Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2568/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AZIENDA SANITARIA RAGIONE_SOCIALE ROMA INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
nonchè contro
REGIONE LAZIO
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4448/2021 depositata il 17/6/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Fondazione Santa Lucia RAGIONE_SOCIALE -istituto operante in conven zionamento/accreditamento nell’ambito del SSN e a favore di Regione Lazio tramite Azienda Usl Roma C – conveniva nel 2007 davanti al Tribunale di Roma Regione Lazio e Azienda Usl Roma C perché, dichiarati nulli o risolti per grave inadempimento o comunque non opponibili l ‘ac cordo del 6 marzo 2000 tra essa e Regione Lazio e l’accordo del 16 maggio 2002 tra essa e Azienda Usl Roma C, le convenute fossero condannate, in solido o ciascuna per quanto dovuto, a corrisponderle la somma di euro 3.215.845,63, oltre interessi, per prestazioni dal 1995 al 1999 e la somma di euro 19.169.198,82 – ridotta a euro 6.006.423,83 – oltre interessi per prestazioni dall’aprile 2004 al luglio 2007.
Regione Lazio rimaneva contumace; si costituiva l’altra convenuta affermando che i suddetti accordi erano validi e sostenendo di avere pagato più del dovuto nel periodo dal 1995 al 1999, proponendo domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di euro 14.515.422,95 nonché della somma – pagata in eccedenza alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE – di euro 2.831.702,19.
Il Tribunale, disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 14108/2015 rigettava per difetto di legittimazione passiva le domande nei confronti della regione, accertava la validità degli accordi transattivi e, accogliendo la domanda riconvenzionale, compensava i reciproci crediti e condannav a l’attrice a pagare all’Azienda Usl la somma di euro 12.157.892,28 oltre interessi come in motivazione.
Fondazione Santa Lucia proponeva appello, sulla base di cinque motivi, i primi due in sostanza rivolti contro l’utilizzabilità dei due accordi, il terzo attinente alla situazione contabile per il periodo 1995-2000, il quarto alla situazione contabile per il periodo 20042007 e il quinto concernente la legittimazione passiva della regione. Per quanto qui interessa, come seconde conclusioni in via subordinata, chiedeva di accertare che il credito della Azienda Usl per il periodo 1995-2000 ammontasse ad euro 1.322.824 per le ragioni esposte nel terzo motivo, riducendo la condanna derivata dalla domanda riconvenzionale della Azienda Usl stessa.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 457/2020, rigettava il primo, il secondo e il quarto motivo d’appello, rimettendo in istruttoria per un supplemento della consulenza tecnica d’ufficio in ordine al terzo motivo. Svolto il supplemento, con sentenza definitiva n. 4448/2021, in parziale riforma condannava l’appellante a corrispondere all’attuale Asl Roma 2 la somma di euro 9.215.366, confermando il resto.
Fondazione Santa Lucia ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, da cui si difende con controricorso Asl Roma; la regione invece non si difende.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.
Si richiama il terzo motivo d’appello, la cui ‘Terza doglianza’ lamenta che alla ricorrente non può essere imputato e addebitato ‘un eventuale erroneo pagamento’ alla cessionaria RAGIONE_SOCIALE (ricorso, pagine 14-15): doglianza rigettata dalla corte territoriale affermando che non rileverebbe la previsione o meno di manleva a favore dell’Asl su gli eventuali pagamenti di questa ai cessionari ‘in quanto comunque detto pagamento contribuiva a superare il limite di spesa convenuto’ (sentenza, pagina 3); e la corte rileva altresì ‘il totale dei versamenti e delle cessioni nelle quali va compreso … anche il pagamento a SIFIN di £ 9.606.162.00 ( sic ), essendo … irrilevante ai fini del computo del tetto di spesa riconosciuto che il pagamento fosse avvenuto direttamente al creditore o ad un cessionario’ (sentenza, pagina 2).
Il giudice d’appello non avrebbe quindi distinto tra i versamenti dell’Asl alla ricorrente e i pagamenti al cessionario. ‘Alla luce delle specifiche pattuizioni’ e applicando la normativa ermeneutica, ‘le stesse parti hanno inteso ricomprendere detti eventuali pagamenti in favore dei cessionari ai fini del computo dei limiti di spesa convenuti e prevederne la relativa ripetibilità con la pattuizione di un’espressa manleva in favore dell’Asl con riferimento … agli anni 1999 e 2000’ -qui si invoca l’articolo 3 dell’accordo del 2002 -, non comprendendosi il 1998.
Si argomenta sugli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e sui relativi ‘principi giurisprudenziali’ (ricorso, pagine 17 -19) per richiamare poi il testo dell’accordo del 2002 (ricorso, pagine 19 -20) allo scopo di negare l’irrilevanza della previsione o no di manleva: questa sarebbe prevista solo per gli anni 1999-2000. La corte territoriale violerebbe i canoni interpretativi, ponendosi in palese contrasto con gli articoli suddetti, in quanto, ‘riconosciuta la validità degli accordi tassativi’ stipulati, ‘avrebbe dovuto interpretarli’ secondo tali canoni, il che non avrebbe fatto.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
La Corte d’appello, pur affermando che ‘la terza e la quarta doglianza possono essere congiuntamente esaminate’ (sentenza, pagina 2), ometterebbe del tutto di motivare il disattendimento della quarta doglianza e quindi ‘di non riconoscere il diritto della Fondazione ad escludere dalla ripetizione in favore dell’Asl … euro 2.237.491,12’, cioè il 50% degli interessi fatturati di cui all’accordo del 2000.
Si riporta il relativo motivo d’appello (ricorso, pagine 24 -25) e si sostiene che l’esame della doglianza sarebbe stato omesso, e che la corte territoriale ‘non specifica quali siano le ragioni poste a fondamento della decisione’, per quel che emerge ‘al par. 4, pagine 2 e 3, della Sentenza’.
Si richiama giurisprudenza sul vizio di omessa/apparente motivazione e si conclude ampiamente spiegando ‘per mero scrupolo difensivo’ (ricorso, pagina 29) perché il quarto motivo non avrebbe dovuto essere accolto.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Assorbente, vista l’unitarietà del vaglio dichiarata dalla stessa corte territoriale (sentenza, pagina 2: ‘La terza e la quarta doglianza possono essere congiuntamente esaminate’), è il rilievo che il giudice d’appello non offre una reale motivazione, come specificamente lamenta il secondo motivo, il quale investe però anche il primo per la stretta correlazione: dalla scarna illustrazione della decisione della corte territoriale sulla terza e sulla quarta doglianza (sentenza, pagine 2-3) in effetti non è possibile evincere chiaramente le ragioni della decisione stessa, bensì si rinvengono
soltanto asserti o comunque principi di spiegazione che non si completano e restano pertanto a livello di mero asserto.
Con il la ricorrente terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c. ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e, in subordine, nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia ‘erroneamente ritenuto applicabile agli interessi riconosciuti in favore della Fondazione … dal 6 marzo al 28 giugno 2002 una riduzione del 50%, nonostante le parti avessero espressamente pattuito detta riduzione per i soli <>’, violando i canoni ermeneutici (ricorso, pagine 34-38). In subordine, e quindi con il quarto motivo, si afferma che ‘il medesimo capo’ della sentenza patisce una ‘motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria, perplessa e incomprensibile’, in violazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. (ricorso, pagine 38-41).
Assorbente, oltre ad essere logicamente prioritario nel vaglio perché denuncia l’incomprensibilità motivazionale della decisione in parte qua , è peraltro la censura mossa con il quarto motivo: la sentenza, effettivamente, come già si è osservato per la parte relativa al primo e al secondo motivo, è invero del tutto apodittica, non evincendosi il percorso decisionale seguito dalla corte di merito, emblematico in tale quadro appalesandosi il lapsus calami per cui dapprima si afferma ‘Il quinto motivo di doglianza è fondato’ , per poi dopo poche righe concludersi che ‘Il quinto motivo di appello è assorbito’ -.
Il quarto motivo dunque va accolto, con assorbimento del terzo motivo.
6.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo consegue -rigettato il 4° e assorbito il 3°l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla
Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a