Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8536 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORNOMENZA
sul ricorso iscritto al n. 32442/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) PEC
EMAIL
-controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCO n. 347/2020 depositata il 3/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto quanto segue.
§.- NOME COGNOME è proprietaria di un terreno confinante con quello di NOME, NOME e NOME COGNOME.
Tra le parti è insorta una controversia relativamente all’uso di una servitù di passaggio a carico del fondo COGNOME ed a favore di quello COGNOME, che è stata composta con una transazione (mediazione davanti al notaio) in base alla quale la COGNOME ha assunto l’obbligo di spostare il tracciato della servitù, gravante, si ripete, sul suo fondo, sopportandone il costo.
§.- Nonostante ciò la COGNOME ha però convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lecco i COGNOME sostenendo che l’adempimento dell’accordo, e dunque lo spostamento del tracciato della servitù, non era stato possibile a causa dell’inerzia degli stessi COGNOME, che avrebbero dovuto spostare un contatore Enel posto sulla loro proprietà e non lo hanno fatto: questa omissione ha comportato la necessità di chiudere il cantiere, salvo poi a riaprirlo, con una spesa di circa 3 mila euro, di cui la COGNOME ha chiesto, per l’appunto, la rifusione ai COGNOME.
§.- Questi ultimi si sono costituiti ed hanno eccepito di non essere inadempienti, ed anzi di avere comunque rimosso il contatore, sostenendo una spesa di circa 300 euro, di cui, in via riconvenzionale, hanno chiesto la rifusione alla RAGIONE_SOCIALE.
§.- Il Giudice di Pace ha respinto entrambe le domande, dopo l’istruttoria della causa.
§.- Hanno proposto appello principale, la COGNOME, ed appello incidentale, i COGNOME, ed il Tribunale di Lecco ha rigettato quello principale, e dunque le domande della COGNOME, ed accolto quello incidentale, dunque le domande dei COGNOME.
§.- NOME COGNOME ricorre qui con due motivi. I COGNOME si sono costituiti con controricorso illustrato da memorie ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
Considerato quanto segue.
§. Come si è visto, la controversia è data dal fatto che, secondo la ricorrente, per potersi modificare il tracciato della servitù, era necessaria la collaborazione dei COGNOME, che avrebbero dovuto spostare il contatore.
I giudici di appello osservano invece che nella transazione non era affatto previsto un tale obbligo, e che, per poterlo ritenere derivante da buona fede, occorreva dimostrare che i COGNOME sapessero della necessità di quello spostamento e volontariamente lo evitassero, ma una tale prova non era stata fornita: è vero che la ricorrente sosteneva di avere inviato raccomandata, ma essa era senza data di spedizione e di ricezione, e del resto neanche la prova testimoniale aveva dato esito positivo.
§. La ricorrente si duole di questo accertamento con due motivi di ricorso.
Tuttavia, preliminarmente al loro esame va tenuto conto della eccezione fatta dai controricorrenti circa il difetto di potere rappresentativo di uno dei due difensori.
In particolare, l’AVV_NOTAIO non risulta iscritto nell’albo dei cassazionisti, il che, secondo i controricorrenti, renderebbe inammissibile il ricorso per difetto di procura.
L’eccezione è infondata in quanto la procura, ed il relativo mandato, sono rilasciati anche a favore dell’AVV_NOTAIO, che invece è iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione.
La giurisprudenza citata dai controricorrenti è relativa al caso in cui la procura sia rilasciata solo al non cassazionista, mentre l’altro sottoscrive il ricorso e certifica la firma (Cass. 20468/ 2015). Qui il caso è diverso: in sostanza, altro è il caso in cui la procura è rilasciata soltanto ad un non cassazionista, e l’altro difensore nominato si limita ad autenticare, altro il caso in cui la procura è rilasciata ad entrambi. In questa ultima ipotesi, escluso il potere di uno dei due -il non cassazionistaresta quello dell’altro.
§.- Il ricorso è comunque inammissibile nel merito.
§.- Con il primo motivo si denuncia una errata applicazione del principio di buona fede: in realtà il motivo non indica precise violazioni di legge da parte della decisione impugnata, ma il senso della censura è di fatto il seguente.
Pur avendo i giudici di merito ritenuto che nella transazione non era previsto alcun obbligo di spostare il contatore, un tale atto era però imposto dall’obbligo di buona fede, che una parte deve all’altra al fine di preservare o non ledere ingiustificatamente gli interessi di quest’ultima.
Il giudice di merito non ne avrebbe tenuto conto.
Il giudice di merito invece ne ha tenuto conto.
Ed ha ritenuto che per assumere che vi fosse obbligo, di buona fede, di rimuovere il contatore, era perlomeno necessario che la parte sapesse che tale rimozione era necessaria ai lavori in corso; invece non è emerso alcunché che possa farlo pensare, nemmeno
la presunta raccomandata inviata dalla RAGIONE_SOCIALE, che a quanto pare non è provato che sia arrivata a destinazione.
Dunque, il giudice di merito nega la sussistenza di un obbligo di buona fede, negando i fatti presupposti da quell’obbligo: accertamento qui che non può essere messo in discussione e che, a ben vedere, la ricorrente non mette in discussione, non adducendo ragioni per ritenere che in quell’accertamento del fatto si celino violazioni di legge qui censurabili.
§.-Con il secondo motivo si prospetta una violazione dell’articolo 111 della Costituzione.
Di fatto il motivo censura la rilevanza, nel primo caso data, nel secondo no, a due circostanze di fatto: la prima è che non si sarebbe tenuto conto del vantaggio che i controricorrenti avrebbero tratto dalla consulenza di un geometra; la seconda attiene alla spesa per l’effettiva, e successivamente avvenuta, rimozione del contatore che non potrebbe essere imputato alla ricorrente.
Il motivo è inammissibile.
Si chiede un nuovo accertamento di due circostanze di fatto, qui non ammissibile. Piuttosto, quanto alla prima circostanza, nemmeno è dato sapere se sia stata posta in appello ed in che termini: se ne eccepisce l’omesso esame da parte del giudice di secondo grado, ma non si dimostra che la questione era stata a costui sottoposta.
Quanto alla seconda circostanza, ossia la spesa per il contatore, essa è stata oggetto di accertamento in secondo grado, e quindi non è suscettibile di un nuovo accertamento in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di euro 1800,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19.1.2023