Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30588 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto: banca – obblighi di protezione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14433/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOMENOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 2113/2018, depositata il 17 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 17 dicembre 2018, nella parte in cui, in riforma della sentenza del locale Tribunale, la ha condannata, in solido con NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, e con NOME COGNOME, al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, per l’importo di euro 3.264.491,11, oltre interessi legali a decorrere dal 30 maggio 2016;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte del predetto NOME COGNOME, quale erede della zia NOME COGNOME, di una domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti nei confronti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, in relazione all’ «ingentissimo depauperamento» subito dal patrimonio della NOME;
in essa si dà atto della prospettazione attorea secondo cui: quest’ultima era titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare, ammontante, nel 2000, a oltre euro 19 mln., della cui gestione non si era mai occupata, avendola affidata, dopo la morte del marito, alla RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME, amico di famiglia ed esecutore
testamentario del marito, dal 1995 sino al primo trimestre del 2003; successivamente a tale data la gestione era stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE, società controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, presso cui era stato aperto un conto gestione patrimoniale ed erano stati accesi due conti correnti e a NOME COGNOME e NOME COGNOME -tra l’altro, rispettivamente, Presidente e componente del consiglio di amministrazione della banca -, sin dal 1995 commercialisti e consulenti fiscali della sig. COGNOME; al 21 settembr e 2005, data in cui l’attore era stato nominato procuratore generale di quest’ultima , il patrimonio risultava essersi ridotto ad euro 200.000,00 circa a causa sia delle condotte di NOME COGNOME, dipendente e «tuttofare» della COGNOME, che si era appropriato di somme giacenti sui conti a questa intestati in virtù della delega a operare di cui era titolare, e del figlio NOME, che aveva ricevuto parte di tali somme, sia dei COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME i quali, pur prestando la propria attività professionale di consulenza e gestione patrimoniale in favore della sig. COGNOME, non si erano avveduti dell’illecita sottrazione di denaro da parte di NOME COGNOME e non lo avevano impedito per colpevole negligenza;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande proposte nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, a seguito di accordo transattivo intervenuto tra le parti, e aveva accolto la domanda attorea, condannando NOME COGNOME al risarcimento dei danni liquidati in euro 5.282.469,30, di cui euro 1.430.417,37 in solido con NOME COGNOME ed euro 2.197.162,19 in solido con la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché quella riconvenzionale di quest’ultimo per pagamento di un compenso per lo svolgimento di una prestazione professionale, condannando l’attore al pagamento in suo favore della somma di euro 5.467,44;
accogliendo parzialmente gli appelli interposti da NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, ha rideterminato l’importo risarcitorio dovuto dai primi due rispettivamente in euro 3.581.928,19 e 3.264.469,11, oltre interessi legali dal 30 maggio 2016, nonché quello dovuto da NOME COGNOME (e per esso dai suoi eredi) in euro 4.696.232,24, oltre interessi legali con pari decorrenza;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
con separato atto anche NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, propone ricorso avverso la medesima sentenza, affidandolo a tredici motivi;
in relazione a tale ricorso NOME COGNOME resiste con controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME depositano memorie ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME vanno riuniti e quello di quest’ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);
ciò posto, con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1710, 1856 e 2043 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la stessa fosse inadempiente degli obblighi di diligenza dell’ «accorto banchiere» sulla stessa gravanti e, per tale via, responsabile sia contrattualmente, sia per fatto illecito in relazione alla cooperazione colposa nella condotta illecita posta in essere da terzi;
evidenzia, in proposito, l’errore della Corte di appello nell’aver le imputato le azioni e omissioni dei COGNOME, benché solo questi ultimi -tra l’altro privi di deleghe e senza alcuna funzione operativa all’interno
della banca -avevano avuto conoscenza della situazione patrimoniale della NOME, agendo unicamente quali professionisti di fiducia della medesima e senza condividere tale conoscenza con altri dirigenti o funzionari della banca;
sottolinea che il trasferimento del patrimonio mobiliare della COGNOME in custodia presso la banca era avvenuto a distanza di sei mesi dall’assunzione dell’incarico dei COGNOME e che durante lo svolgimento del rapporto la banca medesima non aveva avuto la possibilità di rendersi conto delle condizioni della cliente e di ipotetiche deficienze psichiche, per cui non aveva avuto nessuno motivo, né alcun potere di porre «sotto tutela preventiva» la correntista;
censura, inoltre, la decisione impugnata per non aver verificato quali fossero i comportamenti in concreto esigibili che la stessa non aveva posto in essere, tenuto anche conto dell’assenza di operazioni ictu oculi anomale;
allega, infine, che aveva sempre avvertito la cliente delle operazioni che apparivano «eccessive e/o anomale», ricevendo espressa conferma per l’esecuzione da parte dell’interessata , e che aveva periodicamente inviato a quest’ultima le comunicazioni relative ai rapporti instaurati;
il motivo è infondato;
-si osserva che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, nonostante la banca non abbia alcun dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno, in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, questa, in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l’esecuzione o almeno informare il cliente (Cass. 31 marzo 2010, n. 7956);
tale obbligo di protezione si attiva alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l’operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente;
-può aggiungersi che il dovere di astenersi dall’esecuzione di un’operazione o almeno di informare il cliente prima di eseguirla -si riferisce a singole operazioni precisamente individuate, non estendendosi l’anomalia di un’operazione , idonea a far sorgere l’obbligo di protezione della banca, a quelle successive;
la Corte di appello, ha espressamente richiamato tale giurisprudenza facendone discendere la responsabilità della banca in ragione del fatto che quest’ultima su cui gravava il relativo onere probatorio -non aveva sempre informato preventivamente la cliente di determinate operazioni che andavano considerate ictu oculi «anomale» ed estranee ai suoi interessi;
-per l’esattezza, facendo proprio l’accertamento operato dal Tribunale in sede di liquidazione del danno, ha riconosciuto che una serie di operazioni effettuate sui rapporti intestati alla COGNOME, costituite da assegni incassati da NOME e NOME COGNOME quali beneficiari o giratari, prelievi in contanti, bonifici in loro favore, incasso del ricavato della vendita dell’imbarcazione «NOME» e assegni emessi in favore di terzi, erano state poste in essere dai COGNOME «nel loro interesse esclusivo e in assenza di un interesse della RAGIONE_SOCIALE» (cfr. pagg. 16-17 e 81-82);
ha, poi, rilevato che sin dal primo semestre 2004 i funzionari della banca si erano resi conto delle anomalie dei movimenti riguardanti la gestione patrimoniale e i conti correnti intestati alla COGNOME -in particolare, delle frequenti operazioni del COGNOME sia di utilizzo della giacenza esistente sui conti correnti, sia di passaggi di liquidità dalla gestione al conto corrente -e avevano segnalato tale circostanza alla Direzione (nella persona del l’Amministratore delega to NOME COGNOME ), la quale, però si era attivata solo tardivamente, nonostante la COGNOME fosse stata individuata quale «cliente di direzione», da seguire con «massima assistenza nel servizio» in quanto segnalata quale «cliente problematica» in relazione alle sue abnormi spese e alla necessità di
prevenire la progressiva erosione del suo patrimonio (cfr. pag. 74-76); – ha, sul punto, osservato che a far data dal momento in cui il carattere anomale delle disposizioni impartite dal COGNOME, quale delegato a operare sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti, si era reso evidente la banca, in osservanza degli obblighi di protezione sulla stessa gravanti, avrebbe dovuto astenersi dall’esecuzione delle stesse, se non previa informazione della cliente che, nei casi rilevati, era stata omessa;
-dall’esame congiunto dei richiamati passaggi motivazionali, nonché dal complessivo tenore della sentenza impugnata, emerge che la Corte di appello ha riconosciuto che le operazioni poste in essere dal COGNOME con riferimento alla gestione patrimoniale e ai conti correnti della COGNOME, così come individuate quali voci di danno in sede di liquidazione dell’importo risarcitorio , presentassero carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi del cliente e ha accertato che la banca avesse dato corso a tali esecuzioni pur in assenza di una previa specifica informazione della cliente;
così argomentata la sentenza di appello si sottrae alla censura prospettata, avendo accertato sia l’esecuzione da parte della banca di disposizioni impartite sulla gestione patrimoniale e sui conti correnti -da parte del delegato COGNOME -caratterizzate dalla presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, provvedendo alla loro individuazione, sia la mancata relativa preventiva informazione specifica alla correntista prima della loro esecuzione;
le medesime considerazioni svolte con riferimento alla responsabilità contrattuale valgono con riferimento alla responsabilità per fatto illecito, in relazione alla ritenuta cooperazione nell’illecito del terzo, atteso che l’accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla banca possono essere espressivi di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente della banca e, in quanto tale, idoneo a
integrare il contestato requisito dell’elemento soggettivo ;
inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui investe l’asserita imputazione alla banca delle azioni e omissione dei COGNOME e la mancata incolpevole conoscenza delle condizioni della cliente e delle sue ipotetiche deficienze psichiche, trattandosi di questioni estranee alla ratio decidendi , fondata, come rilevato, sulla violazione degli obblighi di protezione propri della banca, i quali prescindono dalle condizioni soggettive del cliente;
del pari inammissibile è la censura nella parte in cui fa valere la mancata individuazione delle operazioni ictu oculi anomale e l’avvenuto assolvimento dell’obbl igo informativo relativamente alle operazioni «eccessive e/o anomale», in quanto, sul punto, la censura ha per oggetti accertamenti di fatto rimessi alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
con il secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., per aver la Corte di appello negato la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata, pur in presenza di un suo completo disinteresse in merito all’amministrazione del proprio patrimonio, atteso che era stata costantemente informata dell’operatività della gestione patrimoniale e de i conti correnti, e della sua specifica conferma delle disposizioni impartite dal delegato COGNOME COGNOME;
osserva, sul punto, che anche NOME COGNOME, attore in primo grado, quale familiare della COGNOME era perfettamente a conoscenza della situazione sin dal 1995 e aveva omesso ogni iniziativa;
il motivo è inammissibile , in quanto, da un lato, si fonda sull’assunto della avvenuta informazione sull’andamento della gestione patrimoniale e dei conti correnti fornita alla cliente mediante l’invio dei relativi estratti periodici che non è concludente, poiché, come evidenziato in precedenza, l’esistenza dell’obbligo di protezione richiede che l’esecuzione dell’operazione ictu oculi anomala e non
rispondente all’interesse del disponente sia preceduta da una informazione specifica, per cui ai fini dell’assolvimento di tale obbligo non è sufficiente l’invio, successivo, di comunicazioni riepilogative delle operazioni eseguite;
-dall’altro lato, la doglianza si fonda su un presupposto fattuale, consistente nel fatto che la cliente aveva confermato in modo specifico le disposizioni impartite sui suoi conti dal sig. NOME COGNOME, che è espressamente smentito dalla Corte di appello;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
inammissibile è la censura anche nella parte in cui deduce il concorso di colpa del COGNOME, avendo a oggetto una questione, implicante un accertamento fattuale, che non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata e in relazione alla quale il ricorrente non provvede ad allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito (cfr. Cass.13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038);
con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, primo comma, 1965 e 2055 cod. civ., per aver il giudice di merito ritenuto che la responsabilità dei convenuti RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME fosse riferibile a un segmento temporale diverso e indipendente rispetto a quella della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tale per cui la solidarietà e la suddivisione della responsabilità relativa ai primi poteva interessare solo il COGNOME e
non anche questi ultimi;
una diversa affermazione avrebbe avuto quale conseguenza quella di dedurre dal danno risarcibile dalla banca la quota ideale di debito ad ascrivibile a RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME;
il motivo è inammissibile;
la doglianza non aggredisce specificamente la ratio decidendi espressa sul punto dalla Corte di appello, la quale ha accertato che la responsabilità addebitata ai COGNOME e alla RAGIONE_SOCIALE riguarda un periodo di tempo del tutto diverso e separato rispetto alla gestione NOME, escludendo l’unicità del fatto dannoso e la conseguente solidarietà tra gli autori delle condotte illecite in ragione della ritenuta assenza di un vincolo di interdipendenza tra le condotte poste in essere prima dell’affidamento del patrim onio della COGNOME COGNOME custodia alla banca e quelle successive e la autonomia delle due serie di condotte sotto il profilo causale della produzione del danno;
con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata di nullità, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità da inadempimento di un «contratto di tutela» la cui esistenza non era mai stata allegata dall’attore;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha fondato la responsabilità contrattuale dei professionisti sull’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto «avente ad oggetto la cura degli interessi della seconda e che implicava quale suo ‘contenuto naturale’, da parte dei COGNOME, innanzitutto un’attività di tipo conoscitivo in funzione della verifica dell’abnorme entità delle spese che il COGNOME aveva segnalato e che lo aveva determinato a rivolgersi ai COGNOME»;
ha riferito che la responsabilità contrattuale era stata prospettata sin dall’atto di citazione di primo grado dell’attore, nonché in sede di
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ. (cfr. pag. 49); – in proposito, il ricorrente incidentale riconosce che con l’atto di citazione era stata prospettata (anche) la responsabilità contrattuale dei professionisti per inadempimento delle obbligazioni derivanti da un «mandato professionale» loro conferito, ma afferma che solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. era stata allegato, con inammissibile mutatio libelli, che lo stesso presentava un contenuto contemplante anche la gestione della posizione patrimoniale della sig. COGNOME;
la doglianza, pur ammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077), non coglie nel segno in quanto nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista non costituisce mutamento della domanda, ma semplice emendatio libelli , l’allegazione di profili di inesattezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati, restando immutato il fatto giuridico invocato a causa petendi del risarcimento (cfr. Cass. 26 agosto 2014, n. 18275);
infatti, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ( petitum e causa petendi ), qualora, come nel caso in esame, la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non determinandosi la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310);
può, quindi, esaminarsi prioritariamente, per motivi di ordine logicogiuridico, il terzo motivo con cui si critica la sentenza impugnata per carenza e/o insanabile contraddittorietà della motivazione in relazione all’accertamento dell’esistenza, della formazione del contenuto di un «contratto di tutela» tra la COGNOME e i COGNOME;
il motivo è fondato;
la Corte di appello ha ritenuto che «tra lo RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE è
sorto un rapporto professionale (con i conseguenti doveri di protezione nei confronti della cliente evidenziati dal Tribunale) avente ad oggetto la cura degli interessi della seconda e che implicava quale suo ‘contenuto naturale’, da parte dei COGNOME, innanzitutto un’attività di tipo conoscitivo in funzione della ver ifica delle ragioni dell’abnorme entità delle spese che il COGNOME aveva segnalato e che lo aveva determinato a rivolgersi ai COGNOME», evidenziando che «tale incarico è stato accettato espressamente da NOME COGNOME e quantomeno implicitamente da par te della RAGIONE_SOCIALE » (pag. 50);
ciò posto, si osserva che la motivazione della sentenza impugnata non indica con sufficiente puntualità la natura, il contenuto e la causa del contratto che la sig. COGNOME avrebbe concluso con i COGNOME;
il richiamato riferimento al «rapporto professionale» sembra alludere alla stipulazione di un contratto avente a oggetto la prestazione di un’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2230 cod. civ., ma, in un passo successivo della sentenza, si fa riferimento all’istituto del mandato per giustificarne la gratuità (pag. 53);
-non è chiaro, in particolare, se l’oggetto dell’obbligazione assunta dai professionisti fosse di «tipo conoscitivo» o contenesse anche obblighi di tipo informativo -come sembra aver affermato il Tribunale -e, in questo caso, quali fossero le circostanze in presenza delle quali tali obblighi diventassero attuali;
la motivazionale resa sul punto dal giudice di appello si rileva, dunque, oltre che contraddittoria, carente, non consentendo di individuare le obbligazioni asseritamente inadempiute e, conseguentemente, le ragioni poste a base della ritenuta responsabilità dei professionisti;
con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 414, 1173, 1175, 1321, 1322, 1325, 1346, 1375, 1392 e 1418 cod. civ., per aver la Corte di appello accertato l’inadempimento di un «contratto di tutela» mai stipulato e,
comunque, inidoneo a dar vita ad alcun vincolo obbligatorio in quanto nullo per illiceità della causa e indeterminabilità dell’oggetto, presupponendo la disponibilità della capacità di agire di un soggetto; – con il quarto motivo allega la violazione degli artt. 2721, 2727 e 2729 cod. civ., per aver il giudice di merito desunto l’esistenza di un «contratto di tutela» da una dichiarazione de relato resa da NOME COGNOME COGNOME nel procedimento penale instaurato nei confronti del COGNOME per i fatti di causa, inidonea, in quanto tale, a fondare l’accertamento compiuto;
con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione degli artt. 1176, 1218, 1292, 1294 e 2055 cod. civ. e 40 e 41 cod. pen., per aver la sentenza impugnata ritenuto i COGNOME responsabili del danno patito dalla COGNOME senza alcun accertamento in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, evidenziando che l’asserito inadempimento degli obblighi informativi non aveva avuto alcuna efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso;
con il sesto motivo censura la sentenza impugnata per carenza e/o insanabile contraddittorietà della motivazione in relazione al dedotto profilo della colpa assorbente, o quanto meno preponderante, della danneggiata nella causazione dell’evento dannoso;
con il settimo motivo deduce la violazione de ll’ art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello condannato i COGNOME al risarcimento dei danni che il danneggiato, peraltro debitamente e previamente informato dalla banca, si era autoprocurato o quanto meno aveva concorso in maniera preponderante a determinare;
con l’ottavo motivo fa valere la nullità della sentenza per manifesta illogicità nella parte in cui ha condannato i COGNOME al risarcimento dei danni che erano imprevedibili al momento in cui era sorta l’obbligazione e, comunque, che non erano stati conseguenza immediata e diretta della loro condotta;
con il nono motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui il giudice di merito ha pretermesso la rilevanza decisiva delle dichiarazioni testimoniali relative al fatto che il NOME aveva rappresentato alla COGNOME i suoi sospetti sull’operato di NOME COGNOME;
con il decimo motivo il ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza impugnata sul punto in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello vertente sulla necessità di detrarre dal debito solidale la quota ideale di responsabilità ascrivibile ai coobbligati solidali che avevano transatto la lite censurando il «grave travisamento del suo tenore, portata critica e attitudine devolutiva»;
-tali motivi, esaminabili congiuntamente, sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, presupponendo l’individuazione del contenuto del contratto dedotto in giudizio;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara infondato il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 7 settembre 2023.