Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34591 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34591 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 216/2021 R.G. proposto da:
TRAPPOLI NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME, COGNOME NOME;
-controricorrenti-
nonché contro
Bologna NOME quale erede di COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 2645/2019 depositata il 06/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 437/2010 il Tribunale di Rimini, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, accertò la responsabilità dei convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i danni subiti dall’immobile di proprietà dell’attrice a causa della mancata manutenzione dell’immobile confinante di loro proprietà, ordinando l’esecuzione delle opere di consolidamento indicate nella ctu espletata in corso di causa, secondo cui era stata la cedevolezza dell’immobile di proprietà dei convenuti ad aver provocato le lesioni alle pareti del fabbricato della COGNOME e, conseguentemente, condannò i medesimi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
La Corte d’appello di Bologna, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (comproprietari del fabbricato danneggiante), con la sentenza n. 2654/20219, depositata il 19 settembre 2021, pur confermando la pronuncia di primo grado in punto di accertamento della responsabilità, in riforma della liquidazione dei danni operata dal Tribunale, ha rigettato la domanda attrice in tema di danni indiretti nei confronti degli appellanti COGNOME e COGNOME (anche quali eredi di NOME COGNOME), ritenendo invece coperto dal giudicato il
relativo capo di sentenza nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rimasti contumaci in appello.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME
3.1. Resistono con separati controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME con NOME COGNOME.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., per essere stato Giudice relatore della sentenza gravata un Giudice ausiliario.
I ricorrenti richiamano le tre ordinanze (Cass. civ. Sez. III, 20/11/2020, n. 26433 e Cass. civ. Sez. III, 09/12/2019, nn. 32032 e 32033) che avevano rimesso alla Corte Costituzionale la questione di compatibilità costituzionale degli articoli 62-72 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, con i quali è stata introdotta la figura del Giudice ausiliario di appello.
Secondo i ricorrenti, nel caso de quo, non sussistevano, né all’epoca della proposizione dell’appello né della decisione dello stesso grado, condizioni di urgenza organizzativa della Corte di appello di Bologna, che risultava essere in pieno organico.
4.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la Corte di appello di Bologna negato che l’accoglimento del gravame proposto dagli appellanti principali estendesse i propri effetti anche nei confronti dei litisconsorti necessari rimasti contumaci.
La statuizione sarebbe viziata da inesatta applicazione delle regole e dei principi generali in materia di litisconsorzio necessario, di
unitarietà dell’obbligazione e d egli effetti del giudicato endoprocessuale.
Secondo i ricorrenti era stata la stessa Corte d’appello di Bologna a dichiarare la ricorrenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti convenuti in primo grado contro i quali, in quanto comproprietari, l’attrice aveva chiesto la condanna alla rimozione dello stato di pericolo e all’esecuzione delle opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi, oltre alla domanda, collegata e consequenziale o quantomeno dipendente ex art. 331 c.p.c. di condanna al risarcimento dei danni.
Naturale conseguenza della dichiarata esistenza di un litisconsorzio necessario sarebbe stata l’applicazione del principio secondo cui l’impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato impedisce il passaggio in giudicato dell’intera sentenza nei confronti di tutte le parti e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione o siano rimaste contumaci.
Ai ricorrenti, in quanto litisconsorti necessari, si sarebbero quindi estesi gli effetti dell’impugnazione proposta dagli altri litisconsorti, potendo quindi gli stessi avvantaggiarsi dell’esito favorevole del gravame.
4.3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai precedenti, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1299, 1306, 2043, 2056 e 2909 c.c., in ragione della mancata riduzione dell’obbligazione risarcitoria ascritta ai ricorrenti in misura proporzionale alla quota interna di responsabilità ascrivibile agli appellanti principali.
Secondo i ricorrenti, anche a voler ritenere che le norme del codice civile che consentono all’obbligato solidale di beneficiare degli effetti favorevoli provocati dal giudicato ottenuto dall’altro condebitore solidale non trovino applicazione nell’ipotesi in cui tutti i con debitori abbiano partecipato al giudizio di accertamento del
debito, ciò non comporterebbe che il debitore solidale acquiescente alla sentenza di primo grado debba, comunque, rispondere della porzione di obbligazione a cui gli altri con debitori solidali si sono sottratti tramite la vittoriosa proposizione dell’appello.
Tale soluzione provocherebbe un ingiustificato arricchimento per il creditore, il quale avrebbe diritto a ricevere l’adempimento dell’intera prestazione, nonostante la sussistenza di un giudicato di (parziale) assoluzione per almeno un debitore, verso il quale non sarebbe più neppure possibile l’esperimento dell’azione di regresso. La COGNOME avrebbe al più potuto pretendere l’adempimento nei confronti dei ricorrenti della loro quota di obbligazione (e quindi dei 2/5 della quantificazione del danno di cui era stata esclusa la risarcibilità da parte della sentenza impugnata).
4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 1292 c.c., con riferimento alla regolazione delle spese mediante differenziazione tra co-obbligati solidali.
Inoltre, il passaggio in giudicato della decisione di primo grado nei confronti di un coobbligato non produrrebbe l’effetto di rendere le spese di quel grado esigibili due volte, come affermato nel dispositivo della sentenza impugnata, ma al più, recando l’effetto di cristallizzare la condanna, comporterebbe che le spese di primo grado siano a carico dei soggetti ivi soccombenti in solido e che le spese della fase di appello siano regolate autonomamente tra le parti che ivi hanno proposte domande.
5. Il primo motivo è infondato.
La Corte Costituzionale, con la pronuncia 41/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, nella parte in cui, conferendo ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi delle sezioni della Corte d’Appello come magistrati onorari,
non limitano temporalmente tale possibilità (almeno) al 31 ottobre 2025 (data prevista completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria dall’art. 32 del D.Lgs. n. 116 del 2017).
In tal modo, la Consulta ha riconosciuto alle suddette norme, per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale, una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2, ritenendo legittima in tale periodo -anche con riguardo ai giudizi a quibus -la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario (Corte cost., 17/03/2021, n. 41, cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 28/05/2021, n. 15045).
5.1. Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Come emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 5 e 6) il giudice dell’appello ha condannato i ricorrenti al risarcimento del danno in via solidale; ma i ricorrenti non indicano per quale motivo la condanna sul pagamento doveva essere scindibile (se non pure dove e su quali basi o presupposti avrebbero idoneamente prospettato la questione anche ai giudici del merito), in tal modo violando l’art. 366 n. 6 c.p.c. e non consentendo a questa Corte di valutare il merito della doglianza.
L’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto, il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (per tutte: Cass. 12 febbraio 2016, n.
2854; Cass. 30 maggio 2008, n. 14469; Cass. 21 novembre 2006, n. 24680; cfr. pure Cass. S.U. 18 giugno 2010, n. 14700, secondo cui nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, poiché quest’ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori, quanti sono i condebitori, si realizza la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili). Infatti, la decisione sull’impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l’attore e ciascuno dei convenuti può condurre, in difetto d’impugnazione, alla formazione di cosa giudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d’appello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l’attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce (Cass. 21 giugno 2011, n. 13607).
5.2. Il quarto motivo è infondato.
La censura del capo della sentenza riguardante le spese è assorbita dal rigetto dei precedenti motivi.
Le censure, invece, con cui si lamenta una duplicazione della condanna alle spese non sono accoglibili. Al riguardo, si richiama il disposto di cui all’art. 97 c.p.c., secondo cui: “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione al rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno un interesse comune”.
Pertanto, in caso di pluralità di parti soccombenti, la regola impone una liquidazione in danno di ciascuna di esse in proporzione del rispettivo interesse, mentre la deroga è costituita dalla condanna solidale, allorquando venga accertato un interesse comune delle parti soccombenti.
L’accertamento di questo interesse comune, in presenza del quale soltanto è giustificabile una condanna solidale delle parti
soccombenti, è di puro merito e non è quindi sindacabile in sede di legittimità, sia nell’ipotesi in cui sia stato ritenuto sussistente dal giudice sia nell’ipotesi in cui sia stato ritenuto insussistente (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2017; Cass. civ., Sez. III, 23 luglio 1997, n. 6880).
Il Giudice dell’appello si è attenuto ai predetti principi.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; e vanno liquidate, a carico solidale dei ricorrenti per il pari interesse in causa, separatamente in favore sia della COGNOME, sia -tra costoro in solido, per l’identità della posizione processuale in favore del COGNOME e della COGNOME.
P. Q. M.
la Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida: in favore di NOME COGNOME, in complessivi Euro 7.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali; in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, tra questi in solido, in complessivi Euro 7.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza