Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20658 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 12428/21 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché
-) Fallimento della RAGIONE_SOCIALE; Fallimento della RAGIONE_SOCIALE
;
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 32 febbraio 2021 n. 1397;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2012 la RAGIONE_SOCIALE, società commerciale avente per oggetto l’esercizio dell’attività bancaria, appaltò alla società RAGIONE_SOCIALE il servizio di trasporto e custodia valori.
RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione dell’incarico si avvalse della società RAGIONE_SOCIALE.
Oggetto: assicurazione per conto altrui – reticenze del contraente -obbligo dell’assicura -tore di verificare l’attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l’ad empimento delle prescrizioni per l’ operatività della copertura esclusione.
A copertura del rischio di furto e rapina la RAGIONE_SOCIALE stipulò un contratto di assicurazione con alcuni names aderenti ai RAGIONE_SOCIALE ( certificato di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO). Il contratto fu stipulato con la clausola ‘per conto di chi spetta’, ma prevedeva che l’esercizio dei diritti da esso scaturente spettasse alla sola contraente.
Il 23.12.2012 una ingente quantità di valori, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, fu trafugata da un caveau di proprietà della RAGIONE_SOCIALE.
4. Da tale vicenda scaturirono due giudizi:
il primo, introdotto nel 2014 dinanzi al Tribunale di Roma dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla rapina; in questo giudizio la RAGIONE_SOCIALE chiamò in causa il proprio assicuratore (i RAGIONE_SOCIALE‘s sottoscrittori del rischio), al fine di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea;
il secondo, introdotto dinanzi al Tribunale di Tivoli dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo.
In questo secondo giudizio intervenne volontariamente ex art. 105 c.p.c. la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento in proprio favore dell’indennizzo.
In ambedue i giudizi i RAGIONE_SOCIALE si costituirono contestando l’indennizzabilità del sinistro. Dedussero che, in violazione dei patti contrattuali, la RAGIONE_SOCIALE non aveva adottato le misure minime di sicurezza alla cui esistenza la polizza subordinava il diritto all’indennizzo.
Riuniti i due giudizi, interrotta e poi riassunta la procedura a causa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Roma con sentenza 8.6.2018 n. 13181:
rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE;
la accolse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
la dichiarò improcedibile nei confronti del fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
rigettò, infine, le domande proposte dal fallimento della RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale ritenne che la RAGIONE_SOCIALE non avesse titolo per esercitare i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione, in quanto la polizza ne attribuiva l’esercizio unicamente alla società contraente, RAGIONE_SOCIALE.
Ritenne, poi, fondata l’eccezione di inoperatività della polizza sollevata dai RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, per essere rimasto accertato che il caveau ove erano custoditi i valori della RAGIONE_SOCIALE era privo di alcune delle misure di sicurezza imposte dal contratto, mentre quelle presenti non erano funzionanti.
La sentenza fu appellata dalla RAGIONE_SOCIALE in via principale, e dai RAGIONE_SOCIALE in via incidentale condizionata .
Con sentenza 23.2.2021 n. 1397 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale e dichiarò assorbito l’incidentale. La Corte d’appello ritenne che:
-erroneamente il Tribunale aveva negato alla RAGIONE_SOCIALE la legittimazione ad agire; il contratto di assicurazione stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE era infatti un’assicurazione per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c., sicché il diritto all’indennizzo spettava al beneficiario, e il contraente avrebbe potuto farli valere solo col consenso espresso di quest’ultimo, nella specie mancante;
-sebbene la polizza imponesse all’assicuratore (RAGIONE_SOCIALE‘s) l’obbligo di segnalare al beneficiario (RAGIONE_SOCIALE) tutte le circostanze di fatto suscettibili di rendere inoperosa la copertura del rischio, i RAGIONE_SOCIALE‘s non erano venuti meno a tale obbligo, perché non vi era prova che prima del furto conoscessero le condizioni di menomata sicurezza del caveau .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su tre motivi.
Il ricorso è stato notificato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato medio tempore ; ed alla RAGIONE_SOCIALE, società cessionaria della polizza.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, al quale la RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso. Ambo le parti costituite hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la RAGIONE_SOCIALE formula una tesi così riassumibile:
-) il contratto di appalto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE era subordi nato all’esistenza ed all’efficacia di una valida polizza assicurativa;
-) il contratto di assicurazione stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE includeva un’appendice di vincolo, in virtù della quale i RAGIONE_SOCIALE si erano obbligati a comunicare alla RAGIONE_SOCIALE qualsiasi ‘ circostanza ‘ idonea ad incidere sulla operatività della polizza;
-) i RAGIONE_SOCIALE, al momento in cui scadde la prima annualità della polizza, per il tramite di un proprio incaricato (uno studio peritale) chiesero alla RAGIONE_SOCIALE l’adozione di una serie di misure di sicurezza , da realizzare entro 30 giorni;
-) i RAGIONE_SOCIALE non informarono la RAGIONE_SOCIALE di avere impartito tali raccomandazioni alla RAGIONE_SOCIALE, né verificarono se le raccomandate misure di sicurezza furono adottate, né informarono la RAGIONE_SOCIALE del ‘ mancato asseveramento’ di tali misure nel termine stabilito;
-) se l’avessero fatto, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto pretenderne dalla RAGIONE_SOCIALE l’adozione , oppure sciogliersi dal contratto di appalto, evitando in tal modo questo è il ‘cuore’ inespresso della censura – il danno.
Pertanto, conclude la ricorrente, la Corte d’appello nell’escludere che i RAGIONE_SOCIALE avessero l’obbligo di comunicare alla RAGIONE_SOCIALE di avere impartito le suddette prescrizioni di sicurezza all’assicurata, così come la loro mancata adozione, aveva malamente interpretato i patti contrattuali, violando il canone dell’interpretazione letterale (art. 1362 c.c.); quello
dell’ interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.); quello di buona fede (art. 1366 c.c.) ; quello dell’ interpretazione finalistica (art. 1369 c.c.).
1.1. Il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE in sostanza ascrive alla Corte d’appello di avere male interpretato il contratto per avere:
escluso l’obbligo dei RAGIONE_SOCIALE‘s di informare la RAGIONE_SOCIALE di avere impartito alla RAGIONE_SOCIALE una serie di raccomandazioni (ben 17) inerenti la sicurezza del caveau, al cui rispetto era subordinata l’efficacia della polizza;
escluso l’obbligo dei RAGIONE_SOCIALE‘s di informare la RAGIONE_SOCIALE di avere ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE la dichiarazione che le suddette prescrizioni erano state osservate;
escluso l’obbligo dei RAGIONE_SOCIALE di vigilare sull’esecuzione delle suddette raccomandazioni;
d ) escluso l’obbligo dei RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di informare la RAGIONE_SOCIALE sulla mancata ottemperanza da parte della RAGIONE_SOCIALE alle suddette prescrizioni.
1.2. Le censure intese a far valere la mancata considerazione delle condotte dell’assicuratore, descritte sub (a) e (b), sono inammissibili per varie ragioni. La prima ragione è la scarsa chiarezza rispetto al contenuto della sentenza impugnata.
La RAGIONE_SOCIALE si duole di non essere stata informata dall’assicuratore del fatto che all’assicurato erano state impartite determina te prescrizioni concernenti la sicurezza. Non è chiaro tuttavia a quali ‘prescrizioni’ faccia riferimento la ricorrente.
A p. 27, secondo rigo, del ricorso, infatti, si assume che tali prescrizioni erano state impartite ‘ ab initio’ , e cioè al momento della prima stipula del contratto di assicurazione.
A p. 25, primo rigo, si assume invece – trascrivendo la corrispondente parte della sentenza d’appello -che le prescrizioni rivolte alla contraente (RAGIONE_SOCIALE) e non comunicate all’assicurat a (RAGIONE_SOCIALE) sarebbero quelle ‘ imposte al momento del rinnovo della garanzia’ .
Sicché l’esposizione del motivo non consente di stabilire se la ricorrente intenda sostenere che:
-) al momento della stipula l’assicuratore impartì prescrizioni alla contraente, senza informare la RAGIONE_SOCIALE;
-) al momento del rinnovo l’assicuratore impartì ulteriori prescrizioni di sicurezza alla contraente, senza informare l’RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza appare al Collegio decisiva, in quanto dell’esistenza delle prescrizioni sub (a) la società oggi ricorrente ha implicitamente ammesso di essere a co noscenza, invocando l’appendice di polizza – da essa certamente conosciuta nella quale si stabiliva che ‘ tutte le raccomandazioni contenute nel rapporto dello RAGIONE_SOCIALE del 11.6.2012 devono rimanere in forza durante il periodo del presente contratto’ .
Sotto questo profilo pertanto il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3 e 4, c.p.c., per difettosa esposizione dei fatti di causa.
1.2.1. Vi è poi una seconda ragione di inammissibilità della prime due suesposte censure: il difetto di decisività.
Già il Tribunale infatti, rilevò che le condizioni di sicurezza del caveau erano difformi ‘ rispetto alle risposte fornite dall’assicurata’ ( rectius , dalla contraente RAGIONE_SOCIALE).
La circostanza che l’assicuratore, dopo avere subordinato l’efficacia della polizza all’adozione di determinate misura di sicurezza, avesse ricevuto dal contraente una dichiarazione di puntuale rispetto di quelle prescrizioni di sicurezza , esonerava l’assicuratore stesso da ulteriori obblighi di informazione verso il beneficiario.
Infatti la previsione contrattuale d’un obbligo di informazione a carico dell’assicuratore ed a beneficio dell’assicurato, nell’assicurazione per conto di chi spetta, non ha per conseguenza necessaria l’imposizione all’assicuratore anche d’un obbligo di vigilanza ed ispezione.
Il contratto di assicurazione è infatti un contratto fondato sulla uberrima bona fides : poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere
l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti.
È dunque l’assicurato (o il contraente) che deve descrivere il rischio in modo esatto all’assicuratore, non quest’ultimo che ha l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato. Che l’assicuratore non abbia l’onere di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula si desume – tra gli altri dagli artt. 1892 e 1909 c.c.: tali norme, prevedendo la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 c.c., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo.
Allo stesso modo , nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE non aveva l’onere di accertare il puntuale adempimento da parte dell’assicurato delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza, una volta che quegli gli aveva dichiarato di aver provveduto .
1.2.2. La censura qui in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:
‘ nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell’assicurato e del contraente, i quali perciò in caso di falsità o reticenze sopporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.. L’assicuratore di conseguenza può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall’assicurato o dal contraente; non ha alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e nell’assicurazione per conto altrui non è tenuto a riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità ‘.
1.3. La censura di cui al § 1.1 che precede, sub (c) resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
1.4. La censura di cui alla lettera (d), infine, è infondata, alla luce di quanto ritenuto già dal Tribunale (con statuizione non espressamente impugnata), e cioè che la RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato per iscritto, rispondendo ad un questionario predisposto dall’assicuratore, la conformità del caveau alle prescrizioni di sicurezza.
Col secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia che la sentenza impugnata sia, sul punto qui in esame, sorretta da una motivazione solo apparente. ha escluso la violazione da parte dell’assicuratore degli obblighi informativi su esso gravanti sol perché
Sostiene la ricorrente che l a Corte d’appello ignara delle reticenze della assicurata RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Ma – prosegue la ricorrente – la circostanza che i RAGIONE_SOCIALE ignorassero le reticenze della RAGIONE_SOCIALE non poteva escludere l’obbligo, a loro carico, di informare l’assicurato (la banca) almeno di avere prescritto all’assicurata (RAGIONE_SOCIALE) , prima del sinistro, l’adozione di determinate misure di sicurezza. Pertanto, conclude la ricorrente, l’ ignoranza in capo all’assicuratore delle reticenze della RAGIONE_SOCIALE è circostanza inidonea a rendere intelligibile l’ iter motivazionale seguito dalla Corte d’appello.
2.1. Il motivo è infondato.
Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità può consistere solo nella totale mancanza o nella totale incomprensibilità della motivazione, mentre resta ‘ esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ‘ (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nel caso di specie, però, la motivazione della sentenza impugnata né manca, né può dirsi insanabilmente contraddittoria: la Corte d’appello ha ritenuto -implicitamente, ma inequivocabilmente – che i RAGIONE_SOCIALE avrebbero avuto l’obbligo di riferire alla banca le reticenze della RAGIONE_SOCIALE se e quando le avessero scoperte, ma non avevano alcun obbligo di attivarsi per verificare
la veridicità delle dichiarazioni rese dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza richieste dall’assicuratore.
Col terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere provata la mancata adozione da parte della RAGIONE_SOCIALE delle misure di sicurezza prescritte dall’assicuratore. Deduce che la Corte di merito:
ha erroneamente ritenuto ammesse dalla RAGIONE_SOCIALE tali circostanze;
ha basato la propria valutazione sulla base d’una sola testimonianza, quella del perito assicurativo;
ha esteso alla RAGIONE_SOCIALE gli effetti d’una confessione proveniente da un terzo.
3.1. Il motivo è infondato, in quanto investe la valutazione delle prove. Sarebbe in astratto fondata la censura sub (c), ma è priva di decisività: infatti a sorreggere la motivazione della sentenza resterebbe pur sempre il richiamo alla deposizione testimoniale del perito, ritenuta attendibile con giudizio non sindacabile in questa sede.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE (successore, come detto, degli originari underwriters del rischio assicurato) censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto la RAGIONE_SOCIALE legittimata a far valere i diritti scaturenti dal contratto di assicurazione.
4.1. Il motivo deve essere qualificato come ‘incidentale condizionato’, perché i RAGIONE_SOCIALE concludono chiedendo (p. 33) l’accoglimento del ricorso incidentale ‘ occorrendo ‘ .
L’uso del gerundio in questo caso non può che ritenersi esprimere un periodo ipotetico del secondo tipo (e cioè del tipo della possibilità: ovvero ‘ se è necessario accogliere il ricorso incidentale, che sia accolto ‘).
Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta dunque assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 18.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13,
se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile