Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 477 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20018/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1945/2018 depositata il 20/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Genova con sentenza del 20 dicembre 2018, n. 1945, ha accolto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Sanremo dell’8 febbraio 2010, dichiarando la risoluzione per inadempimento di due contratti di compravendita di obbligazioni Cirio, conclusi il 7 marzo 2002 tra NOME COGNOME e la Banca Fideuram s.p.a. e condannando quest’ultima alla restituzione dell’importo dell’investimento pari ad € 140.037,44, oltre interessi legali dal contratto ed accessori, nonché il cliente alla restituzione dei titoli.
La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto che: a) la banca non fornì, sulla base dei documenti in atti, idonea informazione sul rischio insito nei titoli, atteso che nel novembre 2002 avvenne il default della Cirio; b) l’assenza di avvertenze rivolte al cliente qualifica la banca come inadempiente, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione degli ordini; c) è dovuto dalla banca in restituzione l’importo dell’esborso iniziale, con gli interessi dall’investimento, mentre non è dovuta dal cliente la restituzione delle cedole riscosse, da qualificare come frutti percepiti in buona fede ex artt. 1147 e 2033 c.c., dovendo egli restituire solo le obbligazioni.
Avverso questa sentenza propone ricorso la banca soccombente, affidato a tre motivi ed illustrato anche da memoria. Resiste l’intimato con controricorso.
RITENUTO CHE
i motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:
violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2033 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione degli ordini di investimento, meri atti esecutivi non risolubili;
violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f., 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998, 116 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale si limita ad indicare la documentazione prodotta, del tutto trascurando le risultanze della prova testimoniale che, secondo i capitoli articolati (ed in dettaglio riportati in ricorso), aveva permesso di accertare l’insieme delle informazioni fornite in dettaglio al cliente, ossia la specifica richiesta di quei titoli, il consiglio della banca di mantenere anche titoli a basso rischio, le dettagliate e circostanziate informazioni sulle obbligazioni RAGIONE_SOCIALE offerte al cliente prima degli ordini di acquisto (l’essere prive di rating , quotate nella borsa di Lussemburgo, con possibile rischio emittente), proprio in quanto offrivano un rendimento doppio rispetto ai titoli di Stato; né la corte si cura di accertare come solo nel gennaio 2003 emersero le difficoltà dell’emittente, che, ancora nel settembre 2002, come risulta dai documenti in atti, vantava ottimi risultati di bilancio;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 2041 c.c., 112 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi, non avendo tenuto conto né delle cedole riscosse dal cliente, né del riparto parziale in suo favore nell’ambito della procedura concorsuale dell’emittente per ben € 56.871,00, così viziando anche la sentenza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta a tenere conto di tali elementi;
con riferimento al terzo motivo, si pone una questione di rilievo nomofilattico, che richiede la pubblica udienza e le conclusioni del P.G., con riguardo al quesito seguente: se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss.
c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’ accipiens , ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) -dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembre