Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27634 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11014/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVACODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
Controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 6400/2021 depositata il 18/10/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 ottobre 2024.
Rilevato che:
SANZIONI AMMINISTRATIVE
con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, NOME COGNOME, AVV_NOTAIO in Milano, ha proposto opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 401463, emesso il 31/05/2017 dal RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), che gli infliggeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.602.000 per avere omesso di segnalare tempestivamente all’U IF RAGIONE_SOCIALEa Banca d’RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) operazioni finanziarie sospette, eseguite nel periodo tra febbraio e marzo 2010, con atti rogati presso il suo studio riguardanti le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per un ammontare di euro 160.200.000.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio del MEF, con sentenza n. 13876/2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, ha annullato la sanzione e ha compensato, tra le parti, le spese di giudizio.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello del MEF ; inoltre, in applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , ha ridotto la pena pecuniaria a euro 30.000 , con condanna RAGIONE_SOCIALE‘appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali dei due gradi di merito.
il AVV_NOTAIO ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello .
Il ricorrente ha depositato una memoria per l’ udienza.
Il MEF ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto controricorso incidentale, sulla base di un motivo.
Il PG ha depositato una memoria per l’udienza e ha chiesto che entrambi i ricorsi, principale e incidentale, siano rigettati.
Considerato che:
sono questi, in sintesi, i passi salienti RAGIONE_SOCIALEa sentenza:
(i) non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal AVV_NOTAIO in relazione alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n.
90/2017): in particolare, il regime sanzionatorio a carico RAGIONE_SOCIALEa platea dei trasgressori, compresi i professionisti, è ragionevole e proporzionato e non si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria;
(ii) questa la sequenza dei fatti di causa: all’esito RAGIONE_SOCIALE‘ispezione RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza svoltasi nel periodo 1° gennaio 2014/3 febbraio 2015, presso lo studio professionale del AVV_NOTAIO, a quest’ultimo, in qualità di AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è stata contestata l’omessa segnalazione di quattro operazioni sospette, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, riguardanti la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, successivamente sottoposte a procedimento penale dai PM di Genova e Milano per essere ‘scatole vuote’ ‘utilizzate medianti aumenti di capitale ed emissione di strumenti finanziari per perseguire finalità illecite’ .
In dettaglio, gli atti notarili contestati sono: (a) il verbale di assemblea RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 18/02/2010 (registrato il 02/03/2010), nel quale veniva deliberato un aumento di capitale sociale da euro 30.000.000 a euro 60.000.000 da attuare con l’emissione di trenta milioni di azioni; (b) l’ emissione, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in pari data e con la medesima delibera assembleare, di un prestito obbligazionario convertibile in azioni RAGIONE_SOCIALEa stessa società, per un controvalore di euro 30.000.000, rimborsabile entro il 31/12/2037; (c) l’ atto di cessione di ramo di azienda, in data 22/02/2010 (registrato l’08/03/2010) , da RAGIONE_SOCIALE verso cessione da quest’ultima alla venditrice di 420.000 (RAGIONE_SOCIALEe dette) obbligazioni convertibili; (d) il verbale di assemblea di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE’08/03/2010 (reg istrato il 17/03/2010) recante la deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di capitale sociale da euro 10.000 a euro 100.000.000 ;
(iii) il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’opposizione ponendo l’accento sull’inesistenza di condotte di riciclaggio in mancanza del
trasferimento di denaro o di altri beni e sul l’i nconferenza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione amministrativa, di fatti penalmente rilevanti, contestazione che il AVV_NOTAIO non poteva conoscere ex ante ;
(iv) come sostiene il MEF (nel primo motivo di appello), la nozione di riciclaggio ex art. 2 d.lgs. n. 231/2007 è più ampia di quanto ritiene il Tribunale e include anche le operazioni, nella specie contestate al AVV_NOTAIO, consistenti nell’occultamento o nella dissimulazione RAGIONE_SOCIALEa reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti degli stessi (art. 2, comma 1, lett. b) , sicché si considerano ‘sospette’ anche le operazioni meramente cartolari o fittizie, come l’aumento di capitale correlato all’emissione di strumenti finanziari, oppure la cessione di quote, integranti una conversione o una dissimulazione di tali trasferimenti, preordinati, come veicoli di interposizione patrimoniale, alla fraudolenta commissione di reati fiscali o tributari.
Il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘ obbligo di adeguata verifica ex art. 41 d.lgs. n. 231/2007 a carico del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è individuato dalla circolare del 24 febbraio 2006 RAGIONE_SOCIALE‘UIC che, tra l’altro – allegato c), n. 7 -indica come potenzialmente anomale le ipotesi in cui ‘le prestazioni professionali richieste’ riguardino ‘operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente privi di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE’emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari’ ;
(v) nella fattispecie, l’obbligo di segnalazione a carico del AVV_NOTAIO, come sostiene il MEF in un motivo di appello, derivava dagli indici oggettivi e soggettivi di anomalia RAGIONE_SOCIALEe operazioni: sul piano oggettivo, veniva in risalto, in primo luogo, l’elevatissimo valore RAGIONE_SOCIALEe operazioni e l’assetto societario e personale RAGIONE_SOCIALEe compagini interessate (nel caso di RAGIONE_SOCIALE, vi era un unico azionista), in
se condo luogo, l’aspetto patrimoniale che doveva fare dubitare il professionista RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALEe operazioni medesime, poste in essere da società in profonda crisi finanziaria, come attestato dai bilanci, evidentemente non esaminati dal AVV_NOTAIO, in violazione del dovere di diligenza professionale e di collabo razione attiva con l’autorità di vigilanza;
(vi) l’obbligo di segnalazione antiriciclaggio, sancito prima dall’art. 3 legge n. 197/1991 e, successivamente, dall’art. 41 d.lgs. n. 231/2007, si desume anche dal decalogo RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette redatto dalla Banca d’RAGIONE_SOCIALE che contiene una casistica esemplificativa RAGIONE_SOCIALEe operazioni (bancarie) anomale;
(vii) sul piano sanzionatorio, esaminando anche l’eccezione riconvenzionale del AVV_NOTAIO appellato, che ha chiesto che, in applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , la sanzione eventualmente da applicargli sia pari all’attuale minimo edittale di euro 3.000, effettivamente , come previsto dall’art. 69 del novellato d.lgs. n. 231/2007, vengono in gioco le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 58 d.lgs. n. 90/2017.
Vista la reiterazione RAGIONE_SOCIALEe condotte, desumibile dal numero di operazioni e atti, l’ entità RAGIONE_SOCIALEe operazioni, il lasso di tempo di riferimento, e la rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto del carattere fittizio dei trasferimenti, la violazione contestata si deve considerare grave sia per intensità e grado RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo sia dal punto di vista RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggettivo.
Detto che la violazione è grave, dovendosi fare applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex mitior , la nuova sanzione va rideterminata nella misura di euro 30.000, che è il minimo edittale per l’ipotesi grave, ‘in assenza di vantaggi personali’ da parte del trasgressore;
così ricostruita la trama argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso principale denuncia violazione e
falsa applicazione di norme costituzionali (3,24,25,76,97) perchè la RAGIONE_SOCIALE, disattendendo i rilievi mossi dall’appellante al la normativa antiriciclaggio, non ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, commi 1 e 2, 62, comma 4, 65 comma 9, 68, del d.lgs. n. 231/2007 (attuale formulazione) per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 76, 97 Cost.;
1.1. il motivo è inammissibile;
1.2. la censura ivi contenuta è redatta secondo la tecnica RAGIONE_SOCIALE‘assemblaggio, consiste nel mero ‘copia e incolla’ RAGIONE_SOCIALE‘identica doglianza che la parte privata aveva articolato nella comparsa di costituzione in appello (nelle pagg. 39 e seguenti) e, conclusivamente (cfr. pag. 17 del ricorso per cassazione), senza sottoporre a specifica critica il ragionamento sviluppato dalla RAGIONE_SOCIALE per disattendere l’eccezione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa normativa antiriciclaggio, afferma laconicamente che, se la Corte d’appello avesse ‘tenuto nel debito conto’ i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘appellato, avrebbe senz’altro sollevato questione di legittimità costituzionale.
Il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica RAGIONE_SOCIALEa norma di legge ordinaria RAGIONE_SOCIALEa cui costituzionalità la parte dubita. Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Cort Costituzionale.
Le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 -01) insegnano che la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l ‘ eccezione di
illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma applicata. Nel caso in esame si chiede solo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte, sempre a sezioni unite (Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 – 01), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest ‘ultima , che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale.
il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 2 d.lgs. n.231/2007.
Si assume che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe colto che nella fattispecie concreta non esistevano gli indici di anomalia, ricollegabili alla disciplina antiriciclaggio, RAGIONE_SOCIALEe operazioni sottese agli atti rogati dal AVV_NOTAIO che, pertanto, non era tenuto all’obbligo di segnalazione di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007.
E questo perché -obietta il ricorrente -in mancanza del passaggio di denaro o di un profitto illecito, suscettibili, anche astrattamente, di essere oggetto di riciclaggio, difetta, in radice, il requisito basilare RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione, e cioè il riciclaggio medesimo, effettivo o anche solo sospetto;
2.1. il secondo motivo è infondato;
2.2. il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 (‘Finalità e principi’) d.lgs. n. 231/2007, dispone: «Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: b) l ‘ occultamento o la dissimulazione RAGIONE_SOCIALEa reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un ‘ attività criminosa o da una partecipazione a tale attività».
L’art. 41 (‘Flusso di ritorno RAGIONE_SOCIALEe informazioni’), RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, nella versione ratione temporis vigente, dispone: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12 , 13 e 14 inviano alla RAGIONE_SOCIALE, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura RAGIONE_SOCIALE‘operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico » .
2.3. Così delineata la cornice legislativa, rileva la Corte che la RAGIONE_SOCIALE, attenendosi al dato normativo, alla stregua di un apprezzamento discrezionale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, che sfugge al sindacato di legittimità demandato alla RAGIONE_SOCIALE, ha ravvisato nelle operazioni poste in essere dalla clientela del ricorrente, tramite gli atti notarili redatti da quest’ultimo (delibere di aumento di capitale, emissione di strumenti finanziari, cessione di ramo di azienda), (cfr. pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) «visibili indici di anomalia, tali da fare affiorare il ragionevole sospetto di potenziale attività di riciclaggio che imponeva l’invio RAGIONE_SOCIALEa segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE da parte del AVV_NOTAIO COGNOME».
Per il giudice d’appello, dunque, al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula degli atti si profilavano numerosi elementi oggettivi di anomalia RAGIONE_SOCIALEe operazioni societarie sottostanti che avrebbero dovuto mettere in allarme in AVV_NOTAIO, quali: l’elevatissimo valore cartolare RAGIONE_SOCIALEe operazioni, la profonda crisi finanziaria dei soggetti coinvolti (COGNOME
RAGIONE_SOCIALE aveva un passivo di oltre 64 milioni di euro, costi per oltre 4 milioni, e ‘utili’ pari a 124.000 euro, mentre RAGIONE_SOCIALE era inattiva), ragion per cui, argomenta la Corte territoriale, se il AVV_NOTAIO avesse preso in considerazione questi dati avrebbe dovuto sospettare che stava rogando atti che coinvolgevano RAGIONE_SOCIALEe ‘scatole vuote’, finalizzati al perseguimento di obiettivi illeciti. Donde, anche, sul piano soggettivo, la violazione RAGIONE_SOCIALEo standard minimo di diligenza richiesto al AVV_NOTAIO, fermo il rilievo che, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, legge n. 689/1981, ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità è sufficiente la colpa del professionista.
In effetti, dal ricorso e dal controricorso si evince con estrema chiarezza che il AVV_NOTAIO si è sottratto agli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione all’UIF, previsti dalla normativa antiriciclaggio, si è prestato a rogare una serie di atti relativi ad operazioni societarie (aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, cessione di azienda, etc.) apparentemente di valore cospicuo (basti pensare al l’aumento di capitale d ella RAGIONE_SOCIALE da trenta a cento milioni di euro), ma, in realtà, puramente cartolari, figurate e sicuramente fittizie (è infatti pacifico che, come sostenuto dal MEF, all’atto RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione, i sottoscrittori RAGIONE_SOCIALEe azioni di nuova emissione non hanno versato alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale RAGIONE_SOCIALEe azioni sottoscritte, come prescritto dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2439 c.c.), ciò che è confermato, in maniera incontrovertibile, dall’inconsistenza patrimoniale RAGIONE_SOCIALEe società, prossime al fallimento, e dalla caratura RAGIONE_SOCIALEe persone coinvolte, bene illustrata in controricorso (pagg. 3 e 4) e non contestata ex adverso , elementi, questi, che preludono ineluttabilmente alle classiche attività illecite ( basti pensare all’ emissione RAGIONE_SOCIALEe cd. FOI) che si realizzano mediante le ‘ cartiere ‘ .
Coerenti con le considerazioni fin qui svolte sono del resto le Linee COGNOME in materia di adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela, approvate dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 4 aprile 2014 che, sebbene non ancora in vigore all’epoca dei fatti, agevolano però l’interprete nella la lettura del dato normativo.
Degno di nota è che, tra l’altro, il deliberato del CNN – Sezione II (‘Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ‘) -con riferimento agli obblighi di adeguata verifica posti dal decreto antiriciclaggio a carico dei notai, metta in evidenza che la normativa antiriciclaggio «prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività adotta misure adeguate all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il AVV_NOTAIO conservi traccia scritta RAGIONE_SOCIALE‘iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla RAGIONE_SOCIALE. Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa diligenza osservata dal AVV_NOTAIO nell’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adeguata verifica» .
2.4. Priva di fondamento è, perciò, la notazione del ricorrente secondo cui l’obbligo di segnalazione non sorge se non si è in presenza di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Vero è, piuttosto, che le misure del decreto antiriciclaggio si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela, di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di
gestione del rischio, di garanzia RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L’obbligo di segnalazione a carico del AVV_NOTAIO scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, non presuppone necessariamente che il AVV_NOTAIO abbia acquisito e che comunque sia in possesso di indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento.
Il tema è già stato affrontato dalla giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ed è stato risolto con l’articolazione de l principio di diritto secondo cui «la segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’RAGIONE_SOCIALE esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, lettera f), d.l. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)».
Il terzo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e/o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 90/2017, applicabile nella specie, e infine degli artt. 67 e 68 d.lgs. n. 231/2007.
Più specificamente, un primo sub motivo -violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. -ascrive alla sentenza impugnata di avere ritenuto la violazione ancora più grave di quanto ravvisato dall’amministrazione che, infatti, aveva escluso che la violazione fosse ‘qualificata’, tanto è
vero che aveva inflitto una pena pecuniaria pari al minimo edittale (e cioè, l’uno per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘operazione non segnalata).
Inoltre, si lamentano errores in iudicando : nella specie, ad avviso del ricorrente, non sussisteva alcuno dei parametri normativi, oggettivi e soggettivi, per attribuire alla violazione il carattere RAGIONE_SOCIALEa gravità, con l’aggiunta che il novellato art. 68 aveva introdotta la facoltà del destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione di chiedere al MEF il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta.
3.1. Il primo sottomotivo è infondato.
3.2. Al contrario di quanto asserisce il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE non è incorsa in ultrapetizione là dove ha irrogato la sanzione minima prevista per la violazione ‘qualificata’ di cui all’art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007 (giusta d.lgs. n. 90/2017), sebbene – è questa la tesi del ricorrente -l’amministrazione non avesse contestato una violazione (appunto) ‘ qualificata ‘.
Assodato che la PA, ritenendo grave la violazione, aveva irrogato la pena pecuniaria di euro 1.602.000, molto più elevata di quella di euro 30.000 applicata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si deve aggiungere che, per la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2 n. 4844 del 23/02/2021 Rv. 660460 -01), in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo RAGIONE_SOCIALEa sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l ‘ entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.
Il quarto motivo censura la viola zione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.: si sostiene che, se la RAGIONE_SOCIALE, che ha condannato la parte privata alle spese dei due gradi merito, non fosse incorsa nelle evidenziate violazio ni, avrebbe dovuto respingere l’appello e condannare il MEF al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
Il motivo resta assorbito per la ragione appresso (punto 5.1.) indicata.
L’unico motivo di ricorso incidentale del MEF denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231/2007.
L’amministrazione deduce che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, ha ritenuto grave la condanna sanzionata, ma, dall’altro, ha applicato il minimo edittale, giustificata dalla ‘assenza di vantaggi personali’ per il ricorrente, quale circostanza non prevista dall ‘art. 58, cit., e in contrasto con i criteri di quantificazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione stabiliti dal secondo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo.
5.1. Il motivo, il cui esame è prioritario rispetto alle censure del ricorso principale non ancora esaminate, è fondato, il che comporta l’assorbimento (improprio) di tali residue censure (secondo sottomotivo del terzo motivo e quarto motivo di ricorso principale).
Come si è accennato in precedenza (punto 3.2.), spetta al giudice di merito determinare la pena pecuniaria entro il minimo e il massimo edittali sulla scorta dalla valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘elemento oggetto e del profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE ‘illecito.
Nella specie la RAGIONE_SOCIALE non ha correttamente applicato i parametri normativi a presidio RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
E questo perché, per un verso, ha definito grave la condotta del AVV_NOTAIO per la macroscopica anomalia RAGIONE_SOCIALEe operazioni e per l’elevato grado di colpevolezza; tuttavia, per altro verso, facendo leva su un aspetto eccentrico rispetto ai criteri di commisurazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione
(oltre che avulso dalle risultanze processuali), ovverosia l’assenza di ‘vantaggi personali’, ha ritenuto congrua la sanzione di euro 30.000, coincidente con l’attuale minimo edittale.
La decisione non è conforme a diritto e, pertanto, è demandato al giudice del rinvio di determinare nuovamente la sanzione pecuniaria attenendosi ai parametri RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 comma 2 d.lgs. n. 231/2007, che recita:«Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione è determinata anche tenuto conto: a) RAGIONE_SOCIALE ‘ intensità e del grado RAGIONE_SOCIALE ‘ elemento soggettivo, anche avuto riguardo all ‘ ascrivibilità, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEa violazione alla carenza, all ‘ incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a); c) RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione e al grado RAGIONE_SOCIALEa sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) RAGIONE_SOCIALEa reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all ‘ operatività del soggetto obbligato».
In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigettati il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati, accolto il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale (secondo sottomotivo del terzo motivo e quarto motivo), la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, rigetta il secondo motivo e il terzo motivo nei termini sopra indicati,
accoglie il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto, e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in