Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 10905 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 10905 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18153-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME, NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1580/2022 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 04/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Comune di Villasanta proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia domandando:
in via principale, condannarsi il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE all’esecuzione della bonifica dell’area standard e al successivo trasferimento dell’area in favore del Comune;
in via subordinata, condannarsi il Fallimento al pagamento della somma di € 1.151.633,37 in favore del Comune, somma occorrente per la bonifica dell’area, ovvero alla maggiore o minore somma risultante in corso di causa, e, conseguentemente, pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà dell’area standard in favore del Comune medesimo.
Deduceva che le parti avevano stipulato una convenzione urbanistica riguardante l’attuazione del piano di lottizzazione denominato “PL C2”, rimasta inadempiuta da parte della società intimata, quanto alla mancata bonifica di un’area che doveva essere poi ceduta gratuitamente al Comune.
Con sentenza n. 839/2021, il giudice adito ha accolto la domanda principale ed ha condannato il Fallimento a trasferire le aree promesse in cessione secondo quanto previsto nella convenzione, previa loro bonifica a cura e spese del Fallimento medesimo.
La sentenza era impugnata dal Fallimento che ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f), cod. proc. amm., trattandosi di obbligazioni derivanti da strumenti convenzionali ricompresi tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 11 della legge 241 del 1990 in materia urbanistica ed edilizia, nonché le altre contestazioni mosse in primo grado.
Nella resistenza del Comune di Villasanta, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1580 del 4 marzo 2022 ha rigettato l’appello.
Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la domanda concerneva obblighi di bonifica estranei al perimetro delle obbligazioni derivanti dalla convenzione di lottizzazione, così che la stessa riguardava diritti soggettivi e non interessi legittimi, la sentenza osservava che l’obbligo di bonifica era stato assunto
in sede convenzionale dalla società originariamente in bonis , sia pure in via eventuale, ed era dunque divenuto parte di un più complesso regolamento convenzionale, dal quale scaturiscono le singole obbligazioni di adempimento. Inoltre la giurisprudenza amministrativa, in materia di convenzioni urbanistiche e di convenzioni di lottizzazione, è consolidata nel senso che il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, trattandosi di materia di giurisdizione esclusiva espressamente prevista dalla legge (art. 133, c.p.a.).
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio ne bis in idem , il CDS osservava che parte appellante si era limitata a riprodurre sinteticamente l’eccezione senza svolgere alcuna critica al capo di sentenza con cui il Tar, nel respingere l’eccezione stessa, aveva argomentato nel senso dell’inopponibilità, rispetto ai giudizi ordinari, delle statuizioni rese dal giudice fallimentare con contenuto negatorio dell’inserimento di un credito nella massa passiva del fallimento.
Per un altro verso, invece, la decisione del giudice fallimentare (limitata al solo effetto del mancato inserimento del credito nella massa passiva) non ostava all’accertamento dell’esistenza del credito medesimo, anche eventualmente in una misura diversa o per un titolo giuridico diverso, essendo anzi precipuo interesse del creditore anche l’ammissione tardiva del credito.
Ad ogni modo, nel caso di specie ricorreva uno specifico titolo giuridico convenzionale sulla base del quale azionare le
pretese concernenti il preteso inadempimento rispetto alle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti stipulanti.
In merito al terzo motivo di appello, secondo cui sarebbe stato impossibile condannare il Fallimento ad un facere (nella specie, l’esecuzione degli obblighi di bonifica previsti in convenzione) che trova la propria origine in un credito o in un inadempimento anteriore alla dichiarazione di Fallimento, con la possibilità invece di invocare il potere di scioglimento del curatore d i cui all’art. 72, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, la sentenza rilevava che la soluzione del TAR era condivisibile, alla luce dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, che, anche di recente, aveva ricostruito le obbligazioni concernenti l’obbligo di bonifica, in termini pubblicistici di obbligazioni ex lege (Ad. Plenaria n. 3/2021), e ciò in ragione del fatto che si trattava di obbligazioni convenzionali.
Era poi disatteso il motivo di appello relativo alla mancata evocazione in giudizio dei precedenti proprietari dell’area, non potendo agli stessi ascriversi la qualità di controinteressati, né essendo dato attribuire loro la qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società fallita.
In ordine al quinto motivo, che investiva la legittimazione passiva del Fallimento rispetto alle domande di condanna formulate dal Comune, la sentenza reputava decisivo il rilievo per cui, nel caso all’esame, era inconferente il richiamo al principio “chi inquina paga” ed alle regole in materia di obblighi di bonifica dei suoli, in quanto il Comune aveva agito
per l’esecuzione (non di obblighi di bonifica discendenti dalla legge, bensì) di un obbligo convenzionale volontariamente assunto dalla società, nella piena consapevolezza, quanto meno, della possibilità che la bonifica del sito potesse rendersi necessaria prima della cessione delle aree a standard, essendo richiamata in convenzione la presenza in loco di una ex cava “ritombata”.
In ordine al sesto motivo incentrato sul problema della scomputabilità delle somme già incamerate dal Comune a titolo di fidejussione, il CDS lo reputava inammissibile, in quanto la sentenza del Tar aveva condannato il Fallimento alla sola esecuzione delle opere di bonifica ed al successivo trasferimento delle aree a termini della convenzione, mentre aveva espressamente escluso il compimento delle opere di urbanizzazione concernenti le alberature, gli spazi a verde e il laghetto (art. 6, convenzione), in quanto già garantito dall’escussione della fideiussione.
Quanto alla presunta “genericità” della domanda di condanna del Comune, si osservava che la società, allora in bonis , aveva spontaneamente assunto l’obbligo di bonificare l’area, sicché era sfornita di idoneo supporto la prospettazione dell’appellante per cui spetterebbe al Comune di provvedere a un piano di caratterizzazione preliminare dell’area, trattandosi comunque di attività rientranti negli obblighi assunti dalla società con la sottoscrizione della convenzione.
Era, infine, disatteso anche l’ultimo motivo, con il quale si invocavano i principi eurounitari in materia di obbligo di
bonifica da fatto illecito (danno ambientale), che non potevano attagliarsi alla vicenda in esame in cui vi era una assunzione di impegni contrattuali nell’ambito di un più ampio regolamento convenzionale, anziché del danno ambientale da fatto illecito.
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto ricorso per cassazione dalla curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
Il Comune di Villasanta ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
La Corte rilevato che, per la complessità delle questioni che pone il ricorso, si profila l’opportunità della trattazione alla pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile