Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28195/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE LODI n. 11075/2020 depositato il 13/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 13.10.2020 il Tribunale di Lodi ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di € 19.032,00 – di cui 15.600,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ, ed € 3.243,00 in chirografo -richiesto a titolo di compenso maturato per lo svolgimento dell’attività di sindaco effettivo della società fallita.
Il Tribunale di Lodi ha accolto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, per non avere il collegio sindacale assolto regolarmente al proprio obbligo di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in ordine al bilancio di esercizio, omettendo la tempestiva segnalazione di situazioni che avrebbero imposto la riduzione del capitale sociale per perdite. In particolare, benché il bilancio chiuso al 31.12.2012 riportasse una perdita significativa che determinava un patrimonio netto negativo per € 751.803,00, alcun rilievo era stata effettuato dall’organo di controllo prima del 22.7.2014 nonostante che già il 26.9.2013 i soci avessero deliberato di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale. Analogo omesso controllo veniva perpetrato nell’anno 2014, non avendo i sindaci rilevato che il bilancio non era veritiero, dato che non emergeva un patrimonio netto negativo per € 93.817,00.
Il Collegio sindacale, infine, non aveva rappresentato all’amministratore, pur avendone la possibilità sin dall’esercizio 2011, la necessità di operare una congrua svalutazione del valore della partecipazione di RAGIONE_SOCIALE (in carenza di liquidità) e del credito vantato nei confronti della predetta società.
Avverso il già menzionato decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo ad un unico articolato motivo.
La curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 6° Cost., e 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ.
Espone, preliminarmente, il ricorrente che se alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state tempestivamente avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte, che dai difensori, il giudice non può limitarsi all’adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, venendo meno, altrimenti, all’obbligo di motivazione sullo stesso incombente.
Nel caso di specie, nonostante il CTP del ricorrente avesse (nella fase della presentazione delle osservazioni alla bozza di CTU) mosso alla relazione dell’ausiliario del giudice critiche approfondite e pertinenti, insistendo nella richiesta di rinnovazione della CTU (reiterata nelle conclusioni rassegnate all’udienza del 14.2.2020), il giudice di primo grado, non spendendo alcuna parola in merito a tale richiesta, si era limitato a richiamare le risultanze della CTU, ritenuta motivata ed attendibile, senza spiegare le ragioni di siffatto giudizio, pur in presenza delle osservazioni tempestivamente avanzate dal proprio CTP, con le quali il ricorrente aveva lamentato che l’analisi del CTU era stata effettuata secondo un giudizio ex post, e non ex ante, e per di più senza distinguere tra le funzioni attribuite al COGNOME quale componente del collegio sindacale e quelle svolte come revisore legale.
Ad avviso del ricorrente, quindi, il percorso argomentativo del giudice di primo grado è totalmente mancante, avendo lo stesso
‘validato in blocco’ l’operato del CTU senza illustrare le ragioni per cui l’elaborato peritale doveva considerarsi motivato ed attendibile.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr., recentemente, Cass. n. 33742/2022; conf. Cass. n. 1815/2015; Cass. n. 282/2009) quello secondo cui ‘ il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive’.
Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione del ricorrente (vedi pag. 7 secondo e penultimo capoverso, pag. 8 secondo capoverso, pag. 11, penultimo capoverso, del ricorso per cassazione) emerge che il consulente tecnico d’ufficio aveva effettivamente replicato alle osservazioni del proprio consulente di parte, tanto è vero che il COGNOME critica tali repliche, ritenendole non congruenti e frutto di un atteggiamento aprioristicamente negativo della CTU rispetto all’operato del collegio sindacale. Non vi è dubbio quindi che il Tribunale di Lodi, nell’aderire alla relazione del CTU, che aveva, a sua volta, tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del consulente di parte del sindaco, abbia esaurito l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo il giudice, in siffatta eventualità, necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che devono ritenersi implicitamente disattese in quanto incompatibili con la sua impostazione.
Né, peraltro, in questa sede di legittimità, la Corte può esaminare il merito delle critiche svolte dal ricorrente alle repliche del CTU, non essendo giudice del fatto (se non per le questioni processuali).
Infine, il ricorrente non può dolersi né della mancata rinnovazione della CTU da parte del giudice di merito, né che lo stesso giudice si sia soffermato su tale richiesta nel decreto impugnato. In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 22799/2017; conf. Cass. n. 17693/2013; Cass. n. 20227/2010) ha reiteratamente affermato che ‘ in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto’.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16.1.2024