Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC – 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03486/2021 R.G. proposto da:
NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti e controricorrenti incidentali-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2790/2020, pubblicata il 22 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha respinto la domanda originariamente formulata dal loro dante causa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE e in prosieguo, breviter : ‘la banca’ ) avente per oggetto l’accertamento della nullità del contratto quadro di negoziazione e del successivo ordine di acquisto del 5 maggio 1998 di obbligazioni Lehman Brothers Frn 09 per un controvalore nominale di euro 68.000,00.
La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo, a sua volta resistito dagli NOME con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che il contratto quadro di negoziazione del 1998, prodotto dalla banca con memoria istruttoria nel corso del giudizio di primo grado per contrastare l’eccezione di nullità sollevata dalla cliente, era stato dichiarato nullo dal Tribunale per mancato adeguamento alle prescrizioni di contenuto previste dal nuovo Regolamento Consob n. 16190 del 2007, in violazione però del ‘ principio del contraddittorio’, siccome le allegazioni attoree inerenti alla nullità non contemplavano tale vizio e, quindi, il giudice di primo grado aveva erroneamente ampliato il thema decidendum , così
violando il diritto di difesa della banca; b) che il contratto integrativo del 5 maggio 2008, prodotto dalla banca in appello, era indispensabile ai fini del decidere e, quindi ammissibile, nonché contenutisticamente conforme alle nuove previsioni previste dal citato Regolamento del 2007, irrilevante essendo la sottoscrizione a opera dell’ istituto di credito in epoca successiva alla pronuncia di primo grado; c) che andava, altresì, esclusa la nullità dell’ ordine di investimento in obbligazioni per cui era causa, atteso che essa era stata accertata dal primo giudice solo per invalidità derivata dalla nullità del contratto quadro; d) che andava esclusa la sussistenza di violazione degli obblighi informativi ricadenti sull’ intermediario in relazione alla rischiosità dell’ investimento , siccome l’acquisto era adeguato tanto al profilo di rischio del cliente, quanto alle condizioni dell’emittente Lehman esistenti all’epoca dell’acquisto delle obbligazioni (maggio 2008: rating A+); e) che l’NOME aveva riconosciuto per vere le circostanze dedotte dalla banca nel capitolato di prova testimoniale, segnatamente in ordine al fatto di essere stato edotto dal funzionario di banca circa le caratteristiche dell’ investimento obbligazionario, specificamente scelto del cliente a seguito dell’informativa; f) che non sussisteva alcuna violazione dell’ obbligo informativo nemmeno con riguardo al mutamento del rischio di investimento successivo all’acquisto , giacché tale obbligo non poteva ritenersi sussistente in capo all’intermediario, che risponde delle informazioni fornite al cliente solo fino al momento dell’ acquisto e non oltre, salvo che abbia contrattualmente assunto il diverso carattere della consulenza nella gestione; g) che nemmeno rilevava la circostanza che l’acquisto d ei titoli per cui era causa fosse avvenuto nell’ambito della c.d. ‘garanzia RAGIONE_SOCIALE‘, siccome la banca si era assunta l’ obbligo di informare il cliente in caso di
variazione significativa del livello di rischio dei titoli obbligazionari, ma non di informare il cliente di ogni notizia concernente la società emittente, atteso che né al momento dell’ acquisto (maggio 2008) né nell’agosto -settembre 2008 vi erano elementi per ritenere sussistente un aggravamento del rischio conseguente alla situazione economicofinanziaria dell’emittente i titoli.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
I° Motivo: «1) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362 ss c.c. in relazione all’interpretazione delle domande svolte dall’originario attore», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, laddove in realtà una corretta esegesi della domanda introduttiva avrebbe dovuto condurre a concludere che la prospettazione ritenuta nuova era già contenuta nella domanda formulata in prime cure.
II° motivo: «2) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1350, 1418, 1421, 2697 c.c. , 2725 c.c. e 2729 c.c. in merito all’esistenza del contratto quadro e alla sua prova », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto valido il contratto di negoziazione del 1998 e ancor più quello integrativo del 2008, prodotti dalla banca, siccome in effetti il primo non conteneva i requisisti contenutistici essenziali previsti sin dal 2004 e poi dal Regolamento Consob del 2007 e il secondo non risultava qualificabile come ‘contratto’, consistendo in un mero estratto di
negoziazione privo delle caratteristiche solenni per poter essere definito come fonte di rapporti contrattuali.
III° motivo: «3) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 2697 c.c. e art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione al contraddittorio da instaurare nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE», deducendo l ‘erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere nella specie una violazione del principio del contraddittorio, atteso che la rilevabilità officiosa della nullità esorbita da qualsiasi subordinazione al principio del contraddittorio e, nella specie, era basata sull’esame dei due presunti contratti quadro di negoziazione ritualmente depositati agli atti di causa.
I primi tre motivi possono essere congiuntamente esaminati, essendo infondati alla luce delle medesime seguenti considerazioni.
La sentenza impugnata ha ritenuto di poter superare l’eccezione di nullità del contratto quadro del 1998, dedotta come sopra riassunto per mancato adeguamento alle prescrizioni di contenuto previste dal nuovo Regolamento Consob n. 16190 del 2007, dichiarando ammissibile la produzione in appello della scrittura privata integrativa del 2008 e giudicandola, in uno con l’originario contratto, idonea a livello contenutistico rispetto alle previsioni previste all’uopo dal Regolamento Consob del 2007.
Sulla base di tale assunto, ha respinto la domanda di nullità del contratto quadro, invece accolta sul punto dal primo giudice.
Tale conclusione è conforme a diritto e va confermata, sebbene vada corretta la relativa motivazione ai sensi dell’art . 348, ultimo comma, cod. proc. civ.
Invero, la ragione della validità del contratto quadro sottoscritto dal dante causa degli originari ricorrenti nel 1998 risiede nel fatto che, ratione temporis , i requisiti di validità applicabili al suo contenuto erano solo quelli vigenti all’epoca della sua sottoscrizione (maggio 1998), rimanendo tale contratto insensibile alle modificazioni normative successive alla stipulazione (e segnatamente, nella specie, a quelle introdotte dal Regolamento Consob n. 16190 del 2007, come erroneamente ritenuto dal Tribunale in prime cure), come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, Ordinanza n. 21993 del 12/07/2022, Sez. 1, Ordinanza n. 13117 del 12/05/2023), con orientamento che espressamente si condivide e che va in questa sede ribadito.
IV° motivo: «4) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’avvenuta produzione in appello da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del contratto quadro del 5 maggio 2008», deducendo l ‘erroneità della sentenza impugnata per avere applicato alla tardiva produzione la valutazione di indispensabilità prevista dalla vecchia formazione dell’art. 345 cod. proc. civ., non più vigente all’ epoca dei fatti, essendo la novella del 2012 e la sentenza impugnata del 2017.
V° motivo: «5) Nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principi di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione al disconoscimento dal sig. COGNOME», deducendo la nullità della sentenza impugnata, per aver omesso di pronunciarsi sul disconoscimento effettuato in comparsa di costituzione in appello
in relazione alla dedotta mancanza di originalità della scrittura del 5 maggio 2008, siccome assemblata dalla banca e sottoscritta dalla stessa solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Il quarto e il quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati in quanto sono assorbiti dalla reiezione dei primi tre motivi di ricorso: una volta acclarata la validità del contratto quadro originariamente sottoscritto dalle parti nel 1998, alcuna rilevanza può essere attribuita alla valenza ‘ integratrice ‘ della successiva scrittura privata sottoscritta tra le parti nel 2008.
f) VI° motivo: «6) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 6, 21 e 23 TUF, nonché 40 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007», deducendo l ‘erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistente l’ inadempimento della banca agli obblighi informativi e laddove ha giudicato adeguata l’operazione posta in essere rispetto al profilo di rischio del cliente.
Il motivo è inammissibile in quanto, pur formalmente rubricato quale falsa applicazione delle norme di diritto in tema di valutazione degli obblighi ricadenti sull’ intermediario finanziario al momento della sottoscrizione dell’ ordine di acquisto, in effetti è totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte una nuova e non consentita valutazione delle prove acquisite in atti e, segnatamente, sulla ritenuta sussistenza, al momento dell’ acquisto, di segnali di pericolo sulla solidità dell’emittente le obbligazioni oggetto dell’acquisto , in presenza di una motivazione resa dal giudice di appello che dettagliatamente motiva il proprio convincimento contrario, senza alcuna
contestazione sul punto in relazione all’applicazione dei canoni ermeneutici delle prove o su un eventuale vizio motivazionale riferibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ.
VII° motivo: «7) Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 1175, 1218, 1375, 1362 (e in particolare 1370) e 2697 c.c.», deducendo l ‘erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistente l’ obbligo della banca di valutare e comunicare tempestivamente ogni aggravamento del rischio connesso all’andamento del titolo dopo il suo acquisto.
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte (già con sentenza Sez. 1, Sentenza n. 21890 del 27/10/2015) ha affermato che gli obblighi di diligenza e trasparenza, gravanti sull’intermediario ex art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998, persistono in capo all’intermediario anche dopo il collocamento dei titoli negoziati, avendo egli l’obbligo di «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che questi siano sempre adeguatamente informati»; un’attività il cui oggetto non concerne genericamente l’andamento dei titoli, ma che si estende all’ obbligo di tempestiva comunicazione al cliente di specifiche circostanze quali, ad esempio, la conoscenza, da parte della banca, di notizie particolari e non riservate, o l’esito di analisi economiche, condotte dalla stessa banca, che l’obbligo di correttezza suggerisca di divulgare. Erronea, pertanto, è l’ affermazione contenuta nella gravata sentenza secondo cui la banca non sarebbe stata tenuta a informare il cliente delle notizie
giornalistiche e massmediatiche inerenti a un peggioramento delle prospettive di solidità della Lehman Brothers.
E tanto perché, se è vero che non grava sulla banca che abbia sottoscritto un contratto di solo deposito titoli a custodia e amministrazione uno specifico obbligo di fornire al cliente specifiche informazioni successive alla concreta erogazione del servizio, ciò che è proprio del contratto di gestione del portafoglio titoli (si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4602 del 22/02/2017; Sez. 1, Sentenza n. 16318 del 03/07/2017), tuttavia sussiste un obbligo di informare il cliente sul deterioramento delle condizioni prospettate al momento dell’acquisto, ove queste siano potenzialmente idonee a pregiudicare il perdurante ‘consenso informato ‘ che il cliente ripone nell’ effettuato acquisto.
Nella specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei citati principi, specie laddove ha affermato (pag. 15 della sentenza impugnata) che l’ intermediario non sarebbe contrattualmente tenuto a fornire alcuna notizia al cliente in epoca successiva all’ acquisto dei titoli.
Ma tale erroneità si estende e si aggrava laddove la Corte medesima ha svolto l’interpretazione delle obbligazioni ricadenti sulla banca per effetto della garanzia ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, cui pure ha correttamente attribuito rilevanza negoziale, in quanto del tutto correttamente ritenute vincolanti rispetto al contenuto dell’ordine di acquisto, cui la clausola risultava topograficamente espressamente apposta. Per effetto di tale specifica garanzia, infatti, la banca si è espressamente assunta uno specifico obbligo di monitoraggio dell’andamento del titolo, con correlativo obbligo di informazione nei confronti del cliente,
successivamente all’acquisto , di ogni peggioramento delle prospettive di redditività dell’investimento -in ciò sostanziandosi il ‘valore aggiunto’ della garanzia ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. Cass. Sez. 1, n. 15668 del 12 giugno 2025).
Invero, la garanzia di bassa rischiosità conseguente all’adesione alla Guida RAGIONE_SOCIALEchiari avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a indagare con particolare rigore le conseguenze dell ‘omessa comunicazione al cliente del peggioramento delle previsioni di redditività delle obbligazioni acquisite in portafoglio; informazioni, come detto, acquisibili non solo con riferimento a rating ufficiali (come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata a pag. 17), ma estese a qualsiasi indice di allarme, come tale rinvenibile in tutte le informazioni acquisibili sull’emittente sul possibile peggioramento delle condizioni economicofinanziarie dell’emittente potenzialmente idonee a pregiudicare i livelli di redditività dei titoli emessi e negoziati.
Il ricorso incidentale, condizionato all’ accoglimento del settimo motivo di ricorso, lamenta: «violazione degli art t. 1321, 1372, 1374 nonché degli artt. 1363, 1366, 1371 c.c. e 21, comma 1, lett. b TUF (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», deducendo l ‘erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente un astratto obbligo della banca di fornire al cliente informazioni successive all’ acquisto , avendo all’ uopo male interpretato, attribuendo a esse natura contrattualmente vincolante, la dicitura apposta in alce all’ ordine di acquisto del 5 maggio 2008, inerente all ‘inclusione del titolo nel progetto ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che, con ogni evidenza, non aveva alcuna caratteristica idonea a far discendere un vincolo contrattuale.
Il ricorso incidentale, che va esaminato essendo stato accolto il motivo condizionante, è infondato per le medesime ragioni illustrate a commento del settimo motivo del ricorso principale: la garanzia ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e gli obblighi di successiva informazione e monitoraggio, contenuti nella clausola apposta in calce all’ ordine di acquisto del maggio 2008, hanno a tutto tondo una natura negoziale e sono da interpretare come integranti gli obblighi generali ricadenti sugli intermediari finanziari a norma del TUF e del Regolamento Consob applicabile ratione temporis .
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il sesto motivo di ricorso; accoglie il settimo motivo di ricorso; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME