Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14207 – 2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di CATANIA (già Provincia regionale di Catania) – c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOMEche hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. – ed elettivamente domiciliata in Catania, alla INDIRIZZO presso la propria sede.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor NOME COGNOME e dall’avvocato
professor NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato professor NOME COGNOME .
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 2266/2021 della Corte d’Appello di Catania, udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 3.11.2010 la Provincia regionale di Catania citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società per la gestione integrata dei rifiuti in àmbito ottimale, di cui la Provincia attrice era socia nella misura del 10%.
Esponeva che non aveva mai provveduto a comunicare alla convenuta, ai sensi dell ‘ art. 6 dello statuto della medesima ‘J oniambiente ‘, formale richiesta di svolgimento nel corso dell’anno 2009 – in taluni Comuni ricompresi nel proprio territorio dei servizi di pulizia delle strade extraurbane e delle spiagge, di rimozione delle cosiddette ‘micro -discariche’ e di conferimento in discarica; che in difetto di tale richiesta nulla doveva a titolo di corrispettivo ed era dovuta unicamente una quota delle spese generali (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
Esponeva inoltre che per i ‘ servizi a richiesta ‘ occorreva che tra la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e i soci fosse stata stipulata apposita convenzione, convenzione che, viceversa, nella specie non era mai stata siglata.
Chiedeva ‘a) dichiarare nulla o invalida la deliberazione dell ‘ assemblea della società del 28.6.2010, con cui era stato approvato il bilancio del 2009, in tutto o nella parte in cui si prevedeva a carico della Provincia di Catania il pagamento in favore della società della somma di € 1.499.455,00 a titolo di ; b) in ogni caso, dire che nulla
era dovuto dalla Provincia alla società per i titoli dedotti in giudizio ‘ (cfr. ricorso principale, pag. 4) .
2. Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’avversa domanda ; in riconvenzionale, per le attività svolte nel corso del l’anno 2009, chiedeva, in via principale, condannarsi l’attrice al pagamento della somma, portata dalla fattura n. 39/2010, di euro 1.499.455,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione; in via subordinata, condannarsi l’attrice alla corresponsione del medesimo importo ai sensi dell’a rt. 2041 cod. civ.
Con sentenza n. 134/2019 il Tribunale di Catania annullava la deliberazione del 28.6.2010, dichiarava inammissibile -per carenza dei presupposti ex art. 36 cod. proc. civ. l’esperita riconvenzionale e condannava la convenuta alle spese di lite.
Reputava il tribunale , a mente dell’art. 6 dello statuto d ella ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che in difetto di prova di un ‘ espressa manifestazione di volontà della Provincia, volta all’attivazione del servizio, la società convenuta non era legittimata ad erogarlo, sicché si imponeva l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, ove era riportata la voce ‘ ricavo per servizi nei confronti della Provincia ‘ (cfr. ricorso principale, pag. 5) .
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello.
Resisteva la Città Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Catania) .
Con sentenza n. 2266/2021 la Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente il gravame e , per l’effetto, rigettava la domanda pr oposta in prime cure dalla Città Metropolitana di Catania, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale proposta in prime cure dalla ‘RAGIONE_SOCIALE
condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di euro 935.247,92, oltre i.v.a., con gli interessi legali a decorrere dal 31° giorno successivo alla presentazione della fattura n. 39/2010 sino al soddisfo, nonché la somma di euro 218.340,96, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannava l ‘ appellata alle spese del doppio grado.
Evidenziava, la Corte di Catania – in ordine al primo motivo di gravame, con c ui l’appellante aveva addotto c he con l’ adozione da parte del commissario ad acta della deliberazione n. 87/2002, di approvazione dello statuto di essa s.p.a., gli enti locali si erano spogliati delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in favore della società d ‘ àmbito e si era al cospetto di una modalità di gestione del servizio a carattere obbligatorio, sicché l ‘ art. 6 dello proprio statuto non poteva essere interpretato nel senso che l ‘ ente socio fosse, per la gestione del servizio, libero di svincolarsi dalla società d ‘ àmbito e di provvedervi altrimenti -che nel sistema di gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti la gestione autonoma del servizio da parte di un ente socio della società d ‘ àmbito non era consentita e si sarebbe configurata in contrasto con l ‘ art. 200, 1° co., lett. a), del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava dunque, da un canto, che la comunicazione da parte degli enti territoriali partecipanti alla società d ‘ àmbito della data iniziale di espletamento del servizio non assurgeva ad elemento atto a fondare il diritto della stessa società di provvedere alla gestione ma integrava gli estremi di un elemento volto esclusivamente alla regolamentazione della fase di concreta attuazione del servizio (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 6) .
Evidenziava dunque, d’al tro canto, che la previsione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ -secondo cui in difetto di comunicazione l’ente socio avrebbe partecipato alle sole spese generali -non poteva che esser riferita
all’ipotesi in cui la medesima società d’ àmbito non avesse ‘comunque svolto in concreto il servizio in favore dell’ente territoriale, pur essendosi fatta carico dello stesso nell’interesse di tutti gli altri enti soci’ (così sentenza d’appello, pag. 6) .
Evidenziava quindi che il pagamento del servizio controverso costituiva, per l’ente appellato, il contenuto di una obbligazione ex lege e che, limitatamente ai ‘ servizi principali ‘ (cioè, limitatamente ai servizi di pulizia delle strade extraurbane, di rimozione delle ‘micro -discariche’ e di conferimento in discarica) , non era prevista la stipulazione di alcuna convenzione -necessaria, viceversa, per i ‘servizi a richiesta’ (cioè, limitatamente ai servizi di pulizia delle spiagge) – sicché il costo del servizio era da riversare su ciascun socio in proporzione al quantum della rispettiva partecipazione societaria (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 6 7) .
Evidenziava altresì – in ordine al terzo motivo di gravame, concernente il riscontro della veridicità dell’appostazione del credito di cui al bilancio della ‘Joniambiente’ – che la ragione creditoria era da considerare nel suo complesso, in relazione all’intero àmbito ottimale , ‘ sicc hé a nulla poteva valere l’indeterminatezza dei criteri per l’individuazione del costo del servizio, (…) posto che la Provincia non si mai doluta della mancanza di rispondenza fra la quota stabilita nel bilancio e la misura della sua partecipazione societaria, né contestato la quantificazione dei costi in relazione all’intero àmbito ottimale’ (così sentenza d’appello, pa g. 7) .
Evidenziava, per altro verso, la Corte di Catania, che la domanda riconvenzionale dell’appellante – volta al pagamento di euro 283.905,36 per il servizio di pulizia delle spiagge, di euro 748.287,92 per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione ‘micro -discariche’, di euro 186.960,00 per conferimenti in discarica e di euro 280.405,25 per utile d’impresa, spese generali e
costi di gestione della società -era nel quadro dell’art. 36 cod. proc. civ. senz’altro ammissibile, siccome afferente al rapporto societario e al credito iscritto in bilancio, oggetto della pretesa della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 8) .
Evidenziava inoltre che il credito preteso era da riconoscere parzialmente.
Ossia con esclusione del quantum relativo ai ‘servizi a richiesta’ , siccome, limitatamente ai medesimi servizi -salva l’azione ex art. 2041 cod. civ. – le parti giammai erano addivenute alla stipula di apposita convenzione (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 8 – 9) .
Ossia con esclusione del quantum relativo all’utile d’impresa, alle spese generali e ai costi di gestione della società.
Evidenziava ancora, ai fini del calcolo degli interessi moratori, che era inapplicabile il d.lgs. n. 231/2002, ‘vertendosi in ipotesi in cui è estraneo il concetto di transazione commerciale’ (così sentenza d’appello, pag. 9) .
Evidenziava da ultimo che ricorrevano i presupposti ai fini dell’accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata della convenuta-appellante ex art. 2041 cod. civ. limitatamente alla voce di credito, pari ad euro 283.905,36, per il servizio di pulizia delle spiagge, voce non riconosciuta in via principale in difetto di convenzione tra le parti (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 10) .
Evidenziava , circa l’ an debeatur , che gli esiti documentali, della prova per testimoni e della c.t.u. espletata in prime cure davano ragione dell’effettivo svolgimento del servizio di pulizia delle spiagge; che, sebbene il servizio di pulizia delle spiagge fosse stato dalla Provincia affidato ad altri enti, tuttavia non era stata acquisita documentazione da cui desumere che il servizio fosse stato effettivamente svolto da altri soggetti (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Evidenziava, circa il quantum debeatur , che, in assenza di riscontri di segno diverso, doveva reputarsi corretto il computo -in euro 218.340,96 -operato dal consulente d’ufficio ; e che nulla era dovuto, anche su tale importo, a titolo di spese generali, di utile di impresa e di costi di gestione della società (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Città Metropolitana di Catania (già Provincia regionale di Catania) ; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale, in ogni caso con il favore delle spese
7.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari la controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 1° co., lett. a), e 201, 2° co., d.lgs. n. 152/2006; la nullità della sentenza.
Deduce che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato gli artt. 197, 1° co., 198, 200, 1° co., e 201, 2° co., del d.lgs. 152/2006 – disposizioni immediatamente applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale (cfr. ricorso principale, pag. 14) -e in dipendenza di tale erronea esegesi ha fatto luogo all’erronea interpretazione dell’art. 6 dello statuto d ella ‘Joniambiente’ (cfr. ricorso principale, pag. 12) .
Deduce invero che la gestione integrata dei rifiuti, cui si fa espresso riferimento nelle succitate norme – norme che escludono qualsiasi competenza di tipo gestionale o operativo in capo alle Province nell’espletamento dell’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, rimasta invece in capo ai Comuni (cfr. ricorso principale, pag. 14) -‘afferisce all’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani all’interno dei centri abitati e per le utenze domestiche in essi insistenti’ (così ricorso principale, pag. 13) .
Deduce invece che l’attività di raccolta di rifiuti ‘urbani’ e ‘speciali’ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ – di cui al l’art. 160 della legge Regione Siciliana n. 25/1993, che ‘ ha onerato le province regionali siciliane ad un’attività di raccolta e smaltimento, dei rifiuti urbani e di rifiuti speciali ‘ (così ricorso principale, pag. 14) -‘presenta caratteri del tutto peculiari ed è (…) connotata dalla straordinarietà dell’inte rvento ‘ (così ricorso principale, pag. 15) .
Deduce invero che non si ha riscontro del l’automatico trasferimento della funzione di competenza, ex art. 160 legge Regione Siciliana n. 25/1993, delle Province regionali di raccolta dei rifiuti ‘ urbani ‘ e ‘ speciali ‘ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ in capo alle società d’àmbito, sì da consentire a tal i ultime società di espletare il servizio di raccolta dei rifiuti anzidetti ‘a proprio piacimento, anche e soprattutto in assenza della comunicazione da parte dell’Ente ricorrente, contenente una precisa ed ineludibile volontà di attivazione, a richiesta, del servizio medesimo, mediante (…) apposita convenzione da stipularsi fra l e parti’ (così ricorso principale, pag. 16) .
Il primo motivo del ricorso principale va respinto.
Va dapprima recepito il rilievo della controricorrente (cfr. controricorso, pag. 13) , secondo cui la nullità della sentenza di seconde cure, in quanto
correlata ad un presunto ‘ error in iudicando ‘, risulta evocata del tutto in giustificatamente.
Va dipoi condivisa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento cui la controricorrente ha fatto luogo (cfr. controricorso, pagg. 17 ss.) .
Le società d’ambito sono state previste dal 1° co. (‘ Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto’) dell’art. 23 del d.lgs. n. 22/1997 e dal 3° co. (‘I comuni e le province possono gestire servizi pubblici nelle seguenti forme: ; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati’) d ell’art. 22 della legge n. 142/1990.
Ai sensi del 3° co. del l’art. 1 del d.lgs. n. 22/ 1997 ‘ le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ‘.
Le prefigurazioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state attuate nella Regione Siciliana con ordinanze della protezione civile, id est con ordinanze del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile (in primo luogo con l’ ordinanza n. 2983 del 31.5.1999) .
Le prefigurazioni del d.lgs. n. 22/1997 sono state poi recepite dal ‘codice dell’ambiente’, ossia dal d.l.gs. n. 152/2006.
Segnatamente dall’ art. 200, 1° co., secondo cui ‘ la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’art. 199, nel rispetto delle linee guida e secondo i seguenti criteri: a) superamento del la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti ; (…) ‘ .
Segnatamente dall’ art. 201, 1° co., secondo cui ‘ a l fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (…) ‘ .
Segnatamente dall’ art. 201, 2° co., secondo cui ‘ l ‘Autorità d’ àmbito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ‘ (l’art. 2, comma 186 -bis, della legge n. 191/2009 ha abrogato l’art. 201 del d.lgs. n. 152/2006 a decorrere dal 31.12.2012, per effetto di quan to disposto dall’art. 13, comma 2, d el d.l. 29.12.2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.2.2012, n. 14. Il comma 186bis dell’art. 2 della legge n. 191/2009 così recita: ‘ decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge’ . Nella Regione Siciliana è stata emanata la legge n. 9 dell’8.4.2010 ).
Conseguentemente sono stati individuati gli ‘A.T.O.’ ed è stato istituito l”Ambito Territoriale Ottimale CT1, RAGIONE_SOCIALE, (…) cui ha partecipato anche la Provincia Regionale di Catania a mezzo commissario’ (così controricorso, pag. 19) .
12. In questo quadro non può che argomentarsi come segue.
Per un verso, in special modo in considerazione dell’ampia proiezione del 2° co. dell’art. 201 cit. ( ‘all’Autorità d’àmbito ‘è trasferito l’esercizio delle (…) competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti’) , va in toto recepito il rilievo della controricorrente, secondo cui ‘ una volta istituita la gestione integrata dei rifiuti non vi è stato più spazio per lo svolgimento dei precedenti servizi ad opera diretta dei comuni (ex d.P.R. n. 915 del 1982) e delle province regionali (ex art. 160 l.r. n. 25 del 1993), di modo che essi hanno assunto l ‘ obbligo di partecipare all ‘A.T.O., cioè di partecipare alla gestione integrata del servizio e di assumerne i relativi impegni ‘ (così controricorso, pag. 20) .
Per altro verso, va disattesa la deduzione della ricorrente principale secondo cui per l’attività di raccolta di rifiuti ‘urbani’ e ‘speciali’ ‘abbandonati al di fuori del perimetro urbano’ -di cui all’art. 160 della legge Regione Siciliana n. 25/1993 non è ammissibile ‘alcuna forma di , e cioè di iniziativa autonomamente assunta dalla Società per il caso di mancata richiesta da
parte dei soci’, sicché al riguardo la ‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto allegare la formale richiesta di svolgimento del servizio (cfr. ricorso principale, pag. 15) .
Per altro verso ancora, va reiterato l’approdo esegetico cui la Corte catanese è pervenuta, ovvero che ‘dal momento della costituzione della società d’ àmbito (…) resta (…) s ottratta agli enti territoriali la possibilità (…) di svincolarsi, per la gestione del servizio, dalla società d ‘ àmbito e di provvedervi autonomamente’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
L’in appuntabile esegesi delle disposizioni normative di riferimento dà in pari tempo ragione dell’ineccepibile e congrua interpretazione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ , cui -susseguentemente – la corte distrettuale ha fatto luogo.
E palesa come del tutto ingiustificata la censura secondo cui la corte territoriale ‘ ha acceduto ad un ‘ interpretazione dell ‘ art. 6 dello Statuto, che va oltre o, meglio, travisa totalmente il dato letterale dello stesso e la volontà in esso espressa dalle parti interessate ‘ (così ricorso principale, pag. 12) .
D’altr onde, l’interpretazione del contratto e, dunque, di una clausola statutaria – traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine ‘ di fatto ‘ riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi de ll’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745) .
E, ben vero, la ricorrente principale, né nella rubrica né nel corpo del primo mezzo, ha indicato il canone ermeneutico asseritamente disatteso dalla corte di seconde cure in sede di esegesi dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 36 0, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2332 cod. civ., l’ultrapetizione, la nullità della sentenza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero, in via alternativa o gradata, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per motivazione contraddittoria, perplessa o incomprensibile.
Deduce, in primo luogo, che la Corte di Catania, allorché ha riformato, in relazione alla previsione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’, il primo dictum , assumendo che l’interpretazione recepita dal Tribunale di Catania si sarebbe posta in contrasto con la legge, con susseguente nullità della previsione statutaria, ha ampliato il thema decidendum , giacché l’azione di nullità non è mai stata esercitata da alcuno, ed ha statuito in contrasto con l’art. 2332 cod. civ., giacché ‘ il contenuto della clausola statutaria inserita nell ‘ art. 6 deve considerarsi valido ed efficace e, quindi, applicabile nella fattispecie ‘ (così ricorso principale, pag. 18) .
Deduce, in secondo luogo, che la Corte di Catania ha erroneamente interpretato l’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ ovvero ‘ha travisato totalmente il dato letterale della predetta clausola contrattuale’ (così ricorso principale, pag. 18) .
Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto.
Allorché la Corte d ‘appello ha opinato per l’accoglimento del primo e del terzo motivo di gravame, non ha atteso, neppure ex officio , a rilievi di nullità.
Propriamente, la corte di merito, in sede di disamina del primo motivo di gravame, si è limitata a far luogo, in adesione alla prospettazione
dell’appellante, a d una diversa interpretazione del l’art. 6 dello statuto d ella ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Propriamente, la corte di merito, in sede di disamina del terzo motivo di gravame, si è limitata ad affermare -lo si è anticipato – che il credito della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fosse da considerare nel suo complesso e che la circostanza per cui il bilancio non riportasse la distinzione fra le diverse voci del credito ovvero la distinzione fra i ‘ servizi principali ‘ ed i ‘ servizi a richiesta ‘ , non era tale da indurre ‘a ritenere la falsità del bilancio relativamente all’attribuzione dei secondi’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
La ragione di censura in primo luogo addotta con il mezzo in disamina, perciò, non si correla, non si confronta con le ‘ rationes decidendi ‘.
