Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8282/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 366/2022 depositata il 06/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024
dalla Consigliera NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia, per quanto ancora d’interesse, trae origine da un contratto di leasing avente ad oggetto una autogru telescopica stipulato tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE
La COGNOME aveva convenuto in giudizio la banca concedente contestando la validità della clausola ‘rischio -cambio’ correla nte l’importo dei canoni al tasso di cambio tra euro e franco svizzero, di cui allegava la nullità per violazione delle norme imperative del D.lgs n. 58/1998 o, in via gradata, quelle dettate dal D.lgs n. 385/1993, nonché per indeterminatezza e mancanza di meritevolezza.
Chiedeva pertanto la restituzione dell’importo di euro 213.153,14 ai sensi dell’art. 2033 c.c. o la condanna della concedente a titolo di risarcimento danni o a titolo di indennizzo ex. 2041 c.c.
Con la sentenza n. 472/2020 il Tribunale di Udine ritenuto che la clausola ‘rischio cambio’ inserita all’interno del contratto di leasing de quo costituiva uno strumento finanziario, dichiarava la nullità della clausola per violazione dell’art. 30 Tuf, condannando la Banca alla restituzione delle somme indebitamente corrispostele dalla RAGIONE_SOCIALE
Con la sentenza n. 366 del 6 ottobre 2022 in parziale accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE la Corte d’Appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del giudice di prime cure, ritenendo il saggio d’interesse previsto dall’art. 1284, 4° comma, cod. civ. applicarsi esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale e non
anche a quelle derivanti da fatto illecito (o dalla legge), non essendo conseguentemente ipotizzabile un accordo delle parti relativamente alla determinazione del relativo saggio con riferimento a quest’ultime .
Condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento pertanto dei soli interessi legali al tasso previsto dall’art. 1284, 1° comma, cod. civ., e la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dei maggiori importi ricevuti in esecuzione della sentenza impugnata.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1284, 4° co., c.c..
Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto l’art. 1284, 4° co., c.p.c. applicabile solo a pretesa restitutoria di fonte contrattuale, e non anche di diversa fonte.
Lamenta che la conclusione cui perviene la corte di merito nell’impugnata sentenza secondo cui <>, sicché <>.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che, <>, a nulla rilevando che <>, in quanto <>.
Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte -anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare l’autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o ‘super -interessi’ ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell’art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all’art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo d’applicazione ( v. Cass., 3/1/2023, n. 61 ).
Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte; e, per altro verso, che è <> ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz’altro applicabile il saggio d’interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la relativa fonte ( soluzione cui la citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base all’orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409, evocata nell’impugnata sentenza ).
Per altro verso, ben possono le parti convenire un tasso di mora diverso da quello ivi stabilito.
Orbene, nell’affermare essere <>, e che pertanto <>, la Corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima, attesa la fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo , s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione
procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’ impugnata la sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Trieste, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza