SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4767 2025 – N. R.G. 00000770 2021 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 770/2021 vertente
TRA
COGNOME
C.F.
COGNOME
Appellati – in qualità di eredi di
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell’udienza del 28 maggio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza n. 14/2021 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha accolto la domanda del e, per l’effetto, ha accertato e dichiarato il diritto di usufrutto in capo a sull’immobile sito in Sora (FR), INDIRIZZO, costituito dall’appartamento al secondo piano distinto con il numero interno sette della scala B, composto da tre vani ed accessori, compreso un piccolo ripostiglio nel sottotetto, contraddistinto con il numero 3/B, confinante con vano scala, proprietà , proprietà salvo altri, censito in catasto dei fabbricati di Sora al foglio 38 mappale 831 sub 8, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 4, acquistato con atto di compravendita per Notaio Rep. n° 31343 del 24.10.2006; ha ordinato alla nuda proprietaria di rilasciare il suddetto
, (C.F.:
, (C.F.:
),
C.F.
E
C.F.
,
,
con l’avv. NOME
Appellante
, (C.F.:
(C.F.:
,
C.F.
, (C.F.:
C.F.
, difesi dall’avv. COGNOME
immobile, libero da persone e/o cose in favore dell’usufruttuario; ha condannato la convenuta a risarcire dei danni dallo stesso subiti a causa dell’impossibilità di godere dell’immobile dall’08.05.2007, data di occupazione dell’appartamento, fino all’effettivo rilascio, danni che si sono liquidati in €. 51.738,49 per il periodo dall’ 8.05.2007 fino al 07.05.2018, oltre ad €. 340,00 per ogni mese successivo dal 07.05.2018 fino all’effettivo rilascio dell’immobile, come accertati nella CTU, cui ha rinviato per l’eventuale integrazione extra -testuale (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066); ha compensato integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; ha posto definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
2.I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: ‘ La domanda, al vaglio della documentazione acquisita e della istruttoria espletata, è fondata e viene, pertanto, accolta per quanto in motivazione.
E invero, posto in punto di fatto e di svolgimento del processo che: -con atto di citazione notificato in data 20.10.2015 ha convenuto in giudizio
sulla premessa che: Rep. n° 31343 del 24.10.2006 (cfr. doc. n° 1 del fascicolo di parte attrice), ebbe ad acquistare il diritto di usufrutto sul seguente
‘con atto di compravendita per Notaio immobile sito in Sora:
“porzione di fabbricato urbano alla INDIRIZZO, costituita dall’appartamento al secondo piano distinto con il numero interno sette della scala B, composto da tre vani ed accessori, compreso un piccolo ripostiglio nel sottotetto, contraddistinto con il numero 3/B, confinante con vano scala, proprietà , proprietà salvo altri, censito in catasto dei fabbricati di Sora al foglio 38 mappale 831 sub 8 z.c. 1 cat. A/2 cl. 2 vani 4…’; mentre con il medesimo atto la nuda proprietà veniva acquistata dalla convenuta Ha aggiunto che successivamente al suddetto acquisto e precisamente dall’08.05.2007 (cfr. doc. n° 2 del fascicolo di parte attrice) la Sig.ra che fino a quel momento viveva nella stessa abitazione di in Isola del Liri, trasferiva la propria residenza nel suddetto appartamento ed iniziava a vivere nello stesso pur essendo titolare della sola nuda proprietà.
Ha precisato che, dopo reiterate richieste verbali risultate senza esito, a mezzo raccomandata a.r. del sottoscritto legale datata 15.05.2012 (cfr. doc. n° 3 del fascicolo di parte attrice), contestava formalmente a che il suo comportamento costituiva violazione del diritto di usufrutto a lui spettante e, nel comunicare la sua intenzione di esercitare tale diritto, invitava e diffidava la stessa a rilasciare immediatamente l’appartamento in questione libero da persone e cose, ma tale diffida rimaneva priva di riscontro.
Ha affermato che, con successiva raccomandata a.r. datata 27.07.2015 (cfr. doc. n° 4 del fascicolo di parte attrice), reiterava la diffida a a rilasciare l’immobile in favore di esso usufruttuario, in quanto detenuto senza titolo ma a riscontro di tale missiva la con raccomandata a.r. a firma dell’Avv. NOME COGNOME datata 18.08.2015 deducendo l’esistenza di presunti accordi verbali con lo stesso per l’utilizzo dell’immobile ed asserendo di vantare crediti nei suoi confronti, per cui lo invitava a rinunciare al diritto di
(cfr. doc. n° 5 del fascicolo di parte attrice), contestava le richieste formulate dal usufrutto.
Ai fini della procedibilità dell’azione ha precisato di aver avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ma lo stesso si era concluso con ‘verbale di incontro informativo negativo per assenza di parte chiamata’ (cfr. doc. n° 10 del fascicolo di part e attrice).
Ha concluso chiedendo all’adìto Tribunale di
‘…A) accertare e dichiarare il diritto di usufrutto in capo a sull’immobile sito in Sora (FR) INDIRIZZO, costituito dall’appartamento al secondo piano distinto con il numero interno sette della scala B, composto da tre vani ed accessori, compreso un
piccolo ripostiglio nel sottotetto, contraddistinto con il numero 3/B, confinante con vano scala, proprietà , proprietà salvo altri, censito in catasto dei fabbricati di Sora al foglio 38 mappale 831 sub 8, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 2, vani 4;
B) per l’effetto ordinare alla nuda proprietaria di rilasciare il suddetto immobile, libero da persone e/o cose in favore dell’usufruttuario;
C) con contestuale condanna della convenuta a risarcire in favore di i danni dallo stesso subiti e subendi a causa dell’impossibilità di godere dell’immobile dall’08.05.2007, data di occupazione dell’appartamento fino all’effettivo rilascio, danni che si quantificano in € 350,00 per ogni mese pari al valore locativo dell’immobile e, in ogni caso nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di idonea CTU di cui sin da ora si chiede l’ammissione. Con ogni conseguente ed opportuno provvedimento e con vittoria di spese e competenze professionali’ (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale depositata in Cancelleria l’08.02.2016, ha contestato il contenuto dell’atto di citazione affermando che ‘…nel caso di specie si è di fronte ad una avve nuta cessione in comodato immobiliare risalente al 2007 e a vita dell’immobile….’ che sarebbe stata effettuata da in suo favore; ha aggiunto di aver ristrutturato l’appartamento sostenendo le relative spese e di aver pagato le tasse comunali e statali, nonché le spese di condominio.
Quindi, ha concluso chiedendo, anche in via riconvenzionale,
‘1) rigettare la domanda attorea e dichiarare l’avvenuto comodato immobiliare a vita a partire dal 08/05/2007 tra l’usufruttuario, attuale attore, a favore della titolare della nuda proprietà, attuale convenuta;
in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, stabilire che l’attore è tenuto al rimborso di tutte le spese effettuate per ordinaria e straordinaria manutenzione e migliorie, nonché le somme per la gestione dell’immobile dal 08/05/2007 ad oggi;
condannare la parte attrice al pagamento del compenso professionale’ (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Concessi i termini richiesti ex art. 183 co. 6° c.p.c., disposta CTU estimativa a parziale modifica del precedente provvedimento di ammissione dei mezzi istruttori, precisate le conclusioni, la causa viene ora per la decisione, previo concesso termine per il deposito di comparse conclusionali.
Ciò posto in punto di fatto e di svolgimento del processo, va rilevato in punto di diritto quanto segue. ‘
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: ‘ Preliminarmente, si ritengono fondate le eccezioni sollevate dall’attore di inammissibilità ed improcedibilità sia della domanda di accertamento e declaratoria relativa al dedotto comodato immobiliare a vita a partire dall’08/05/2007 tra l’usufruttuario e la nuda proprietaria, sia della richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la manutenzione e la gestione dell’immobile, trattandosi di domande riconvenzionali tardivamente pr oposte, sulle quali l’attore ha dichiarato di non accettare il contraddittorio (v. verbale d’udienza del 14.03.2016 e successiva memoria istruttoria n. 1 di parte attrice).
Ciò in quanto la prima udienza del presente giudizio era fissata per la data 10.02.2016 e con ordinanza del 02.02.2016 rinviata al 14.03.2016 per impedimento del Giudice, per cui, non essendo stato emesso decreto ex art. 168 bis co. 5° c.p.c. di differimento della prima udienza di comparizione, la convenuta aveva l’onere di costituirsi almeno 20 giorni prima del 10.02.2016, ovvero entro il 21.01.2016, se intendeva proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ai sensi dell’art. 166 e 167 c.p.c..
Nel merito, dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa emerge la piena fondatezza della domanda di accertamento in capo a del diritto di usufrutto sull’immobile sito in Sora (FR) INDIRIZZO acquistato con atto di compravendita per Notaio Rep. n° 31343 del 24.10.2006 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
Per inverso, la tesi sostenuta dalla he ‘…nel caso di specie si è di fronte ad una avvenuta cessione in comodato immobiliare risalente al 2007 e a vita dell’immobile…’, è inammissibile poiché trattasi di eccezione e/o domanda riconvenzionale tardivamente proposta, come innanzi detto.
La illegittima occupazione dell’appartamento rende fondata sia la domanda spiegata dall’attore diretta a conseguire l’immediata liberazione dell’immobile, sia la domanda diretta a conseguire il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’impossibilità di godere dell’immobile dall’08.05.2007, data di occupazione dell’appartamento -pacifica tra le parti- fino all’effettivo rilascio.
Tale danno, secondo costante giurisprudenza, è da considerarsi ‘in re ipsa’, atteso che: ‘in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui il danno per il proprietario del cespite è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del soggetto usurpato ed alla impossibilità per quest’ultimo di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso. La liquidazione del danno ben può essere in tal caso operata dal Giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, qual’è il valore locativo del bene usurpato’ (cfr. ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 09.04.2013, n. 8751; Cass. Civ. Sezione III, 16.04.2013, n. 9137).
Inoltre, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze della CTU, risulta accertato il valore di locazione dell’appartamento oggetto di causa per ciascun anno a far data dall’08.05.2007, quantificarl o dal CTU in €. 51.738,49 per il periodo dall’08.05.2007 fino al 07.05.2018, oltre ad €. 340,00 per ogni mese successivo al 07.05.2018 fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
In definitiva, dagli atti di causa e dalla stessa CTU -che, come costantemente affermato dalla 4 Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l’eventuale integrazione extra -testuale (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066) – la domanda risulta fondata e viene accolta come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già liquidate con separato provvedimento, posto che ‘la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l’articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva zione»’ (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l’orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene ‘opportuno disporre la c ompensazione per la natura della controversia, i rapporti di parentela acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un’ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali’ (v. sentenza del 15/02/2016, n. 217).
Tanto, tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il gi udice possa non di meno
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell’art. 92 c.p.c..
3.ha proposto appello, per i motivi di seguito enunciati, che , , , , nella qualità di eredi di , hanno chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando l’appellante al pagamento di spese, diritti e onorari .
4.Nel corso del giudizio con ordinanza del 26.05.2021 è stata accolta l’istanza di sospensione della efficacia della sentenza del Tribunale di Cassino n. 14/2021 limitatamente alla pronuncia di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione avanzata dall’appellante con l’atto introduttivo del presente giudizio.
5.- Successivamente al decesso di si sono costituiti gli eredi i quali, pur consapevoli del fatto che l’usufrutto si fosse estinto per morte dell’usufruttuario ai sensi dell’art. 979 cod. civ., hanno manifestato interesse alla conferma della pronuncia sulla condanna risarcitoria per l’occupazione illegittima, specificando che l’immobile è stato rilasciato, a seguito di processo esecutivo, il 6.12.2021.
6.- N elle note in sostituzione dell’udienza le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
7.1.- Il primo motivo di doglianza si incentra ‘ SULLA RADICALE INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA -DIFETTO DI ALLEGAZIONE DEI NECESSARI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE (ART. 1002 C.C.)’
Secondo l’appellante il giudice avrebbe errato nell’accogliere la domanda attorea in quanto il diritto posto a suo fondamento sarebbe privo dei relativi elementi costitutivi. In particolare, rileva ch e, ai sensi dell’art. 1002 cod. civ., al fine di godere delle facoltà derivanti dal diritto reale di usufrutto è necessario adempiere agli obblighi dell’inventario e della garanzia , quali obblighi accessori all’obbligo principale posto in capo all’usufruttuario, ossia la restituzione di ciò che forma oggetto di usufrutto.
Orbene, il non avrebbe dimostrato né di aver redatto l’inventario, né di aver prestato apposita garanzia, né la sussistenza di una dispensa dai relativi obblighi
L’appellato , di contro, sostiene l’infondatezza della doglianza, dal momento che, nel medesimo atto di compravendita, sono stati contemporaneamente e separatamente venduti l’usufrutto a
SULLA OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE
e la nuda proprietà a . 7.2.Il secondo motivo è rubricato ‘ ALL’ECCEZIONE DI DIFETTO DI INVENTARIO’
L’appellante eccepisce il vizio di infra -petizione in quanto il giudice di prime cure nulla avrebbe statuito in merito al difetto di inventario e delle relative conseguenze giuridiche ai sensi dell’art. 1002 cod. civ.. Invero, ciò sarebbe stato eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nel verbale di udienza del 22.11.2018 in sede di precisazione delle conclusioni, nel verbale di udienza del 19.5 e, infine, nelle note conclusionali di parte convenuta, depositate il 29.4.2019. Pertanto, secondo l’appellante dovrebbe essere rilevato il vizio di motivazione inesistente e la relativa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Secondo l’appellato, di contro, la menzionata eccezione sarebbe stata proposta tardivamente all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e dunque, correttamente, il giudice non ne avrebbe tenuto conto.
7.3.- I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
Nella comparsa di costituzione in primo grado l’ odierna appellata ha dedotto, a fondamento del rigetto della domanda attorea, anche la mancata redazione dell’inventario che grava in capo all’usufruttuario ex art. 1002 c.c . quale fatto impeditivo al conseguimento del possesso da parte dell’affittuario (art. 1002 ultimo comma c.c.). Detto fatto impeditivo non è stato contestato nel corso del giudizio.
Ne consegue – essendo il giudice tenuto ad accertare, anche d’ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata (da ultimo, Cass. n. 10248 del 18/04/2025), ipotesi non ravvisabile nel caso di specie -l’infondatezza della domanda proposta dal .
Ai sensi dell’art. 1002 c.c. l’usufruttuario è difatti tenuto a fare a su e spese l’inventario e, prima di aver adempiuto a detto obbligo, non può conseguire il possesso di beni richiesto dall’odierno appellante. Detta cautela è difatti stabilita alla salvaguardia del limite della ‘ salva rerum substantia ‘ e della diligenza del buon padre di famiglia, in funzione della salvaguardia delle ragioni della proprietà.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: ‘ L’art. 1002 cod. civ. prescrive che l’usufruttuario non può conseguire il possesso del bene oggetto del suo diritto se prima non ha adempiuto agli obblighi relativi alla redazione dell’inventario e alla prestazione di idonea garanzia. L’acquisto da parte dell’usufruttuario del possesso delle cose soggette ad usufrutto è perciò sottoposto alla condizione dell’adempimento degli obblighi dell’inventario e della cauzione. Pertanto sino a che la condizione non si verifica l’usufruttuario non può acquistare il possesso delle cose suddette e se egli in tale possesso si sia immesso senza l’osservanza di detti obblighi, data la loro inderogabilità quando non vi sia il consenso del nuovo proprietario, può essere costretto a restituire le cose al nudo proprietario, pur senza decadere dal diritto all’usufrutto (Corte di cassazione, II Sez. civ., 22 aprile’ 1986, n. 2817)
L’azione dell’usufruttario volta dunque ad ottenere il possesso dell’immobile oggetto di usufrutto in assenza della redazione dell ‘inventario deve essere rigettata.
7.4.Con il terzo motivo di appello si censura il ‘ VIZIO DI MOTIVAZIONE MOTIVAZIONE OMESSA OVVERO SOLTANTO APPARENTE -VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 C.P.C. E DELL’ART. 111, COMMA 6, COST. IN PUNTO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA ‘
Secondo l’appellante la motivazione della sentenza impugnata sarebbe i nidonea a rendere conoscibile e percepibile il percorso logico-giuridico che ha guidato il Giudice nel suo decisum . In particolare, mancherebbe il fondamento posto a sostegno dell’ illegittim ità dell’ occupazione dell’immobile da parte della nuda proprietaria.
7.5.- Anche questo motivo è fondato.
Alla luce di quanto appena detto, i l mancato adempimento all’obbligo della redazione dell’inventario , non consentendo l’immissione in possesso dell’usufruttuario, legittima il proprietario a trattenere la cosa presso di sé.
Alla legittimità del possesso dell’immobile da parte della nuda proprietaria consegue il rigetto dell’azione risarcitoria proposta .
8.- La peculiarità della fattispecie e i rapporti pregressi tra le parti originarie giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da , in riforma della sentenza della sentenza n. 14/2021 del Tribunale Ordinario di Cassino così provvede:
Rigetta la domanda proposta da
,
,
,
nei confronti di
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 1° agosto 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente
Dr. NOME COGNOME
Dr. NOME COGNOME
, nella qualità di eredi di
;