Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36283 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36283 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
Oggetto:
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 12/12/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 13992/2020
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 13992 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
e
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-interventrice-
nei confronti di
SERVILLO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-intimati-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 140/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, nonché NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, hanno intimato ad NOME COGNOME, condòmina del fabbricato sito in INDIRIZZO Annunziata, al INDIRIZZO, precetto di pagamento dell’importo di € 2.184,04, sulla base di un titolo esecutivo (sentenza di condanna) ottenuto dal loro dante causa, NOME COGNOME, nei confronti del condominio, in ragione di un credito di fonte negoziale solo parzialmente soddisfatto.
L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e ha, comunque, chiamato in giudizio l’altro condòmino NOME COGNOME, che aveva in precedenza parzialmente estinto l’obbligazione condominiale ed al quale essa opponente aveva versato, in via di regresso, la propria quota, per essere eventualmente garantita in caso di soccombenza.
L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal Giudice di Pace di Torre Annunziata.
Il Tribunale di Torre Annunziata ha confermato la decisione di primo grado, con assorbimento di ogni altra domanda.
Ricorrono NOME COGNOME, nonché NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati (eredi di NOME).
Si è successivamente costituita in giudizio NOME COGNOME, in sostituzione delle ricorrenti, qualificandosi cessionaria del credito fatto valere dalle stesse.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., NOME COGNOME.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Va, preliminarmente, rilevata e dichiarata l’ inammissibilità della costituzione, nella presente fase del giudizio, della cessionaria del credito controverso, NOME COGNOME, in sostituzione dei cedenti, già costituiti quali ricorrenti.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio ritiene di dover dare continuità, non può avere alcun rilievo e non consente l’intervento delle parti che hanno acquistato la legittimazione dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità, in quanto detto intervento è possibile solo nel caso in cui il precedente titolare del diritto controverso, cioè il precedente soggetto legittimato, non si fosse costituito, ma non nel caso in cui detto soggetto si fosse già costituito in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 25423 del 10/10/2019, Rv. 655272 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018, Rv. 652035 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23439 del 06/10/2017, Rv. 645699 -01; Sez. 1, Sentenza n. 11638 del 07/06/2016, Rv. 639906 -01), come nella specie.
Il primo motivo del ricorso risulta articolato in una pluralità di distinte censure. Si denunzia: « Ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 3) cpc, per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc. Ai sensi dell’ art.360 comma 1 n. 5) cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», « 1a. omesso esame dell’elenco dei condomini morosi
consegnato dall’amministratore; 1b. contraddittorietà della motivazione; 1c. violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1375 e dell’ art. 1175 in relazione all’ art. 63 disp. att. cc; 1d. omesso esame circa un fatto decisivo: il regime di solidarietà passiva; 1e. violazione dell’ art. 2697 comma 2 cc, 115 comma 1 cpc, 116 comma 1 cpc e dell’ art. 2719 cc in relazione all’ art. 63 disp. att. cc; 1f. giudicato esterno sulla medesima fattispecie; 1g. inopponibilità del pagamento fatto ad altro condomino in via di regresso; 1h. omesso esame circa un fatto decisivo – non corrispondenza tra somma versata dai condomini al NOME. NOME e somma incassata dai creditori; 1i. violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1188 e 1218 cc in relazione all’ art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc; 1l. violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 1189 cc in relazione all’ art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc ».
Si tratta di censure logicamente e giuridicamente connesse che possono, pertanto, essere esaminate congiuntamente.
2.1 È opportuno , prima dell’esame di tali censure, esporre in sintesi gli antecedenti di fatto che hanno dato luogo al presente giudizio:
-il dante causa delle ricorrenti (NOME COGNOME) aveva ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del condominio del fabbricato sito in INDIRIZZO, al INDIRIZZO, per un credito professionale insoluto di importo complessivo pari a € 28.049,00, oltre accessori (interessi e rivalutazione dal 7 marzo 1988 al saldo);
-tale credito era stato parzialmente estinto, nel 2007, all’esito di un procedimento esecutivo promosso nei confronti del singolo condòmino NOME COGNOME (escusso per l’intero , sul presupposto della responsabilità solidale -al tempo dei fatti, corrispondente a conclusione comunemente ammessa ed accettata -di tutti i condòmini per le obbligazioni condominiali), che aveva consentito al
creditore di ottenere l’assegnazione dell’importo di € 25.472,02 (su un totale azionato di € 82.791,08, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese maturati a quel tempo);
-successivamente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, l’amministratore del condominio aveva comunicato alle eredi del COGNOME, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’elenco dei condòmini in mora con i pagamenti al condominio stesso e, in un secondo tempo, aveva loro inviato altresì un elenco, redatto dal condòmino già escusso, delle quote allo stesso versate dagli altri condòmini, in via di rivalsa, dal quale risultava che la COGNOME aveva versato, già dal 2007, la sua integrale quota del complessivo debito condominiale, in via di regresso, al predetto condòmino (quota determinata, al tempo del pagamento, in € 1.707,20);
-ritenendo non opponibile tale ultimo pagamento, le creditrici, nel maggio 2017, sulla base del primo elenco dei condòmini morosi comunicato loro dall’amministratore, avevano intimato alla COGNOME precetto per il pagamento della sua intera quota del credito residuo ancora vantato, esattamente determinata , all’attualità, in € 1.943,97 , oltre accessori.
2.2 I giudici del merito hanno ritenuto che, avendo la COGNOME pagato -sia pure, in via di regresso, al condòmino già escusso -la propria quota dell’obbligazione condominiale, la stessa potesse efficacemente opporre alle creditrici il beneficio di preventiva escussione dei condòmini in mora previsto dall’art. 63 disp. att. c.c..
2.3 Le ricorrenti sostengono, al contrario, una tesi così riassumibile: il pagamento effettuato dalla COGNOME al condòmino già escusso, in via di regresso, invece che all’amministratore del condominio, non sarebbe loro opponibile, ai sensi dell’art. 63
disp. att. c.c.; pertanto, la COGNOME, non avendo versato la sua quota all’amministratore del condominio (come emergeva, del resto, dal primo elenco dei condòmini in regola con i pagamenti ed in mora con gli stessi, che l’amministratore aveva loro comunicato ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.), sarebbe da considerare tuttora anch’essa in mora con i pagamenti; come tale, essa sarebbe da ritenere debitrice nei loro confronti dell’intera sua quota della complessiva obbligazione condominiale e, di conseguenza, non avrebbe titolo ad eccepire alcun beneficio di preventiva escussione degli altri condòmini.
Sostengono, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era corrispondenza tra la somma versata dai condòmini in via di regresso a quello escusso e la somma da questi pagata in favore del creditore loro dante causa, avendo il COGNOME, in sostanza, ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente sborsato.
Questa Corte ha di recente enunciato i seguenti principi di diritto, in relazione al regime della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali, come disciplinato dall’art. 63 disp. att. c.c.:
« l’onere di preventiva escussione dei condòmini ‘morosi’ gravante, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul creditore solo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota millesimale del condòmino moroso sull’importo residuo dell’obbligazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della suddetta ‘morosità’, cioè l’intera originaria quota dell’ obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e per conto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nelle casse condominiali , secondo l’imputazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att.
c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo »;
« la quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’ art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all’esecuzione e fermo restando che spetta al condòmino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal creditore -va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’opposizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023, in corso di massimazione).
3.1 In particolare, nella motivazione di tale pronuncia, è stato chiarito quanto segue: « … l’espressione ‘condòmini morosi’ di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hanno versato all’amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbligazione condominiale, pagando direttamente a quest’ultimo, mentre l’espressione ‘condòmini in regola con i pagamenti’ indica quelli che abbiano estinto la propria quota dell’obbligazione condominiale, mediante pagamento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest’ultimo effettuato dall’amministratore con la provvista da loro fornita. In tale ottica, la comunicazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei condòmini ‘morosi’, prevista dal primo comma dell’art. 63 disp.
att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall’amministratore stesso ad estinzione delle (sole) quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali possono co sì definirsi ‘in regola con i pagamenti’, lasciando invece insolute le quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contributi dovuti. In questo modo (e solo in questo modo) si determina il più ragionevole contemperamento tr a l’esigenza del creditore del condominio di essere regolarmente e tempestivamente soddisfatto e l’esigenza di tutela dei singoli condòmini che abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, nei rapporti con quelli che non lo abbiano fatto. La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei confronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all’amministratore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempimento delle relative q uote dell’obbligazione condominiale ancora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condòmini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di garanzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei condòmini insolventi. La tutela dei condòmini ‘diligenti’ è altrettanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare direttamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condominiale e di ottenere, altresì, l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati d all’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad eventuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obb ligo sussidiario di garanzia introAVV_NOTAIOo
dal secondo comma della medesima norma, che però è condizionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi. D’altra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo esecutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all’amministratore, cioè al proprio rapp resentante comune, al fine di estinguere l’obbligazione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attraverso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al condominio ».
3.2 Tali principi di diritto, ad avviso del Collegio, possono essere, con i dovuti adattamenti, estesi anche a ll’ipotesi di pagamento parziale dell’obbligazione del condominio effettuato da un singolo condòmino in misura eccedente la propria quota, in quanto escusso per l’intero sulla base dell’indirizzo interpretativo, ormai superato, che affermava la solidarietà di tutti i condòmini per le obbligazioni condominiali.
Come nel caso in cui l’amministratore abbia pagato solo in parte il debito condominiale per avere ricevuto il versamento dei contributi dovuti solo da alcuni dei condòmini, anche in tal caso, in effetti, « sorge l’esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così, ‘morosi’ sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio) » (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023, in motivazione, par. 1.2.4).
Anche in questa ipotesi vi è, infatti, un pagamento parziale del debito condominiale che fa sorgere analoga esigenza, in rapporto ai condòmini che abbiano versato i contributi da essi dovuti, in questo caso successivamente al pagamento e direttamente al condòmino che ha pagato una quota dell’obbligazione eccedente la propria, in via di regresso.
Anche in questo caso è, quindi, possibile, attraverso la comunicazione dell’amministratore di cui all’art. 63 disp. att. c.c., l’imputazione del pagamento parziale, oltre che -ovviamente e in primo luogo -alla quota del condòmino escusso, anche, per l’eccedenza, alle quote dei condòmini che abbiano versato quanto dovuto allo stesso, in rivalsa o regresso.
In tal modo si evita altresì il paradosso in base al quale, nonostante la (sopravvenuta, in via di ricostruzione sistematica, ma attualmente indiscutibile, siccome obiettivamente consolidata) natura parziaria dell’obbligazione condominiale, il creditore già parzialmente soddisfatto potrebbe in teoria agire direttamente nei confronti di tutti i condòmini (tranne quello escusso), per il pagamento della rispettiva integrale quota di debito, cioè, in definitiva, per un importo complessivo che sarebbe superiore al suo stesso credito (tenuto conto del fatto che la somma già incassata è superiore alla quota dell’unico condòmin o che ha in concreto adempiuto).
Sulla base di quanto sin qui esposto, deve ritenersi infondato l’assunto principale delle ricorrenti, secondo le quali non avrebbe alcun rilievo e non sarebbe loro opponibile il versamento operato dalla COGNOME al condòmino già escusso per l’intero, onde quest’ultima sarebbe tenuta a pagare la propria integrale quota del residuo debito condominiale, in loro favore.
4.1 La motivazione della sentenza impugnata non può dirsi però conforme a diritto nella sua impostazione, sul punto: a) in primo luogo perché essa risulta fondata sull’assunto evidentemente erroneo, alla luce delle ragioni più sopra esposte -per
cui il pagamento dei contributi dovuti, effettuato dai singoli condòmini all’amministratore avrebbe di per sé efficacia estintiva delle loro obbligazioni parziarie; b) inoltre, perché, di conseguenza ed altrettanto erroneamente, nel caso di specie, in cui il suddetto pagamento è avvenuto in favore del condòmino già escusso per un importo eccedente la propria quota, il tribunale ha richiamato la disciplina relativa al pagamento al creditore apparente, in realtà non conferente.
4.2 Al contrario, va in proposito ribadito (come già sancito in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023, in motivazione, par. 1.2.4) che le obbligazioni parziarie dei singoli condòmini nei confronti del creditore possono dirsi estinte solo in conseguenza del pagamento effettuato in favore di quest’ultimo (da parte dell’amministratore o, come nel caso, da parte del singolo condòmino escusso per l’intero), con la precisazione che l’imputazione del pagamento parziale effettivamente pervenuto al creditore ad estinzione delle obbligazioni parziarie dei singoli condòmini che abbiano in qualche modo contribuito a formare la relativa provvista (anche con il versamento successivo della stessa, in rivalsa, in favore di chi abbia effettuato quel pagamento, in quanto escusso per l’intero) può essere effettuata anche ex post , con la comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c..
Nella specie, non vi è dubbio che la COGNOME abbia versato il contributo corrispondente alla propria quota dell’obbligazione condominiale (anche se lo ha fatto, peraltro del tutto correttamente, in favore del condòmino già escusso per l’intero e avente diritto di rivalsa, invece che in favore dell’amministratore) e che vi era stata altresì, prima dell’intimazione del precetto opposto, la comunicazione dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., ai fini dell’imputazione del pagamento parziale operato dal NOME anche alla quota di obbligazione gravante sulla COGNOME, avendo l’amministratore
stesso comunicato alle creditrici l’elenco dei pagamenti ottenuti dal NOME in rivalsa.
Si deve pertanto concludere:
che il pagamento effettuato dalla COGNOME al NOME certamente è opponibile al creditore, quanto meno nella parte in cui lo stesso può ritenersi a quest’ultimo effettivamente ‘ riversato ‘ dal NOME, in base alla successiva imputazione oggetto della comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.;
che, di conseguenza, l’obbligazione parziaria della COGNOME, in relazione al complessivo debito condominiale, deve ritenersi corrispondentemente estinta nei confronti della parte creditrice, nei medesimi limiti;
che le creditrici ricorrenti non possono procedere ad esecuzione forzata direttamente e immediatamente nei confronti della COGNOME, se non per la parte dell’importo da questa versato al NOME che finisca con l’essere accertato come a loro non integralmente ‘ riversato ‘, mentre, per il residuo (cioè per la parte dell’obbligazione condominiale non gravante sulla COGNOME, ma sugli altri condòmini morosi, per la quale la COGNOME è tenuta solo quale garante ex lege ), esse possono agire nei confronti della medesima solo previa escussione dei condòmini morosi (cioè di quelli che non hanno estinto la loro obbligazione né direttamente nei confronti del creditore, né mediante il versamento della relativa quota tramite l’amministratore o il condòmino escusso per l’intero) .
È, poi, appena il caso di osservare che certamente deve escludersi la fondatezza delle censure di violazione del giudicato esterno, in quanto sono a tal fine richiamate decisioni relative a parti diverse da quelle del presente giudizio e non operando le condizioni per l’efficacia riflessa del giudicato (sui cui presupposti, tra molte, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573 – 01).
Sempre sulla base di quanto sin qui esposto, deve essere valutata la fondatezza delle doglianze sollevate col ricorso, quanto meno nella parte in cui, con lo stesso, si contesta che il tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era corrispondenza tra la somma versata dai condòmini in via di regresso a quello escusso (cioè al NOME) e la somma da questi pagata in favore dei creditori, avendo il NOME, in sostanza, richiesto ed ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente versato.
Sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi fondato, nei limiti che saranno di seguito esposti.
7.1 Risulta, effettivamente, dagli atti, che le creditrici avevano, tra l’altro, eccepito già nel giudizio di merito, che in base all’elenco da lui stesso sottoscritto e fornito all’amministratore, il quale lo aveva loro trasmesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. -il COGNOME aveva chiesto agli altri condòmini il rimborso non solo dell’importo da lui effettivamente versato al creditore (all’esito del procedimento esecutivo sub ìto, solo parzialmente capiente), ma l’intero importo per cui era stata promossa l’esecuzione nei suoi confronti, cioè l’intero importo del debito condominiale e, soprattutto, che aveva così ottenuto, in rivalsa, una somma superiore a quella effettivamente pagata al creditore (precisamente, la somma pagata al creditore dal NOME sarebbe pari a € 25.472,02, mentre la somma ottenuta dallo stesso in via di regresso sarebbe pari a € 30.592,55, anche se poi alcuni condòmini avrebbero ottenuto la restituzione di quanto versato in eccesso), senza riversarla al creditore stesso.
7.2 In base ai principi di diritto che devono ritenersi applicabili nella fattispecie, più sopra esposti, l’estinzione della obbligazione parziaria della COGNOME, cioè della quota dell’obbligazione condominiale ad essa riferibile, è dalla stessa opponibile al creditore esclusivamente nei limiti dell’importo che questi abbia in
concreto ricevuto e che sia effettivamente imputabile alla predetta quota.
N e consegue che, se il condòmino escusso per l’intero e che abbia pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia poi, per qualsiasi ragione, recuperato dagli altri condòmini un importo maggiore di quello effettivamente versato, per la differenza non potrà ritenersi estinta -nei confronti del creditore -né l’obbligazione condominiale, né le singole quote della stessa: esattamente come avverrebbe se l’amministratore avesse riscosso dai singoli condòmini contributi superiori a quanto poi effettivamente versato al creditore.
7.3 Il pagamento effettivamente e in concreto riscosso dal creditore, in siffatta (patologica) eventualità, non potrà che essere imputato alle quote dei singoli condòmini che abbiano versato il proprio contributo (all’amministratore o , comunque, come nella specie, al condòmino che ha eseguito il pagamento), ma non per l’intero contributo versato (in questo secondo caso, in rivalsa), che sarebbe di importo superiore a quanto riscosso, bensì solo in proporzione a quanto pagato da ciascuno.
Dovrà, quindi, considerarsi, a tal fine, l’importo dovuto da ciascun condòmino, quello effettivamente riscosso dal creditore e quello comunque vers ato dai condòmini ‘diligenti’ ( o ‘adempienti’ o ‘virtuosi’: di regola, all’amministratore, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ovvero, come nella specie, in rivalsa, al singolo condòmino già escusso per l’intero in base all’interpretazione di solidarietà delle relative obbligazioni, corrente al tempo del pagamento ): l’obbligazione parziaria di tali condòmini ‘diligenti’ potrà ritenersi estinta solo in base al riscontro della corrispondenza tra quanto da ciascuno versato e quanto effettivamente pagato al creditore (salvo che non risulti una diversa e più specifica imputazione, nelle forme e secondo le modalità in precedenza indicate, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.).
7.4 Nella specie, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare, in concreto, in quali esatti limiti l’importo riscosso dal dante causa delle creditrici, all’esito del procedimento esecutivo promosso contro il NOME, fosse effettivamente imputabile ad estinzione della quota parziaria dell’obbligazione condominiale gravante sulla COGNOME, anche tenendo conto di quanto emergente dagli atti in ordine alle somme in definitiva recuperate dal NOME da ciascun condòmino, peraltro sempre tenendo conto che l’onere della prova del pagamento della propria quota spetta, in ogni caso, al debitore e, quindi, nella specie sarebbe spettato alla COGNOME dimostrare quanta parte dell’importo da lei versato al NOME poteva ritenersi effettivamente ‘riversato’ al creditore.
7.5 Solo nel caso in cui l’importo effettivamente pagato dal NOME al creditore (e non, quindi, semplicemente quello dallo stesso NOME successivamente recuperato) fosse imputabile ad estinzione dell’obbligazione parziaria della COGNOME, eventualmente operata la dovuta proporzione tra quanto pagato e quanto riscosso in rivalsa (in mancanza di corrispondenza tra tali importi), in misura tale da estinguere integralmente la quota parziaria dell’obbligazione di quest’ultima, potrebbe essere accolta integ ralmente l’opposizione, mentre, in caso contrario, essa dovrebbe essere accolta solo in parte e dovrebbe, di conseguenza, essere altresì esaminata nel merito la domanda di manleva della COGNOME nei confronti del NOMENOME NOME l’importo eventualmente dallo stesso indebitamente trattenuto. In definitiva, non possono trovare accoglimento le censure fondate sull’assunto della totale inopponibilità alle creditrici intimanti del versamento effettuato dall’intimata COGNOME al NOME, in rivalsa: con assorbimento di ogni altra
delle ricorrenti questione direttamente connessa, sul punto.
Devono invece ritenersi fondate le censure relative alla carenza di accertamento dell’effettiva quota del versamento effettuato
dall’intimata COGNOME al NOME, in rivalsa, che possa considerarsi opponibile alle creditrici ricorrenti, in ragione della non corrispondenza, nella comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c., di quanto pagato dal NOME al creditore e di quanto dallo stesso riscosso in rivalsa dagli altri condòmini.
La decisione impugnata deve pertanto essere cassata, per quanto di ragione, limitatamente a tale ultimo punto, affinché, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto più sopra esposti sia rivalutata la relativa questione e, eventualmente, sia esaminata la domanda di rivalsa della COGNOME contro il NOME, che è rimasta assorbita ed è stata riproposta dalla COGNOME ai sensi dell’art. 346 c.p.c. , nel suo controricorso.
Con il secondo motivo, non rubricato, si deduce quanto segue: « La sentenza impugnata va cassata anche nella parte in cui ha compensato le spese del secondo grado del giudizio e nella parte in cui, implicitamente, ha confermato la sentenza di primo grado in merito alla condanna delle opposte Sigg.re COGNOME NOME al pagamento delle spese di lite nella misura di €780,00, di cui €135,00 per esborsi, oltre spese generali, Cpa ed lva »
Il motivo, relativo alle spese processuali, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento de l primo motivo di ricorso, che rende in proposito necessaria, all’esito del giudizio di rinvio, una nuova valutazione.
Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,