SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 979 2026 – N. R.G. 00027055 2025 DEPOSITO MINUTA 05 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 -sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO nel ruolo generale affari contenziosi civili dell’anno 20 25, avente per oggetto: esecuzione specifica dell ‘ obbligo di concludere un contratto, vertente
TABLE
-CONVENUTO CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via principale e nel merito:
-ritenere e dichiarare che in forza del decreto di omologa del 22/03/2023 del verbale di separazione consensuale n. 8410/2023 R.G del Tribunale di Milano -Sezione IX Civile, il Sig. è obbligato a cedere ai
propri figli e la nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto al medesimo convenuto, delle seguenti unità immobiliari (di sua esclusiva proprietà) facenti parte del complesso edilizio sito nel Comune di San Donato Milanese, con accesso da INDIRIZZO – INDIRIZZO – e precisamente:
appartamento distinto con il numero 1 posto al piano primo, composto da cinque locali e accessori con annesso vano ad uso cantina distinto col numero 4 posto al piano seminterrato;
box ad uso autorimessa privata, distinto con il numero 4, sito al piano seminterrato;
censite al N.C.E.U. del Comune di San Donato Milanese come segue: foglio 21, mappale 9, sub. 2, INDIRIZZO, INDIRIZZO 1INDIRIZZOS1, cat. A/2, Cl. 2, vani 7, per quanto riguarda l’appartamento con cantina, foglio 21, mappale 9, subalterno 28, INDIRIZZO, piano S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 18;
-ritenere e dichiarare che il Sig. non ha adempiuto all’obbligazione di trasferire ai Sig.ri e la nuda proprietà degli immobili sopra descritti;
-conseguentemente emettere nei confronti del Sig. ed in favore dei Sig.ri e sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca la nuda proprietà con riserva dell ‘usufrutto all’odierno convenuto delle seguenti unità immobiliari (di sua esclusiva proprietà) facenti parte del complesso edilizio sito nel Comune di San Donato Milanese, con accesso da INDIRIZZO – e precisamente:
appartamento distinto con il numero 1 posto al piano primo, composto da cinque locali e accessori con annesso vano ad uso cantina distinto col numero 4 posto al piano seminterrato;
box ad uso autorimessa privata, distinto con il numero 4, sito al piano seminterrato;
censite al N.C.E.U. del Comune di San Donato Milanese come segue: foglio 21, mappale 9, sub. 2, INDIRIZZO, INDIRIZZO 1INDIRIZZOS1, cat. A/2, Cl. 2, vani 7, per quanto riguarda l’appartamento con cantina, foglio 21, mappale 9, subalterno 28, INDIRIZZO, piano S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 18;
-ordinare al RAGIONE_SOCIALE di Milano di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e oneri di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con i di lei figli e hanno convenuto in giudizio , coniuge separato della sig.ra (e padre di e , al fine di ottenere una sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, dia esecuzione all’obbligo, assunto dal convenuto in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto in data 22/03/2023 (n. 8410/2023 R.G. Sep. Cons.), di trasferire ai figli la nuda proprietà dell’appartamento con annessi cantina e box in INDIRIZZO Donato MilaneseINDIRIZZO, di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, con riserva dell’usufrutto vitalizio in favore del padre.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
Indi, sulla documentazione in atti, la causa è stata posta in decisione all’udienza di prima comparizione e trattazione, previa discussione orale.
Tanto premesso, nel merito va osservato che dal verbale della separazione (doc. 1) risulta che il convenuto ha effettivamente assunto l’obbligo di trasferire ai figli, per quote uguali della metà ciascuno e senza corrispettivo, la nuda proprietà dell’immobile in questione e un siffatto obbligo a contrarre, se inadempiuto, può essere certamente surrogato da una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile.
Inoltre è ampiamente spirato il pattuito termine di un mese dall’omologazione della separazione, risalente al 22/03/2023, entro il quale il convenuto sarebbe dovuto comparire dinanzi al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO per stipulare l’atto di trasferimento della nuda proprietà, ciò che non è avvenuto nonostante i solleciti ricevuti (docc. 2 e 3).
Le dichiarazioni sul titolo edilizio e sulla conformità catastale, rispettivamente previste dalla legge n. 47/1985 e successive modificazioni e dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, risultano già rese nel titolo di provenienza a favore di , costituito dall’atto per AVV_NOTAIO della sede di San Donato Milanese ricevuto in data 15/12/2015, rep. 74203, racc. 8160 e non se ne ravvisa la necessità di rinnovazione, mancando qualsiasi evidenza di un mutamento dello stato dei luoghi.
Pertanto la domanda deve essere integralmente accolta.
Stante la specifica istanza degli attori, deve pure darsi atto della richiesta, dai medesimi formulata, di esenzione del trasferimento dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza dell’art. 19 legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999, trattandosi di trasferimento disposto in esecuzione di un accordo di separazione tra coniugi omologato dal Tribunale.
Va da sé che la presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari e annotata a margine della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in esecuzione dell’obbligo assunto dal convenuto in sede di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto in data 22/03/2023, reso a definizione del procedimento n. 8410/2023 R.G. Sep. Cons., trasferisce ai sensi dell’art. 2932 del codice civile a nato a Milano il DATA_NASCITA, codice fiscale: ed a nata a Milano il DATA_NASCITA, codice fiscale: , per RAGIONE_SOCIALE
quote uguali della metà ciascuno e con riserva dell’usufrutto vitalizio in favore di , la nuda proprietà dei seguenti immobili in Comune di San Donato Milanese (INDIRIZZO), INDIRIZZO:
-appartamento posto al piano primo della scala A, distinto con il numero 1, composto da cinque locali e accessori con annesso vano ad uso cantina al piano seminterrato distinto con il numero 4, in catasto fabbricati censito al foglio 21, particella 9, subalterno 2, INDIRIZZO, piano 1-S1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catastale totale mq. 132, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 129, rendita Euro 994,18;
-box ad uso autorimessa privata posto al piano seminterrato e distinto con il numero 4, in catasto fabbricati censito al foglio 21, particella 9, subalterno 28, INDIRIZZO, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 6, consistenza mq. 18, superficie catastale mq. 18, rendita Euro 58,57;
154
2)dà atto che e richiedono l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza dell’art. 19 legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. del 10/05/1999;
3)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari e la sua annotazione a margine della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita presso la Conservatoria dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano 2 in data 31/07/2025 ai nn. 114716/78991;
4)condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali che liquida in Euro 545,00 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca, Euro 41,17 per costi di notifica, Euro 273,28 per il costo
della mediazione, Euro 569,08 per il costo della trascrizione della domanda giudiziale, Euro 6.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 5 febbraio 2026
IL GIUDICE
dr. NOME COGNOME