Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10714 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12947/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 588/2019 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto
1.NOME COGNOME era dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE Taranto e durante il suo rapporto con tale società ha subìto un demansionamento lavorativo, conseguenza di condotte tenute dall’amministratore NOME COGNOME e dai dirigenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Costoro sono stati condannati dal giudice penale per il reato di tentata violenza privata, ed, a seguito di tale condanna, il COGNOME ha agito nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE, ossia la società di cui i soggetti qui convenuti sono amministratori o dipendenti, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni: con sentenza 4130 del 2010, passata in giudicato, egli ha ottenuto dal Tribunale civile di Taranto la somma di 56134,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico e morale.
Ottenuta questa condanna a carico della società, NOME ha iniziato altra causa, sempre il risarcimento del medesimo danno, nei confronti di NOME COGNOME, nel frattempo subentrato ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano i debitori solidali di RAGIONE_SOCIALE.
2.- Sempre dal Tribunale di Taranto egli ha ottenuto la condanna di questi ultimi, per le medesime causali, al risarcimento di 91.924,30 euro, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Lecce, che viene qui impugnata dai convenuti con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Il COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
Considerato
3 .- La ratio della decisione impugnata
I giudici di appello ritengono che tra RAGIONE_SOCIALE, società datrice di lavoro, e i ricorrenti, che per quella società lavoravano, vi sia una solidarietà passiva: entrambi sono responsabili in solido del danno causato al COGNOME dal demansionamento.
Ritengono tuttavia che, a cagione della diversità di soggetti, ossia delle parti del precedente giudizio rispetto a quelle di questo (in quello precedente era convenuta RAGIONE_SOCIALE e qui i suoi amministratori e dipendenti), il primo giudizio non possa costituire giudicato rispetto al secondo, e che, semmai, le somme già riconosciute nel primo a carico del debitore in solido, vadano decurtate da quelle riconosciute nel secondo, a carico dei dipendenti.
Questa ratio è contestata con tre motivi.
4.I motivi di ricorso .
5.- A dire il vero, il terzo motivo pone una questione a parte, ed ha priorità logica. Con esso, infatti, si prospetta violazione dell’articolo 158 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza per essere stata redatta da un giudice onorario, in violazione dei principi di composizione del giudice e di eccezionale partecipazione dei componenti onorari ai collegi giudicanti.
Il motivo è infondato.
Lo è alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 43661 del 2021 secondo la quale i giudici onorari possono far
parte dei collegi, anche quali estensori del provvedimento, fino al riordino della materia.
6.- Il primo motivo prospetta invece violazione dell’articolo 1306, secondo comma c.c., oltre che dell’art. 2909 c.c. La tesi è la seguente.
Con esplicito motivo di appello, i ricorrenti avevano posto la questione della efficacia nei loro confronti del giudicato precedente: come si è visto, NOME COGNOME aveva già ottenuto il risarcimento del danno nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ossia della società obbligata in solido con i ricorrenti, e poi ha agito nuovamente nei confronti di questi ultimi per ottenere una ulteriore somma.
Costoro hanno eccepito che, in ragione dell’articolo 1306, secondo comma c.c. essi possono opporre al creditore il giudicato formatosi nel giudizio precedente: argomento cui il giudice di appello ha replicato rilevando la diversità soggettiva delle due cause, e dunque l’inefficacia di giudicato della prima nella seconda.
Inoltre, i ricorrenti eccepiscono un abusivo frazionamento del credito nel fatto di avere, dapprima richiesto il pagamento di una sua parte ad uno dei debitori in solido, e, successivamente ,la rimanente, ma con distinta causa, agli altri debitori solidali.
7.Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero alla fine deciso sulla questione da loro posta circa l’opponibilità della sentenza precedente ai sensi dell’articolo 1306 c.c.
Si sarebbero limitati a dire che la prima decisione, resa tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non costituisce giudicato in questo procedimento dove sono convenuti gli altri debitori in solido, e dunque dove le parti sono diverse.
Ma alcunché è detto circa la possibilità dei debitori in solido convenuti nel secondo giudizio di opporre al creditore la sentenza resa nel primo.
I motivi pongono una questione comune e sono fondati. Vero è infatti che il primo comma dell’articolo 1306 c.c. esclude che la sentenza resa tra creditore ed uno dei debitori in solido possa fare stato nel giudizio in cui sono convenuti gli altri debitori, ma al secondo comma precisa che gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra costui ed uno dei debitori in solido, e questa eccezione impedisce di riconoscere una somma maggiore nel secondo giudizio, rispetto a quella già ottenuta nel primo: ‘L’art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l’ulteriore rivalutazione dell’importo riconosciuto’ (Cass. 21567 / 2017).
In altri termini, fermo restando che la sentenza resa tra il creditore ed uno dei debitori non può fare stato nella causa promossa dal creditore verso gli altri debitori, questi ultimi tuttavia possono opporla per evitare una condanna ulteriore rispetto a quella già decisa con giudicato verso il loro coobbligato.
Ciò rende assorbita la censura circa l’eventuale frazionamento del credito, posto che la seconda causa è resa inutile da questa previsione.
Il ricorso va dunque accolto, senza bisogno di rinvio, non essendovi questioni di fatto da affrontare. Le spese possono compensarsi .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese. Roma 25.3.2024
L’estensore
Il Presidente
Così deciso in Roma, il 25/03/2024.