Obblighi Informativi nella Crisi d’Impresa: Conseguenze della Violazione
Quando un’impresa entra in crisi, il dialogo con il Tribunale e gli organi della procedura diventa fondamentale. Un recente provvedimento del Tribunale di Torino evidenzia l’importanza cruciale degli obblighi informativi e le severe conseguenze del loro mancato rispetto. La trasparenza non è un’opzione, ma un dovere la cui violazione può compromettere l’intero percorso di risanamento.
Il Caso in Esame: Mancato Deposito delle Informazioni Periodiche
Una società, dopo aver presentato un ricorso per accedere a una procedura di risoluzione della crisi, otteneva dal Tribunale un termine di sessanta giorni per elaborare un piano. Contestualmente, il giudice imponeva all’impresa degli specifici obblighi informativi da adempiere con cadenza mensile. In particolare, entro il giorno 5 di ogni mese, l’impresa avrebbe dovuto:
1. Depositare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
2. Trasmettere una copia di tale documentazione al commissario giudiziale, accompagnata da una relazione sull’attività svolta e sulla gestione corrente.
Il commissario giudiziale, tuttavia, segnalava al Tribunale che la società non aveva adempiuto a tali doveri né per la scadenza di gennaio, né per quella successiva di febbraio.
La Violazione degli Obblighi Informativi e la Reazione del Tribunale
Di fronte a questo duplice e consecutivo inadempimento, il Tribunale ha dovuto prendere una posizione. La legge (nello specifico, l’art. 44, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) prevede che in caso di ‘grave violazione degli obblighi informativi‘, il giudice possa revocare il provvedimento con cui aveva concesso i termini per la preparazione del piano di risanamento. Questa norma è posta a tutela della trasparenza della procedura e degli interessi dei creditori, che devono poter contare su un flusso costante e veritiero di informazioni.
La Decisione del Tribunale: un’Ultima Chance per Giustificarsi
Pur constatando la gravità della violazione, il Tribunale ha deciso di non procedere immediatamente alla revoca. Invece, ha concesso all’impresa un termine ultimo, molto breve (fino al 20 febbraio alle ore 9.00), per depositare note scritte esplicative. Lo scopo è consentire alla parte ricorrente di spiegare le ragioni del proprio inadempimento. Solo dopo aver valutato tali giustificazioni, il Tribunale si riserva di decidere se procedere con la revoca dell’ammissione alla procedura.
Le Motivazioni del Provvedimento
La decisione del Tribunale si fonda sulla necessità di bilanciare due esigenze. Da un lato, la necessità di garantire il corretto svolgimento della procedura, che si basa sulla leale collaborazione e sulla trasparenza dell’impresa debitrice. Gli obblighi informativi sono lo strumento principale per permettere al commissario e al Tribunale di monitorare la situazione e l’andamento della gestione aziendale. Dall’altro lato, il principio del contraddittorio, che impone di dare alla parte la possibilità di difendersi e spiegare le proprie ragioni prima di adottare un provvedimento così drastico come la revoca.
Le Conclusioni
Questo provvedimento serve da monito per tutte le imprese che affrontano un percorso di risanamento. Gli obblighi informativi imposti dal Tribunale non sono mere formalità, ma pilastri essenziali della procedura. La loro violazione, specialmente se reiterata, viene considerata ‘grave’ e può portare alla conseguenza più drastica: la revoca del beneficio dei termini e, potenzialmente, l’apertura della liquidazione giudiziale. La trasparenza e la puntualità nella comunicazione con gli organi della procedura sono, quindi, requisiti indispensabili per sperare di superare con successo la crisi d’impresa.
Quali erano gli obblighi informativi specifici imposti all’impresa?
L’impresa doveva depositare, entro il giorno 5 di ogni mese, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e trasmetterne copia, insieme a una relazione esplicativa sull’attività, al commissario giudiziale.
Perché il tribunale ha considerato grave la violazione?
La violazione è stata considerata grave perché l’impresa non ha trasmesso alcuna informativa per due scadenze consecutive (5 gennaio e 5 febbraio), dimostrando un inadempimento persistente agli obblighi imposti.
Quale conseguenza rischia l’impresa per non aver rispettato gli obblighi informativi?
L’impresa rischia la revoca del provvedimento che le aveva concesso il termine per predisporre il piano di risanamento, come previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa in caso di grave violazione degli obblighi informativi.
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI TORINO – N. R.G. 1 2024 DEL 17 02 2025
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale in persona dei magistrati dott. NOME COGNOME Presidente rel. dott.ssa NOME COGNOME dott. NOME COGNOME visto il ricorso ex art. 44 CCII depositato in data 30.12.2024 da dato atto che è stato assegnato con decreto collegiale 30.12.2024 termine ex art. 44 CCII di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel R.I. del decreto (termine scadente il 28.2.2025), nominato commissario giudiziale il dott. e disposti obblighi informativi ex art. 44 comma 1 lett. c) CCII scadenti il giorno 5 di ciascun mese, consistenti nel deposito di ‘una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, al quale dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sull’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino’;
rilevato che la società non ha trasmesso alcuna informativa né alla prima scadenza del 5 gennaio, né a quella successiva del 5 febbraio, come da segnalazioni in data 16.1.2025 e 7.2.2025 del commissario rilevato che ai sensi dell’art. 44 comma 2, il tribunale ‘sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c)’;
ASSEGNA
alla parte ricorrente termine fino al 20.2.2025 ore 9.00 per depositare note scritte esplicative delle ragioni dell’inadempimento;
RISERVA
Di provvedere ai sensi dell’art. 44 comma 2 CCII alla revoca dell’ammissione.
Si comunichi alla parte e al commissario.
Torino, 17/02/2025
Il Presidente
(dott. NOME COGNOME