Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10632 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 964 – 2022 R.G. proposto da:
CURATORE del fallimento del ‘RAGIONE_SOCIALE Chieti RAGIONE_SOCIALE ChietiRAGIONE_SOCIALE, in persona della dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Pescara, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
U NIVERSITA’ degli STUDI ‘G. DCOGNOME‘ di CHIETI -PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso il decreto del Tribunale di Chieti del 26.11/4.12.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Università degli Studi ‘INDIRIZZO‘ di Chieti Pescara domandava l’ammissione in chirografo per l’importo di euro 6.394.604,75 al passivo del fallimento del ‘ RAGIONE_SOCIALE Chieti RAGIONE_SOCIALE Chieti RAGIONE_SOCIALE , dichiarato dal Tribunale di Chieti con sentenza n. 36/2019.
Esponeva che trattavasi di somme erogate al ‘C.U.S.’ nel periodo 2004 2012, somme che per le quali i l ‘C.U.S.’ non aveva re so il rendiconto ed alla cui restituzione era senz’altro tenuto (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo , ‘in assenza di adeguata dimostrazione del credito’ (cfr. ricorso, pag. 3) .
L’Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’ proponeva opposizione.
Chiedeva l’ammissione per il minor quantum di euro 6.083.649,19, previo scomputo delle somme (euro 310.955,56) relative agli anni 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Resisteva il curatore del fallimento.
Deduceva che il credito ex adverso preteso era frutto di un mero calcolo aritmetico, consistito nel sottrarre dalle somme (euro 12.391.241,39) corrisposte al ‘C.U.S.’ negli anni 2004 – 2010 quelle effettivamente rendicontate (euro 6.307.592,20) , reputando altresì la differenza soggetta ad un non meglio precisato obbligo restitutorio (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduceva che i rapporti tra le parti erano regolati da una convenzione siglata in data 15.10.2004, in virtù della quale l ‘ ‘U niversità G. D’Annunzio’ aveva affidato al ‘C.U.S.’ la realizzazione delle attività finanziate con il contributo iscritto in bilancio al capitolo FS 1.02.27 (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduceva che era intervenuta tra le parti sentenza n. 436/2014 del T.A.R. Abruzzo, confermata dal Consiglio di Stato, sentenza con la quale era stata accolta la domanda restitutoria, formulata dall’ ‘Università G. D’Annunzio’ , per l’importo di euro 4.073.853,92 (cfr. ricorso, pag. 5) , importo per il quale la medesima ‘Università’ aveva già ottenut o l’ammissione al passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Deduceva dunque che dall’importo di euro 6.083.649,19 era da detrarre pur l’importo di euro 4.073.853,92 (cfr. ricorso, pagg. 5 -6) .
Deduceva inoltre che l’azionata pretesa non era stata dimostrata, siccome non tutti gli importi erogati erano soggetti ad obbligo di rendicontazione da parte del ‘C.U.S.’ (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduceva quindi che la sottrazione dall’importo (euro 6.563.711,02) erogato dall’ ‘Università G. D’Annunzio’ negli anni 2004 2010, per servizi soggetti ex contractu a rendicontazione, dell’i mporto rendicontato (euro 6.307.592,20) , lasciava sussistere una minore differenza di euro 256.118,82 .
Con decreto del 26.11.2021 il Tribunale di Chieti rigettava l’ opposizione e compensava le spese di lite.
Evidenziava il tribunale che i l ‘C.U.S.’ era senz’altro obbligato alla rendicontazione con riferimento a tutte le somme ricevute dall’ ‘Università G. D’Annunzio’, in quanto l a medesima ‘U niversità ‘ , ente di diritto pubblico siccome università statale, era assoggettata alle leggi sulla responsabilità amministrativa-contabile (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava poi che l’ ‘Università G. D’Annunzio’ aveva specificato che aveva invocato l’ammissione al passivo con riferimento unicamente alle somme erogate -in forza della convenzione del 2004 – e non rendicontate nel periodo 2004/2010, siccome per le somme relative al periodo residuo aveva già
conseguito l’ammissione al passivo in forza della sentenza del T.A.R. n. 436/2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 2).
Evidenziava dunque che l’ ‘Università G. D’Annunzio’ aveva addotto e tale circostanza non era stata contestata – che gli importi versati dal 2004 al 2010 al ‘C.U.S. Chieti’ in forza della convenzione del 2004 erano pari ad euro 12.391.241,39.
Evidenziava quindi che da tal ultimo importo era da detrarre la somma rendicontata, pari ad euro 6.307.592,20, per gli anni 2004 -2010, sicché residuava quale importo ancora dovuto la somma di euro 6.083.649,19, per la quale era da disporre l’ammissione al passivo in chirografo.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il curatore del fallimento del ‘ RAGIONE_SOCIALE Chieti –RAGIONE_SOCIALE Chieti ‘ ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
L’Università degli Studi ‘INDIRIZZO‘ di Chieti Pescara non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. il difetto di giurisdizione.
Deduce che ha errato il Tribunale di Chieti a respingere la propria eccezione per cui unicamente il contributo ann uo di cui all’art. 2 della convenzione siglata in data 15.10.2004 fosse soggetto a rendicontazione e a ritenere che il ‘C.U.S. Chieti ‘ fosse obbligato alla rendicontazione con riferimento a tutte le somme ricevute dall’ ‘Università’ (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce che in tal guisa il tribunale ha opinato come se la convenzione intercorsa tra le parti fosse inefficace ovvero che in tal guisa l’impugnato dictum ‘presuppone (…) una implicita pronuncia di risoluzione (…) per inadempimento imputabile al CUS Chieti’ (così ricorso, pag. 8) .
Deduce tuttavia che la pronuncia presupposta, in quanto concernente un accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, 1° co., lett. a), c.p.a., così come ha ritenuto il T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 154/2018, confermata dal Consiglio di Stato e dunque passata in giudicato (cfr. ricorso, pag. 8) , che ha opinato per la validità della convenzione intercorsa tra le parti in data 15.10.2004 e per l’i nsussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte del ‘RAGIONE_SOCIALE Chieti’ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Con il secondo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1419, 2° co., 1372 e 2033 cod. civ.
Deduce che il Tribunale di Chieti ha errato a rilevare, per giunta in assenza di specifica domanda dell’ ‘Università G. D’Annunzio’, implicitamente la nullità della convenzione in data 15.10.2004 limitatamente alla parte in cui l’obbligo di rendicontazione è circoscritto al solo contributo di cui all’art. 2 della medesima convenzione, a sostituire la clausola nulla con imprecisate norme di carattere imperativo, contemplanti un obbligo generalizzato di rendicontazione, a riscontrare l’intervenuta risoluzione, per inadempimento, della convenzione e ad opinare per la sussistenza di un obbligo restitutorio per indebito oggettivo (cfr. ricorso, pag. 12) .
Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per violazione o falsa
applicazione de ll’art. 135, u.c., cod. proc. civ. e dell’art. 99, 11° co., l.fall.; il vizio di motivazione apparente, perplessa ed oggettivamente incomprensibile.
Deduce che la motivazione dell’impugnato decreto è incongrua, non consente il riscontro dell’ iter logico seguito ed è inficiata da gravi anomalie (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce che il tribunale non ha esplicitato quale incidenza gli imprecisati obblighi di legge hanno avuto sull’impianto della convenzione in data 15.10.2004 (cfr. ricorso, pag. 15) .
I motivi di ricorso sono senz’altro connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione vanno rigettati.
Non può non darsi atto, previamente, che gli esperiti motivi di impugnazione, in spregio ai requisiti di cui al n. 4 e al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ., difettano di specificità e di ‘ autosufficienza ‘ rispetto al testo della convenzione in data 15.10.2004 (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469 (Rv. 65648801)) .
E, ben vero, l’anzidetto difetto riveste significativa valenza, giacché il ricorrente ha incardinato le sue doglianze sull’ assunto per cui ‘solo il contributo annuo previsto all’art. 2 dell a ridetta convenzione fosse soggetto a rendicontazione’ (così ricorso, pag. 7) .
In ogni caso, al di là del surriferito difetto, il Tribunale di Chieti ha opinato -lo si è detto – nel senso che la convenzione in data 15.10.2004, in dipendenza della veste pubblica del soggetto, l’ ‘Università G. D’Annunzio’, che ha atteso all’erogazione di somme in favore del ‘C.U.S. di Chieti’, implicasse un obbligo di rendicontazione ad ampio spettro, in senso lato.
Propriamente, il tribunale ha fatto luogo ad una ben precisa opzione ermeneutica, sorretta da motivazione senza dubbio concisa, nondimeno congrua ed ineccepibile – immune da qualsivoglia forma di ‘ anomalia motivazionale ‘ rilevante alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014 – opzione che, si badi, non ha indotto il giudice a quo a negare validità ed efficacia alla convenzione del 15.10.2004 ( l’interpretazione del contratto si risolve in una indagine ‘ di fatto ‘ riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. oppure per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del l’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.: cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745) .
In questi termini, che valgono di per sé a qualificare come del tutto ingiustificato il denunciato -con il terzo mezzo deficit motivazionale, l’assunto del ricorrente , secondo cui l’impugnato decreto ‘presuppone logicamente e giuridicamente proprio una situazione (…) caratterizzata da inefficacia della convenzione’ (così ricorso, pag. 8) , assunto cui il medesimo curatore ha ancorato il prefigurato -con il primo mezzo – difetto di giurisdizione, risulta del tutto avulso, del tutto astratto dalla ‘ ratio decidendi ‘, dalla ‘sostanza’ della decisione.
Negli esposti termini, altresì, non possono che formularsi i seguenti rilievi. In primo luogo, non vi è ragione alcuna ché si prospetti il prefigurato difetto di giurisdizione (correlato all’asserita presupposta implicita pronuncia di risoluzione) .
Cosicché neppure vengono in evidenza le prerogative ex art. 374, 1° co., cod. proc. civ. delle sezioni unite.
E ciò viepiù che, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all ‘ art. 133, 1° co., lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) (ossia in tema di ‘formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni’) , laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono ‘ a valle ‘ rispetto alla conclusione dell ‘ accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell ‘ accordo né l ‘ esercizio dei poteri autoritativi che l ‘ accordo stesso sostituisce. (cfr. Cass. sez. un. 24.6.2022, n. 20464 (Rv. 665039-01)) .
In secondo luogo, la doglianza veicolata dal secondo mezzo -per giunta in forme ipotetiche (‘impone (…) di utilizzare il condizionale’: così ricorso, pag. 12) – per cui il Tribunale di Chieti avrebbe errato a rilevare implicitamente la nullità della convenzione, l’inadempimento risolutorio della convenzione , analogamente non si correla, non si confronta con la ‘ ratio decidendi ‘ .
Da ultimo, non può non rimarcarsi che il ricorrente si è limitato ad addurre del tutto genericamente che il tribunale non ha compiuto ‘alcun approfondimento sulla integrazione del contratto’ (cfr. ricorso, pag. 15) .
Nondimeno, in tal guisa ed al riguardo, sovviene l’insegnamento delle sezioni unite a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ . -è sostanzialmente il caso della testé riferita doglianza -di indicare, a pena d ‘ inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto
espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745) .
15. L’ ‘Università G. D’Annunzio’ è rimasta intimata. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.
16. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte