Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19274 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accertato il diritto di NOME COGNOME a partecipare alle procedure di mobilità indette per i dirigenti di II fascia RAGIONE_SOCIALE‘Area I in data 5.11.2015, 13.4.2016, 16.6.2016 e 5.7.2016, aveva dichiarato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del medesimo dalla partecipazione a tali procedure, aveva ordinato all’Amministrazione convenuta di assegnare al COGNOME l’incarico relativo al Servizio RAGIONE_SOCIALE Pensioni e Previdenza Direttore di Divisione presso la RAGIONE_SOCIALE di cui all’esito mobilità ordinaria dei dirigenti di II fascia RAGIONE_SOCIALE‘Area I RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Civile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 5.11.2015 dd. 11.1.2016, ed aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore del COGNOME, nella misura di € 5.030,00.
La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello ed ha escluso la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 cod. proc. civ.
Ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente effettuato la distinzione tra la qualifica dirigenziale ed il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale ed ha rilevato che il RAGIONE_SOCIALE aveva dato corso ai bandi (ai quali il COGNOME aveva vanamente partecipato) secondo quanto predisposto dai decreti ministeriali del 5.8.2003, del 12.7.2011 e del 14.7.2015, mai contestati dal RAGIONE_SOCIALE.
Ha disatteso le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante, secondo cui l’art. 34 del CCNL dirigenti (che richiama l’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001), prevede con portata generale e precettiva l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella prima sede di assegnazione; ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’inconciliabilità RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale, ricompreso tra i tre ed i cinque anni, e l’obbligo di permanenza quinquennale nella prima sede di assegnazione previsto dall’art. 35, comma 5 bis, d. lgs. n.
165/2001 ed ha evidenziato che tale disposizione si riferisce alle ‘procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e ss. Del d. lgs. n. 165/2001’, che non riguardano gli incarichi dirigenziali.
Ha pertanto ritenuto che l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 del CCNL sia del tutto diverso da quello relativo alla procedura di conferimento di incarico dirigenziale di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, a cui sono riconducibili i bandi destinati all’affidamento degli incarichi dirigenziali.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, assistito da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione ed errata interpretazione o applicazione, nonché inosservanza degli artt. 19, 21, 23, 28 e 35 (ed in particolare del comma 5/bis) d. lgs. n. 165/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2103 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale prevista dall’art. 19 del d. lgs. n. 165/2001 con il vincolo quinquennale di permanenza nella sede previsto dall’art. 35, comma 5/bis, del d. lgs. n. 165/2001.
Addebita alla Corte territoriale di avere confuso il rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, a tempo indeterminato, con i successivi incarichi dirigenziali in concreto conferiti, a tempo determinato.
Argomenta che il rapporto di lavoro del dirigente può sussistere e permanere anche senza uno specifico incarico dirigenziale e che pertanto l’art. 35 comma 5 bis può trovare attuazione anche per i dirigenti, a prescindere dalla mancanza di un’analoga previsione nell’art. 28 del d. lgs. n. 165/2001; evidenzia che nella vigenza del vincolo di sede quinquennale, al dirigente di prima nomina può essere conferito, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa medesima sede di servizio, un incarico dirigenziale di durata quinquennale o può essergli rinnovato un incarico di durata inferiore, e che una volta decorso il periodo vincolato, il dirigente può essere trasferito ad altra sede con l’attribuzione di un nuovo e diverso incarico
dirigenziale anche utilizzando l’istituto RAGIONE_SOCIALEa risoluzione consensuale del rapporto.
Aggiunge che lo ius variandi di cui all’art. 2103 cod. civ. attiene alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe mansioni, e non alla sede di servizio.
Evidenzia che l’art. 5, comma 5 bis, d. lgs. n. 165/2001 si applica in modo generale ai vincitori dei concorsi e non prevede un’esplicita esclusione del personale di livello dirigenziale; sostiene che diversamente argomentando, ogni dirigente neo assunto potrebbe fare domanda di mobilità poco tempo dopo l’assunzione nella prima sede di servizio.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 4 CCNL dirigenti 2002-2005 dd. 21.4.2006 e 29 CCNL dirigenti 2006-2007 dd. 12.12.2010, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la disposizione contenuta nell’art. 34, comma 4, del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigenti resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 d. lgs. n. 165/2001, è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010.
Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi in ordine all’esplicita eccezione formulata dall’Amministrazione nel giudizio di primo grado, e ribadita nel giudizio di appello.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si limita a prospettare la possibilità del rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale in altro ufficio RAGIONE_SOCIALEa stessa sede di servizio, nonché la prassi consolidata RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di conferire un incarico quinquennale coincidente col termine previsto dall’art. 35, comma 5 bis, ma non si confronta in alcun modo con la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata secondo cui la proroga RAGIONE_SOCIALE‘incarico rientra nella discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Inoltre la censura sollecita un giudizio di merito sulla base dei decreti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 30.3.2004 e del 12 luglio 2011 e di una prassi (peraltro non menzionati dalla sentenza impugnata).
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Non sussiste l’omessa pronuncia, avendo la sentenza impugnata affermato che l’art. 34 d. lgs. n. 165/2001 si riferisce alle procedure di mobilità, e non riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali.
La censura, nel sostenere che l’art. 34, comma 4, del CCNL 21.4.2006, secondo cui per i dirigenti resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 d. lgs. n. 165/2001, è stata confermata dall’art. 29 del CCNL dirigenti dd. 12.2.2010, non si confronta con tale statuizione.
Va inoltre osservato che l’art. 35 riguarda l’assunzione presso la prima sede di servizio, e non il conferimento di incarichi dirigenziali presso altre sedi.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per una pronuncia ex art. 96, cod. proc. civ., dovendo rammentarsi che la proposizione di un ricorso per cassazione infondato o meramente dilatorio non può produrre il danno processuale previsto da tale norma, atteso ch e la parte avversaria non è costretta ad attendere l’esito del giudizio di impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una RAGIONE_SOCIALEe particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata (Cass. n. 18079/2019).
Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 – quater d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa