Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32352 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32352 Anno 2025
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21840/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL CURATORE AVV_NOTAIO COGNOME NOME, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI – n. 246/2024 depositata il 24/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha concesso in locazione finanziaria alla società RAGIONE_SOCIALE uno stampo per barca a vela, dietro corrispettivo di un canone. La RAGIONE_SOCIALE si è resa inadempiente e la RAGIONE_SOCIALE ha risolto il contratto.
La RAGIONE_SOCIALE è poi fallita.
RAGIONE_SOCIALE si è insinuata al passivo del RAGIONE_SOCIALE rivendicando ed ottenendo la restituzione dello stampo.
Ricevuta notifica del provvedimento con cui veniva obbligato a restituire lo stampo, il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ha invitato la RAGIONE_SOCIALE a ritirare il bene in questione, ma inutilmente.
Secondo i ricorrenti, questo invito è stato più volte reiterato ed il rifiuto della creditrice di collaborare è stato segnalato al giudice delegato.
Conseguentemente, il RAGIONE_SOCIALE ha dapprima notificato formale messa in mora, e poi ha agito in giudizio, con ricorso ex art. 702 c.p.c. <>.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda del RAGIONE_SOCIALE. Invece, la Corte di Appello l’ha rigettata, osservando come non potesse prospettarsi una occupazione senza titolo da parte della RAGIONE_SOCIALE
Secondo i giudici di appello <> (p. 6).
Ciò premesso, secondo la Corte di Appello, il RAGIONE_SOCIALE non aveva formalmente e validamente messo in mora la società, rispetto all’onere di cui quest’ultima era gravata, ossia quello di indicare il luogo di riconsegna del bene.
Ricorre il RAGIONE_SOCIALE con sette motivi di censura, ulteriormente illustrati con memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 167 c.p.c. e 345 comma 2 c.p.c. – oltre che degli artt. 24 e 111 comma 6 Costituzione.
Sostiene il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la sua tesi, secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE non aveva adempiuto all’onere di ritirare lo stampo presso la stessa debitrice, è stata disattesa facendo leva sull’art. 14 del contratto di RAGIONE_SOCIALE in base al quale lo stampo andava consegnato ad indirizzo indicato dal creditore.
Di tale clausola non si era mai discusso in primo grado: è stata fatta valere solo in appello.
La ricorrente ha eccepito la tardività di tale eccezione, ossia della eccezione basata sul predetto articolo 14 del contratto, ma la Corte di Appello ha risposto sia che si trattava di mera difesa, sia che comunque il contratto era agli atti e che era dunque nel potere del giudice di esaminarne il contenuto.
Secondo la ricorrente invece questa ratio viola il divieto di nova in appello, poiché quella era una eccezione in senso stretto da farsi nel
primo grado e lo era in quanto faceva valere una clausola contenente un diritto potestativo: quello di risolvere il contratto.
2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 costituzione e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. , nonché omessa motivazione sotto il profilo dell’apparente e/o insufficiente motivazione, oltre che per contraddittorietà ed illogicità manifesta (motivazione perplessa).
La tesi è la seguente.
La motivazione sarebbe apparente e contraddittoria, poiché aderisce alla difesa, a sua volta contraddittoria, di RAGIONE_SOCIALE, la quale prima aveva sostenuto che il bene, venduto ad altra società, avrebbe dovuto essere ritirato presso il debitore, ossia presso il deposito della società fallita, e, successivamente, che non era più tenuta ad eseguire la prestazione di ritiro dello stampo che andava consegnato al creditore.
3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa ed errata applicazione dell’art. 1526 c.c., dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Secondo la ricorrente il RAGIONE_SOCIALE di cui qui si discute, che è stato risolto per inadempimento nel 2009 prima della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, ha natura traslativa, ma poiché è stato stipulato prima della legge del 2017 n. 124, alla vicenda risolutoria si applica l’articolo 1526 c.c. Inoltre, l’art. 14 del contratto, fatto valere dalla Corte di Appello, sarebbe nullo e la nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice, perché riconosce una facoltà aleatoria, nel senso che attribuisce al concedente il potere di chiedere la restituzione del bene ovunque esso si trovi e senza limiti di tempo.
4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione e degli artt. 93 e 103 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e successive modifiche).
La tesi è fondamentalmente questa.
Il titolo per la restituzione non è costituito dalla risoluzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE, bensì dal provvedimento emesso dal giudice delegato che riconosce quella restituzione.
Dunque, non potrebbe farsi applicazione della clausola (art. 14) del contratto di RAGIONE_SOCIALE, in quanto è lo stesso contratto di RAGIONE_SOCIALE a non doversi applicare. La Corte d’appello , secondo la ricorrente, avrebbe, dunque, errato nel non considerare che il creditore di un bene o di una somma di denaro, per far valere la sua posizione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, può azionare esclusivamente l’art. 93 legge fallimentare.
5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
La censura è la seguente: <>.
Sostiene, in particolare, che sono stati acquisiti agli atti di causa molteplici elementi probatori concernenti le dimensioni dello stampo, mai valutati dalla Corte d’appello, e che sono stati anche documentati i costi sostenuti per lo sgombero dei locali del RAGIONE_SOCIALE occupati dallo stampo, mai contestati da RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva provveduto alla vendita del bene lasciandolo nel locale di proprietà del RAGIONE_SOCIALE ed aveva sostenuto nel corso del giudizio che l’obbligo di ritiro del bene era stato ‘ceduto’ alla acquirente RAGIONE_SOCIALE
Assume, quindi, che ‹‹ La mancata ed omessa considerazione di tali elementi di prova ha comportato un totale travisamento della fattispecie fattuale pacifica tra le parti ›› .
6.- Con il sesto motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: mancata adeguata valutazione della prova documentale acquisita in causa e relativa e all’esistenza della procedura concorsuale in capo all’utilizzatore. Inoltre, si eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 della L.F. applicabile (R.D. 16.3.1942 n.267 e ssm -d.lgs 2/2006 e d. lgs 169/2007) in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 , e dunque violazione del principio della ‘ par condicio creditorum ‘ .
Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che RAGIONE_SOCIALE, non essendo terzo rispetto alla procedura fallimentare, ma creditore nei confronti della stessa, avrebbe dovuto soggiacere alla regola della par condicio creditorum . 7.- Con il settimo motivo si prospetta ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1208, 1214 e 1215 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: circa la dichiarata inefficacia dell’offerta per intimazione effettuata dalla procedura fallimentare ai fini della configurabilità della mora credendi . Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al mancato esame del comportamento di RAGIONE_SOCIALE contrario all’obbligo di correttezza, buona fede e collaborazione’ .
La tesi è la seguente.
Secondo la ricorrente la pronuncia gravata sarebbe comunque errata là dove afferma che, dovendosi applicare l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di RAGIONE_SOCIALE, in capo a RAGIONE_SOCIALE non fosse ravvisabile ‘ un obbligo del creditore, ma un mero onere di ricevere la prestazione di cui costituisce espressione, nella specie, l’onere di
indicare modo e luogo di consegna’. Se era onere del creditore (RAGIONE_SOCIALE) di indicare il luogo di consegna, non poteva configurarsi in capo al RAGIONE_SOCIALE un dovere di ‘intimare’ alla RAGIONE_SOCIALE l’indicazione del luogo e delle modalità di consegna del bene, essendo l’onere un peso imposto nell’interesse stesso del creditore . In altri termini: la mora si addice all’obbligo non già all’onere.
Aggiunge che, anche se si volesse ritenere applicabile il richiamato art. 14, la Corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di valutare la raccomandata inviata dal Curatore nel 2011, con la quale si chiedeva proprio tale tipo di informazioni, e di considerare il comportamento di RAGIONE_SOCIALE che non aveva provveduto ad indicare il luogo e le modalità di consegna del bene, ma si era limitata ad allegare di avere ceduto il bene a terzi e di non essere più legittimata a ricever lo. Inoltre, la Corte d’appe llo, nel valutare l’offerta formale, aveva trascurato che RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto un comportamento contrario ai principi di cooperazione, correttezza e buona fede, da solo sufficiente a far ritenere in mora la stessa RAGIONE_SOCIALE, considerata la lettera raccomandata del 2011 e le successive raccomandate inviate dal Curatore nel 2017.
8.- Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere trattato alla pubblica udienza, in ragione delle questioni di rilievo nomofilattico poste con il quarto ed il sesto motivo di censura, dovendosi chiarire se, in caso di risoluzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE e di successivo RAGIONE_SOCIALE dell’utilizzatore, conservi efficacia la clausola contenuta nel contratto di RAGIONE_SOCIALE che impone all’utilizzatore di restituire il bene locato a propria cura e spese nel modo e nel luogo indicato dallo stesso concedente e se tale obbligo debba essere in ogni caso adempiuto dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base del solo accoglimento della domanda di restituzione o se il credito vantato dalla concedente (restituzione del bene) debba essere preventivamente ammesso al passivo fallimentare e soggiacere alla regola della par condicio
creditorum; in ogni caso se la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la custodia del bene.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, il 10/10/2025.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME CONDELLO