Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33792 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33792 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7104/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso il suo studio, rappresentata e difesa da sé medesima;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 623/2018 depositata il 24/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ex art. 389 c.p.c. dai condomini dell’edificio sito in PerugiaINDIRIZZO, per la restituzione della somma di euro 64.751,22 corrisposta in favore di altri condomini, tra i quali l’opponente, in seguito alla cassazione di una sentenza emessa dalla C orte d’appello di Perugia che aveva disposto il pagamento.
Il giudizio presupposto può così essere riassunto: In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di accessione invertita proposta dall’opponente e da altri condomini in via riconvenzionale a fronte della domanda degli attori volta alla declaratoria di illegittima occupazione di una rata di terreno di loro proprietà. Contestualmente era stata dichiarata la condanna a corrispondere ai sensi dell’articolo 938 c.c. l’indennità di euro 39.751,40.
La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva qualificato l’azione esercitata dagli attori come promossa ai sensi degli artt. 1110-1134 cod. civ.,
Ric. 2019 n. 7104 sez. S2 – ud. 23/11/2023
– controricorrenti –
ovvero, in subordine, come azione di arricchimento senza causa, rideterminando l’importo della somma dovuta dai convenuti agli attori.
Questa Corte di Cassazione accoglieva la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte territoriale non avrebbe potuto riqualificare l’azione esercitata da parte attrice nei termini di cui sopra, ravvisandovi -peraltro alternativamente -azioni di differente natura, connotate da petitum e causa petendi diversi da quelli che identificavano la domanda originaria.
4.1 Questa Corte, inoltre, riteneva che sussistessero i presupposti per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e rigettava la domanda di accessione proposta ai sensi dell’art. 936 cod. civ. dagli originari attori, in quanto i giudici di merito avevano accertato che l’edificio condominiale non era stato realizzato, neppure parzialmente, sulla particella n. 855 di proprietà esclusiva di parte attrice. Mancava, perciò, il fatto costitutivo tipico posto dalla legge a presupposto per l’acquisto della proprietà per accessione.
Ciò premesso, gli originari convenuti che erano stati condannati al pagamento in virtù della sentenza poi cassata da questa Corte con procedimento monitorio ex art. 389 c.p.c. chiedevano la restituzione di quanto pagato.
Come si è detto, la sola ricorrente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo l’erroneità del provvedimento monitorio per difetto dei requisiti di solidarietà attiva e passiva ivi ipotizzati, dovendosi escludere che la condanna della Corte d’Appello fosse stata eseguita pro quota in dipendenza dei millesimi appartenenti a ciascun condomino e, dunque, ogni condomino
avrebbe potuto ripetere soltanto quanto a lui spettante, non essendovi solidarietà passiva neanche per la condanna al pagamento delle spese legali. Pertanto, avendo la Cassazione annullato per extrapetizione la condanna e poi deciso la causa nel merito rigettando per mancanza dei relativi presupposti la domanda principale di accessione, la particella n. 855 doveva essere restituita agli attori.
6. La C orte d’appello di Perugia rigettava l’opposizione , evidenziando che il titolo dal quale derivava il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo era costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione di riforma di quella della C orte d’appello di Perugia. La Corte di Cassazione, infatti, decidendo la causa nel merito, aveva disposto il rigetto di entrambe le domande proposte in primo grado, sia quella di accessione semplice che quella di accessione invertita, unitamente al consequenziale riconoscimento delle indennità il cui pagamento, disposto ai sensi dell’articolo 938 c.c., doveva ritenersi caducato con conseguente diritto della parte che lo aveva eseguito alla restituzione delle somme versate.
L’obbligo di restituzione era stato fatto valere ai sensi dell’articolo 389 c.p.c. e vi era stata l’acquisizione della documentazione attestante la restituzione parziale da parte dei condomini delle somme oggetto della sentenza della Corte d’appello , successivamente annullata.
Nel giudizio di merito il pagamento delle somme era stato posto a carico solidale dei convenuti che le avevano comunque corrisposte, mentre il provvedimento di restituzione non era stato eseguito da tutti i condomini.
6.1 Il pagamento, infatti, pur essendo stata dichiarata la solidarietà dell’obbligazione , era stato eseguito in base alle quote di competenza dei singoli condomini.
6.2 Residuava la restituzione della somma complessiva di euro 12.510 da ripartirsi in proporzione ai millesimi facenti capo ai condomini, tra i quali anche l’opponente che non aveva provveduto al pagamento.
La declaratoria di solidarietà dell’obbligazione escludeva che potesse attribuirsi alla stessa un carattere parziario, non risultante dalla sentenza impugnata.
Quanto alla domanda formulata dall’opponente di subordinare il rimborso all’effettiva restituzione della particella n. 885, la controparte eccepiva di non essersene mai appropriata e l’opponente non aveva dato la prova che la sentenza fosse stata effettivamente eseguita nella parte relativa all’attribuzione della proprietà esclusiva ai convenuti, in virtù del principio dell’accessione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, sulla base di due motivi di ricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o errata applicazione dell’articolo 2033 c.c.
A parere della ricorrente gli effetti della restituzione non potevano ritenersi limitati ad una soltanto delle obbligazioni, ovverosia quella di restituzione del prezzo, ma anche a quella di restituzione del bene. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che l’opponente non ha provato che la sentenza sia stata effettivamente eseguita, in quanto l’effetto traslativo della accessione è venuto meno in forza dell’annullamento della sentenza.
1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La ricorrente vorrebbe subordinare il suo obbligo di restituzione del l’indennità ricevuta a seguito del giudizio di merito alla restituzione della particella, nonostante il rigetto della sua domanda di accessione della medesima particella.
La censura, pertanto, è inammissibile perché la ricorrente non specifica a che titolo richiede la restituzione della particella.
Questa Corte ha precisato che gli originari attori sono comproprietari, con i convenuti, della costruzione rispetto alla quale chiedono il riconoscimento dell’acquisto per accessione e inoltre che i giudici di merito hanno accertato che l’edificio condominiale non è stato realizzato, neppure parzialmente, sulla particella n. 855 di proprietà esclusiva di parte attrice. Peraltro, la censura della ricorrente sembra riferirsi al diritto sul bene piuttosto che alla sua materiale restituzione.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1292 c.c.
La sentenza annullata ha disposto il trasferimento del bene sulla base dei millesimi di proprietà, al pari del pagamento effettuato sulla base dei medesimi millesimi, come emergerebbe dagli assegni dati in pagamento.
La sentenza annullata, dunque, prevedeva l’obbligazione come parziaria mentre la Corte territoriale, a fronte di una specifica eccezione formulata in sede di opposizione con la quale si è contestata la solidarietà sia attiva che passiva, l ‘h a ritenuta invece solidale. La ricorrente ritiene che la obbligazione di restituzione del prezzo dovuto, essendo stato incassato pro quota, non poteva dirsi solidale.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Secondo quanto dedotto dai controricorrenti, la COGNOME è l’unica che non ha provveduto alla restituzione di quanto ricevuto come pagamento a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Perugia cassata da questa Corte, mentre gli altri coobbligati hanno provveduto alla obbligazione restitutoria spontaneamente. Ne consegue che la affermazione della solidarietà non assume rilievo, posto che vi è stato già il pagamento frazionato dell’intero e non è richiesto alla ricorrente il pagamento dell’intera som ma ma solo la quota a lei spettante.
La ricorrente non ha offerto alcuna replica alla eccezione di inammissibilità per le ragioni sopra indicate di talché la censura deve essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso deve ribadirsi che per effetto della disposizione di cui all’art. 336 cod. proc. civ., il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva,
Ric. 2019 n. 7104 sez. S2 – ud. 23/11/2023
successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio (Cass. 26 aprile 2003 n. 6579; Cass. 17 aprile 2004 n. 7353; Cass. 3 ottobre 2005 n. 19296). Ed ancora, la richiesta di ripetizione che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. 24 maggio 2004 n. 9917; Cass. 13 luglio 2004 n. 12905).
Ciò premesso è corretta la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto l’obbligazione restitutoria solidale in quanto avente fonte giudiziale e non risultando diversamente dal titolo rappresentato dalla sentenza. Deve osservarsi, infatti, che la condanna successivamente annullata è stata disposta in solido tra i convenuti e, dunque, il corrispondente obbligo restitutorio grava in solido sugli originari attori, restando irrilevante che il primo pagamento sia avvenuto in modo frazionato. Infatti, La presunzione di solidarietà, stabilita in via generale dall’art 1294 cod. civ. per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche nel caso in cui l’obbligazione di eseguire la medesima prestazione sia posta a carico di più soggetti da una sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 1288 del 12/04/1976, Rv. 379978 – 01).
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 8000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione