Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
sul ricorso n. 30304/2019, nella causa
TRA
COGNOME NOME, elett. domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difesa, unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALErappresentata dal RAGIONE_SOCIALE– in persona della procuratrice speciale, elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE– già RAGIONE_SOCIALE – in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 9.5.14, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva le domande di NOME COGNOME, dichiarando la nullità degli ordini d’investimento per l’acquisto dei titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché di quote di fondi RAGIONE_SOCIALE e condannando le intermediarie banca RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione rispettivamente, la prima, delle somme di euro 809.164,87 per RAGIONE_SOCIALE, e euro 809.307,10 per RAGIONE_SOCIALE, e la seconda di euro 429.917,16 per le quote dei fondi, con interessi legali fino al saldo.
Al riguardo, la nullità veniva pronunciata per inosservanza della forma scritta del contratto-quadro, quanto agli investimenti in titoli RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e del contratto di sottoscrizione, quanto ai fondi, per mancanza della firma dell’intermediario.
Con sentenza del 9.9.19 la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sull’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dal RAGIONE_SOCIALE, e sull’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello principale e dell’incidentale, respingeva tutte le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima a restituire alle
appellanti tutte le somme rispettivamente corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di capitale, interessi e spese.
Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: la questione della nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della intermediaria era stata ormai definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 898/2018, sicché era da accogliere l’appello relativo sia alle obbligazioni RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, sia ai fondi RAGIONE_SOCIALE, i cui acquisti si erano perfezionati con la sottoscrizione dei relativi moduli da parte della investitrice; circa le domande della COGNOME di risoluzione per inadempimento, con riferimento alle obbligazioni RAGIONE_SOCIALE, era emerso il difetto d’interesse dell’attrice per l’avvenuto l’integrale rimborso del capitale alla scadenza dei titoli, oltre al pagamento delle cedole trimestrali; circa le obbligazioni RAGIONE_SOCIALE, acquistate nel febbraio 2006, la negoziazione dei titoli era avvenuta non in contropartita diretta, ma per conto terzi, avendo la Banca RAGIONE_SOCIALE rivestito il ruolo di semplice tramite tra l’investitore e il negoziatore, recependo l’ordine della cliente ed eseguendolo sul mercato secondario; non era stata provata la violazione dell’art. 21 TUF per difetto d’approvazione dell’acquisto dei titoli da parte dell’attrice, atteso che la banca era stata espressamente autorizzata a tale modalità in virtù della sottoscrizione del contrattoquadro; l’investitore, all’atto della sottoscrizione della clausola di non adeguatezza, aveva dichiarato di aver letto l’informativa sull’inclusione dei titoli in questione nell’elenco dei titoli a basso rischio re lativamente al RAGIONE_SOCIALE; era da escludere l’obbligo di fornire un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio di tali obbligazioni, in ragione dell’imprevedibilità ex -ante del default della banca americana verificatosi nel 2008; la banca aveva dimostrato di aver assolto l’obbligo informativo necessario, risultando escluso
l’obbligo di fornire ai clienti, nel corso del rapporto, aggiornamenti sulla solidità dei titoli acquistati, per cui non sussisteva alcuna violazione del dovere di informazione adeguata all’investitore, anche sulla base dell’autorizzazione ad eseguire l’ac quisto, pur trattandosi di operazione inadeguata per dimensione, ex art. 29 reg. Consob 1998, come comunicato dalla intermediaria alla cliente; né si poteva ritenere che l’adesione alla clausola ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ avesse trasformato il contratto di negoziazione in rapporto di consulenza, difettando altresì la prova di un contratto di mandato di gestione patrimoniale, con conseguente insussistenza di un dovere di inviare informazioni successive all’acquisto dei titoli, in quanto l’obbligo informativo si era esau rito con l’esecuzione delle singole compravendite; la banca aveva valutato le informazioni a sua disposizione sulle qualità soggettive della cliente, a lei nota come investitore esperto con grandi disponibilità finanziarie, evidenziando la sola inadeguatezza per dimensione, dato che l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE, di per sé, non era certamente da considerare un titolo rischioso per tipologia, ciò sulla base della documentazione esaminata da cui emergeva una profilazione coerente e completa dell’investitore; circa i fondi RAGIONE_SOCIALE, l’inadempimento della banca per la mancata consegna del prospetto informativo era da escludere in considerazione del fatto che tale obbligo non era previsto con riguardo alle quote dei fondi comuni d’investimento, che non possono essere og getto di sollecitazione all’investimento; la doglianza relativa ai rating non era applicabile ai fondi speculativi, che sono sprovvisti di rating , mentre il benchmark non era riferibile a tali fondi che si basano su strategie del tutto diverse e non strettamente dipendenti dall’andamento del mercato; l’investitore aveva sottoscritto i moduli d’ordine dichiarando di aver letto il regolamento di ciascun fondo e di essere a conoscenza che si trattava di fondi speculativi (che
prevedevano la possibilità di effettuare vendite allo scoperto, e di operare con strumenti derivati con significativo utilizzo della leva finanziaria); in sede di sottoscrizione del contratto-quadro con Banca RAGIONE_SOCIALE la COGNOME aveva dichiarato di possede re un’approfondita esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, nonché una propensione al rischio alta, rifiutandosi peraltro di fornire notizie sulla propria situazione finanziaria.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati anche da memoria; RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE-già RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, non svolge difese.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 23, c.6, e 21 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 28, c. 2, e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, dell’art. 8 delibera Consob n. 11768/98, in relazione all’acquisto ‘fuori mercato’ delle obbligazioni RAGIONE_SOCIALE, nonché degli art. 1321, 1362, 1453, c.c. in relazione all’obbligo della banca d’informare, dopo l’acquisto dei titoli, circa ogni significativa variazione del rischio.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nel rigettare le sue domande, ha erroneamente ritenuto che la banca fosse esentata dall’obbligo informativo specifico sol perché aveva proceduto alla profilazione della cliente, rilevandone l’elevata propension e al rischio ed esperienza, e aveva effettuato la segnalazione di inadeguatezza per dimensione dell’acquisto dell’obbligazione RAGIONE_SOCIALE. Né l’obbligo informativo poteva ritenersi adempiuto per essere stata la cliente informata che il titolo era compreso nell ‘elenco delle obbligazioni a basso rischio di cui al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, cui l’intermediaria apparteneva, attesa la genericità di tale informativa.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello non ha affatto escluso che l’intermediaria appellante fosse tenuta ad osservare gli obblighi informativi specifici, per il solo fatto di aver proceduto alla profilatura della cliente e averle segnalato la non adeguatezza, sotto il profilo dimensionale, dell’investimento. Vero è, invece, che essa ha accertato in fatto l’adempimento di tali obblighi (si veda la nona pagina della sentenza impugnata, laddove -a proposito degli ‘argomenti specifici evidenziati dalla difesa del COGNOME circa la necessità della Banca di rivolgere un’adeguata informazione sulla natura speculativa e ad alto rischio dei titoli RAGIONE_SOCIALE‘ si esamina puntualmente la tempistica dell’emersione della insolvenza della banca emittente, si esclu de che l’intermediaria potesse disporre, all’epoca dell’esecuzione dell’investimento, di informazioni che destassero allarme sulla solvibilità dell’emittente stessa, considerati anche il rating positivo dei titoli fino a pochi giorni prima del default RAGIONE_SOCIALE, e solo a mero titolo di conferma si aggiunge la considerazione dell’inclusione dei titoli stessi nell’elenco dei titoli a basso rischio del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘). Tale accertamento viene censurato nel ricorso con critiche di merito, che presuppongono un riesame degli atti non consentito in sede di legittimità. Quanto poi, alla violazione del preteso obbligo contrattuale di informazione successiva, che risulterebbe ‘sia dall’ordine che dall’attestato di eseguito’ (in relazione, sembra di capire, alla clausola ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), si tratta di obbligo non accertato dalla cda e che presuppone accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 30 e 55 Reg. Consob 11522/98, e degli artt. 1326, 1352, 1362 c.c., in relazione alla ritenuta conclusione per iscritto dei contratti d’investimento nei fondi comuni, per aver la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE), escluso la nullità dei tre contratti relativi ai fondi comuni d’investimento applicando l’orientamento di cui pronuncia delle Sezioni Unite n. 898/2018.
La ricorrente, premesso che, ai sensi delle norme invocate, per l’investimento in fondi comuni era necessaria la forma scritta, nega altresì che nella specie sia applicabile il principio, enunciato da Cass. S.U. 898/2018, della sufficienza della sottoscrizione del solo investitore, in quanto la RAGIONE_SOCIALE, per contratto, si riservava espressamente la facoltà di non accettare le domande di sottoscrizione ed era previsto che la sottoscrizione delle quote di fondo avesse efficacia soltanto a seguito della conferma scritta della SGR al sottoscrittore, nella specie mancante.
Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha statuito che «i contratti di sottoscrizione delle quote dei fondi RAGIONE_SOCIALE si erano perfezionati con l’adesione da parte della RAGIONE_SOCIALE a ciascuno dei rispettivi regolamenti, avvenuta con la sottoscrizione degli appositi moduli (…). In considerazione dell’orientamento espresso dalla RAGIONE_SOCIALE. ormai universalmente recepito, che si intende qui interamente richiamato, in base al quale il requisito della forma scritta è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente e da lui sottoscritta, deve ritenersi che le lettere di conferma inviate da RAGIONE_SOCIALE alla signora COGNOME abbiano avuto la funzione di confermare e riepilogare l’investimento senza poter essere considerate a lla stregua di un’accettazione, peraltro non necessaria». Questa interpretazione degli atti negoziali da parte della Corte d’appello costituisce accertamento di fatto, che avrebbe dovuto essere contestato mediante l’articolazione di idonee censure di viola zione delle regole ermeneutiche dei contratti, oppure di omesso esame di fatti decisivi ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.: articolazione che però manca del tutto, limitandosi
la ricorrente al mero richiamo dell’art. 1362 c.c. nella rubrica del motivo di ricorso.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 28, c. 2, e 29 reg. Consob 11522/98 in relazione all’acquisto dei fondi comuni e alla violazione dei corrispondenti obblighi informativi da parte della intermediaria. La sentenza di appello viene censurata anzitutto perché, negando che i fondi comuni siano assistiti da un rating , avrebbe assunto una inesatta nozione di ‘notorio’, vero essendo, al contrario, che ogni fondo di investimento è assistito da uno specifico rating . In definitiva la sentenza impugnata avrebbe escluso la violazione degli obblighi in questione senza RAGIONE_SOCIALEre quali informazioni in concreto siamo state fornite alla cliente dall’intermediaria e soprattutto senza che quest’ultima avesse fornito alcuna informazione sul rating e sull’effettivo grado di rischio degli investimenti, nonché avesse omesso l’avvertenza di inadeguatezza ‘per oggetto’ in relazione alla natura speculativa degli investimenti.
Il motivo è inammissibile.
Anzitutto è inammissibile, per difetto di attinenza alla ratio decidendi , la censura di violazione della nozione giuridica di notorio, atteso che la Corte d’appello, nel negare l’esistenza di rating per i fondi in questione, in quanto fondi speculativi, non ha fatto alcun riferimento alla nozione di notorio. Per il resto, la censura si sostanzia in una critica degli accertamenti in fatto operati dalla Corte d’appello, la quale ha invece accertato che l’intermediaria aveva trasmesso alla cliente le informazi oni disponibili sulle caratteristiche dell’investimento, di carattere dichiaratamente speculativo e tuttavia adeguato al profilo della cliente, caratterizzato da una elevata propensione al rischio, oltre che da una dichiarata esperienza approfondita in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.