Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3040/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
e
sul ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliazione telematica
difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE DELLA PROVINCIA DI MODENA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1686/2020 depositata il 16/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, della Provincia di Modena, premesso di aver stipulato con l’ATI costituita da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato di case ERP, risolto per inadempimento del soggetto appaltatore, escuteva la relativa garanzia a prima richiesta rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, e, in difetto di adempimento spontaneo, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo;
il Tribunale, dopo l’interruzione processuale causata dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE, e correlata riassunzione, respingeva l’opposizione proposta dalla società assicurativa, con condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata, osservando in particolare che, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, non erano sollevabili eccezioni tranne quella di dolo, non proposta;
il giudice di primo grado rigettava inoltre la domanda di rivalsa dell’assicuratore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e degli altri
coobbligati in tale garanzia NOME e NOME COGNOME, poiché, trattandosi di ATI verticale, vi era responsabilità pro quota delle diverse RAGIONE_SOCIALE quanto alla sola parte dei distinti lavori da esse svolti, e non erano stati allegati specifici adempimenti della suddetta società;
la Corte di appello, revocata la statuizione ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per esclusione di una pretestuosità delle deduzioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, per il resto disattendeva il gravame, osservando in particolare che:
-anche l’eccezione di svincolo parziale del massimale di polizza, formulata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, era inibita dalla natura autonoma della garanzia;
-quanto alla già proposta rivalsa della stessa assicurazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e degli altri coobbligati, doveva escludersi l’invalidità per la pretesa violazione della normativa di settore concernente il raggruppamento ATI c.d. verticale, atteso che anche in tal caso si trattava di ulteriore e legittimo contratto autonomo di garanzia, ma quest’ultimo era comunque nullo poiché, afferendo a obbligazioni future, in esso non era specificato l’importo massimo garantito, con violazione dell’art. 1938, cod. civ.;
avverso questa decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE, succeduta per incorporazione a RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi;
resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su motivo unico con plurime deduzioni, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
le parti hanno depositato rispettiva memoria;
Rilevato che
con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 183, 345, cod.
proc. civ., 3, 24, 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato non sottoponendo al contraddittorio delle parti la questione officiosamente rilevata e dirimente della nullità della garanzia rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME, per mancata indicazione del massimo importo garantito;
con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 1346, 1938, 1950, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le obbligazioni garantite dalla coobbligazione di garanzia a prima richiesta stipulata con l’appendice alla polizza, non erano future ma esistevano già nel momento di perfezionamento di questa, trattandosi, complessivamente, degli impegni dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’appaltante RAGIONE_SOCIALE, degli impegni a titolo di garanzia di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima RAGIONE_SOCIALE, e di quelli di coobbligazione dei garanti RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’ipotesi, avvenuta, di escussione della polizza da parte di RAGIONE_SOCIALE;
con l’unico articolato motivo di ricorso incidentale si prospettano da una parte le violazioni e false applicazioni degli artt. 108, d.P.R. n. 54 del 1999, in uno alla legge n. 109 del 1994, e 37, d.lgs. n. 163 del 2006, e dall’altra quelle degli artt. 1366, 1369, 1372, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato escludendo la nullità della coobbligazione di garanzia per mancata indicazione della misura pro quota delle obbligazioni delle RAGIONE_SOCIALE dell’ATI in quanto verticale e, in ogni caso, per la «inaccettabile» estensione della responsabilità solidale all’impresa mandante dell’associazione RAGIONE_SOCIALE stessa in quanto, nel caso, non orizzontale, ferma la responsabilità solidale della impresa capogruppo mandataria nei confronti della stazione appaltante, contestualmente interpretandosi erroneamente l’appendice di polizza in modo sconnesso da quest’ultima;
i ricorrenti incidentali hanno poi distintamente riproposto altre questioni di nullità dell’appendice di polizza ovvero dei relativi impegni negoziali, ritenute assorbite dalla Corte di appello;
Considerato che
il primo motivo di ricorso principale è infondato;
come pacifico e risultante dagli atti processuali (v. la stessa constatazione contenuta a pag. 12 della sentenza in questa sede impugnata), l’eccezione di nullità delle coobbligazioni nascenti dall’appendice di polizza era stata sollevata in appello dagli odierni ricorrenti incidentali, e dunque già offerta al contraddittorio, a nulla rilevando che la società RAGIONE_SOCIALE avesse per sua scelta rifiutato di «declinarlo» (pagg. 11 e 15 del ricorso);
non era quindi necessaria alcuna ulteriore sollecitazione dello stesso, posto che la Corte territoriale ha solamente spiegato che, trattandosi di rilievo possibile anche in via officiosa, l’eccezione svolta dalle ricordate parti in appello, e non in prime cure, non poteva dirsi preclusa;
il secondo motivo è fondato;
è stato chiarito che l’art. 1938 cod. civ. prevede la necessità d’indicare l’importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali , come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della legge n. 154 del 1992: tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus , estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all’indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l’obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell’importo massimo garantito (Cass., 31/01/2017, n. 2492);
pertanto, la necessità di prevedere anche nel contratto autonomo di garanzia l’importo massimo garantito non riguarda le obbligazioni conseguenti all’inadempimento di quella garantita, dal momento che quest’ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un’obbligazione, successivamente rimasta inadempiuta, già esistente al momento della stipula del contratto (Cass., 18/02/2022, n. 5423);
nella fattispecie, la coobbligazione di garanzia derivante dall’appendice di polizza aveva per oggetto l’obbligo di adempimento di quest’ultima dovuto all’inadempimento del contratto di appalto, e si trattava quindi di obbligazione in tesi condizionale ma non futura, e in tal senso determinabile;
il ricorso incidentale, logicamente condizionato, è inammissibile;
preliminarmente deve rimarcarsi che tale ricorso, tardivo, è ammissibile a mente di Cass., Sez. U., 28/03/2024, n. 8486, posto che l’interesse alla sua proposizione è sorto dall’impugnazione principale;
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
in primo luogo, si chiede una rivalutazione di merito in ordine all’ermeneutica afferente al contratto stipulato con l’appendice di polizza, essendo invece giurisprudenza pacifica quella a mente della quale simili censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319 e succ. conf.);
in secondo luogo, la censura non si misura compiutamente con la condivisibile ragione decisoria fatta propria dalla Corte territoriale secondo cui, in difetto di specifici divieti ovvero sanzioni normative, non vi era alcuna ragione per ritenere inibita la stipula di un contratto autonomo di garanzia, avente ad oggetto le obbligazioni dell’assicuratore, anch’esso garante a prima richiesta, di garantire l’impegno derivante dal contratto di appalto, senza logicamente che la diversa individuazione delle obbligazioni delle RAGIONE_SOCIALE mandanti nei confronti della stazione appaltante, quali componenti dell’ATI verticale, possa in alcun modo incidere sul contenuto della seconda garanzia concordata;
si sottolinea, infine, che le questioni assorbite nella decisione di seconde cure non avrebbero potuto essere oggetto, come tali, di motivi di ricorso per cassazione;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 09/05/2024.