Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18829 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12321/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, al INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME con cui elettivamente domicilia presso quest’ultima, dell’Area Legale Territoriale RAGIONE_SOCIALE
–
ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME .
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza, n. cron. 5049/2023, della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI depositata in data 29/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ed NOME COGNOME proposero rituale e tempestivo gravame avverso l’ordinanza ex art. 702ter cod. proc. civ. del 12/13 ottobre 2022 del Tribunale di Napoli Nord, reiettiva della loro domanda volta a sentire dichiarare la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. per violazione degli obblighi informativi (mancata consegna del Foglio Informativo Analitico o F.I.A.) in relazione a tre buoni fruttiferi postali, serie AA2, dell’importo di € 5.000,00 cadauno, emessi il 4 ottobre 2001, con durata di sette anni, e ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 15.000,00, pari alla perd ita del capitale investito, oltre interessi.
Costituitasi Poste Italiane RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE che contestò l’avverso appello, l’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 novembre 2023, n. 5049, pronunciata ex art. 281sexies cod. proc. civ., accolse quella impugnazione e, in riforma della decisione del tribunale, condannò Poste Italiane s.p.a. al pagamento, in favore delle appellanti, della somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulla somma annualmente rivalutata dal 4 ottobre 2001 al saldo.
Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, richiamata la disciplina dei buoni oggetto di causa rinvenibile nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000 e nel successivo decreto del Ministero del Tesoro del 29 marzo 2001, osservò che: i ) « Da tale quadro normativo si comprende, da un lato, che gli obblighi normativi, a contenuto predeterminato, posti a carico di Poste Italiane, e cui la consegna del FIA è strumentale, sono preordinati a garantire la trasparenza di Poste Italiane, sia, soprattutto, a tutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni di comprendere correttamente -e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in investimenti analoghi -quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra
cui, in particolare, la sua scadenza. Dall’altro lato, si comprende che la consegna del FIA è normativamente previsto come elemento della prestazione posta a carico di Poste Italiane s.p.a. nel collocamento dei buoni serie AA2 »; ii ) « La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha costantemente ribadito la natura di titoli di legittimazione dei buoni postali, ritenendo che ad essi fosse applicabile il meccanismo di eterointegrazione previsto dall’art. 1374 c.c. »; iii ) « Dunque, le informazioni inerenti al rendimento ed alla scadenza e prescrizione dei buoni che il sottoscrittore acquista rientrano nel contenuto dell’obbligazione contrattuale posta a carico di Poste Italiane all’atto del collocamento dei buoni, con la conseguenza che la sua violazione dà luogo non a responsabilità precontrattuale, come lamentato dagli appellanti, ma a responsabilità contrattuale »; iv ) « Le conseguenze della qualificazione della domanda quale risarcimento da responsabilità contrattuale comporta, ai fini del riparto de ll’onere della prova, che dedotta dal sottoscrittore, o dal suo avente causa, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della controparte, allegando specificamente l’inadempimento lamentato, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la controparte avrebbe omesso di dare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, grava sulla controparte provare l’adempimento o che le informazioni sono state fornite, o che esse esulavano da quelle dovute. A tale fine non è idonea ad escludere (o limitare) la responsabilità contrattuale di Poste Italiane né la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che tali dati siano eventualmente acquisibili su internet , né il lamentato contegno inerte o negligente del sottoscrittore. Ciò in quanto la violazione dell’obbligo contrattuale è conclamata dalla mancanza di prova dell’avvenuta consegna del FIA, nonché dalla mancanza di prova che al sottoscrittore siano state rese informazioni circa la scadenza dei buoni e la prescrizione. Di contro, la prova del nesso causale è in re ipsa in quanto è proprio la mancata informazione sulla scadenza dei buoni che ha cagionato l’intempestiva attivazione degli appellanti per la riscossione, determinando la prescrizione del diritto »; v )
« Quanto all’eccepito concorso di colposo delle appellanti, per avere esse omesso di richiedere il detto foglio informativo e nell’avere omesso di attivarsi per acquisire le dovute informazioni, Poste Italiane, su cui incombeva -in qualità di danneggiante -il relativo onere, non ha provato il fatto colposo dei sottoscrittori, né emerge dagli atti una condotta colpevole di questi ultimi »; vi ) « il pregiudizio subito in conseguenza della condotta dell’ente emittente, come chiesto dalle appellanti, coincide con il capitale investito nei buoni non riscossi, per complessivi € 15.000,00. Poiché si tratta di debito di valore, sul capitale compete altresì la rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione dei buoni (4.10.2001) fino al saldo, , oltre int eressi compensativi sulle somme via via annualmente rivalutate ».
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con unico controricorso, NOME COGNOME ed NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. Tesoro 19.12. 2000 ed agli artt. 1339, 1175, 1176 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestandosi l’assunto della corte distrettuale secondo cui non vi sarebbe stata in atti la prova dell’avvenuta consegna del Foglio Informativo Analitico. Erroneamente, dunque, sarebbe stato sancito anche l’inadempimento di Poste Italiane s.p.a. ai pro pri obblighi informativi;
II) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 3 e 8 del d.m. Tesoro 29 marzo 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si ascrive alla corte partenopea di avere errato nel ritenere che vi fosse una mancata conoscenza del termine di scadenza. Infatti, osservando un minimo di diligenza, le appellanti, oggi controricorrenti, avrebbero potuto ottenere, facilmente e direttam ente presso l’ufficio postale, le informazioni sul termine di scadenza che avevano dichiarato di non conoscere: termine previsto dall’art. 8 del d.m. del 19 dicembre 2000 e con
durata decennale ex art. 2946 cod. civ., a decorrere dalla scadenza della fruttuosità del titolo, su cui le creditrici erano state messe nelle condizioni di avere -o avrebbero dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza -sufficiente contezza;
III) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », assumendosi che sarebbe stato onere della controparte fornire la prova di non avere ricevuto il Foglio informativo, trattandosi di fatto costitutivo del proprio diritto ex art. 2697 cod. civ.;
IV) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », contestando alla corte distrettuale di non avere ritenuto configurabile il concorso di colpa delle appellanti;
V) « Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Viene censurata l’affermazione della corte d’appello secondo cui, non essendosi raggiunta la prova della consegna del foglio informativo, va riconosciuto ai sottoscrittori il risarcimento del danno patrimoniale subito.
RITENUTO CHE
1. La questione di diritto complessivamente posta dai motivi di ricorso, (concernente, sostanzialmente, se il mancato adempimento, da parte di Poste Italiane s.p.a ., dell’obbligo , sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal
deficit informativo circa le loro caratteristiche), -attesa l’eterogeneità delle plurime soluzione ermeneutiche finora offerte ad essa dalla giurisprudenza di merito, l’assenza di specifici precedenti di legittimità , il suo chiaro e rilevante valore nomofilattico, perché suscettibile di porsi in numerosi giudizi, stante l’evidente carattere di serialità dimostrato dalla pluralità degli Uffici Giudiziari già pronunciatisi sulla stessa e considerata, altresì, l’elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di investimento a basso rischio costituito dai buoni fruttiferi postali -rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza. Né alla riportata conclusione osta l’originaria fissazione di detti ricorsi in sede camerale ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ. ( cfr., ex aliis , Cass. nn. 11047 e 9201 del 2025; Cass. nn. 34858, 16124 e 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia la causa a nuovo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile