involgenti l’inquadramento dell’omissione.
Sono invece fondati i restanti, da esaminare congiuntamente, nel senso che segue.
III. L’impugnata sentenza ha dato per acquisito il fatto della mancata informazione censurata dal tribunale. Ha però obiettato che tale mancata informazione non sarebbe stata determinativa della violazione dell’art. 161 , ottavo comma, legge fall. perché si era trattato di una domanda di concordato con riserva, nel quale per definizione manca la proposta concordataria. Ha aggiunto che l’omessa informazione del contenzioso pendente si era inserita in maniera del tutto preminente nell’ambito di quanto necessario ad autorizzare la vendita immediata dell’asset patrimoniale, e che la stessa era stata innocua al punto che lo stesso tribunale, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva provveduto a dare tale autorizzazione alle medesime condizioni. Ha infine rimarcato che l’atto non poteva configurarsi tra quelli cd. in frode ai creditori (art. 173 legge fall.), per difetto di idoneità decettiva e per difetto dell’elemento soggettivo .
– La motivazione non può essere condivisa sotto nessuno dei citati profili.
– Innanzi tutto, la sentenza contiene un evidente errore giuridico a proposito dell’art. 161 legge fall.
L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato (unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti), riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 entro un termine fissato dal giudice.
Tuttavia, è quella stessa domanda che deve contenere lo stato analitico ed estimativo delle attività; e sempre la domanda (a prescindere cioè dalla proposta e dal piano) deve contenere l’indicazione del valore dei beni.
In sostanza, resta in tal guisa riservato solo il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, oltre naturalmente alla proposta indicante l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
VI. – Nel concreto si discuteva della omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura destinato a incidere sul valore dell’attivo.
Non può sostenersi -come predicato dalla corte d’appello -che il fatto sarebbe stato rilevante solo ai fini dell’autorizzazione alla vendita immediata dell’asset patrimoniale.
Invero l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo , e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano.
Le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione al concordato sono funzionali a consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto, e riguardano necessariamente tutti i fatti, sia quelli risultanti al momento del deposito della domanda stessa, sia quelli anteriori che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, possano incidere sulla consistenza patrimoniale della proposta concordataria (cfr. Cass. Sez. 1 n. 15230-23).
In altre parole, la finalizzazione implica una corretta rappresentazione fin dall’inizio, perché i creditori debbono poter sapere subito di quali entità si discute. Sicché il principio vale anche laddove la domanda sia predisposta con riserva della proposta e del piano.
VII. -Dopodiché il provvedimento impugnato è giuridicamente errato anche a proposito dell’art. 173 legge fall.
Invero, nel ricostruire in termini effettuali il concetto di atto di frode di cui all’art. 173 legge fall. è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Gli atti di frode vanno intesi sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori aventi valenza potenzialmente decettiva. Ciò per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione.
Le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano dunque l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione (Sez. 1 n. 15013-18, Sez. 1 n. 17191-14).
Tanto si suole esprimere dicendo che gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato rimangono integrati quando si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore tale da alterare la
percezione dei creditori, per effetto di una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale; e il carattere doloso, nel senso anzidetto, di detta divergenza può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Sez. 1 n. 30537-18).
VIII. – Ebbene, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 legge fall. tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. Sez. 1 n. 12115-22), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento.
Ne consegue che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario anche prima che la proposta sia formulata.
VIII. -L’impugnata sentenza non è conformata ai citati insegnamenti.
Come tale va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame facendo applicazione dei principi sopra citati. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie i restanti complessivamente considerati, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 11