Sovviene, dunque, l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale , in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
18. La ragione di censura in secondo luogo addotta con il mezzo in disamina, si risolve evidentemente in una doglianza ‘ermeneutica’.
Va quindi, da un canto, ribadito l’insegnamento n. 10745/2022 di questo Giudice dapprima menzionato.
Va quindi, d ‘altro canto, r eiterato l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili) , non è consentito dolersi in sede di legittimità del fatto
che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131) .
In questi termini, l’interpretazione dell’art. 6 dello statuto della ‘Joniambiente’ cui la Corte siciliana ha fatto luogo , è ineccepibile in diritto e va esente da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce dell’ insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
Del resto, innegabilmente la censura dalla ricorrente principale formulata, seppur attraverso la prospettazione dell’omessa considerazione del 4° co. dello stesso art. 6, si risolve tout court nella generica prefigurazione dell’erroneità dell’interpretazione recepita dalla Corte etnea.
Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. il vizio di ultrapetizione, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di Catania ‘ non ha proferito alcunché’ in ordine all’eccezione, relativa all’attivazione dei ‘servizi a richiesta’, concernente la mancata stipula della convenzione di affidamento, eccezione la cui disamina avrebbe indotto la corte territoriale alla conferma del primo dictum (cfr. ricorso principale, pag. 19) .
Il terzo motivo del ricorso principale analogamente va respinto.
Parimenti il mezzo in esame non si confronta con le ‘ rationes decidendi ‘ . Difatti, contrariamente all’assunto della ricorrente principale, la corte di merito ‘ha proferito’, si è pronunciata al riguardo.
Da un lato, ha puntualizzato, con riferimento agli importi di euro 748.287,92, per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione delle ‘micro –
dis cariche’ , e di euro 186.960,00, per i conferimenti in discarica, che la pretesa dell’appellante traeva titolo da una obbligazione ex lege (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) , sicché a nulla rilevava la mancata stipula di apposita convenzione.
D all’altro, ha fatto luogo al riconoscimento della pretesa creditoria nella misura di euro 218.340,96 – per il servizio di ‘ pulizia spiaggia ‘ ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., appunto in ragione dell’assenza di una necessaria valida ed efficace convenzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 9) .
Ovviamente va soggiunto che la prefigurazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. afferisce al giudizio ‘di fatto’ (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. (ord.) 13.12.2017, n. 29886) .
Cosicché l ‘anzidetta prefigurazione risulta, nella specie, irritualmente evocata ai fini della denuncia di un asserito ‘vizio di attività’.
Co n il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 231/2002.
Deduce che ha errato la Corte di Catania, allorché ha escluso con riferimento agli importi di euro 935.247,92 (per il servizio di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione delle ‘micro -discariche’ e per i conferimenti in discarica) e di euro 218.340,96 (per il servizio di pulizia delle spiagge) gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. di cui in rubrica.
Deduce che essa ricorrente è una società commerciale, tenuta a gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in regime di economicità (cfr. controricorso, pag. 32) , e che sono assoggettate alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002 le ‘transazioni commerciali’ tra le società d’àmbito ed i soci in relazione allo svolgimento del servizio pubblico (cfr. controricorso, pag. 33) .
Il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato.
26. Il motivo, in violazione delle prefigurazioni di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. , difetta, a rigore, di specificità e di ‘autosufficienza’, siccome la ricorrente incidentale non ha provveduto a riprodurre il testo del proprio statuto e, segnatamente, dell’art. 6.
27. Si è anticipato, per altro verso, che ai sensi dell’ art. 201, 2° co., del d.lgs. n. 152/2006 gli enti locali partecipano obbligatoriamente all ‘ a utorità d’ àmbito -nella specie, al la ‘RAGIONE_SOCIALE ‘alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti’ .
Del resto, su tale scorta, la Corte di Catania ha reputato -correttamente che è ‘sottratta agli enti territoriali la possibilità di incidere (…) sulla gestione del servizio, ovvero di svincolarsi, per la gestione del servizio, dalla società d’ à mbito e provvedervi autonomamente’ (così sentenza d’appello, pag. 5) .
La partecipazione della ‘Città Metropolitana di Catania’ alla ‘RAGIONE_SOCIALE non si delinea, perciò, quale esito di una libera determinazione di volontà.
Al contempo, la gestione integrata dei rifiuti che la medesima a utorità d’àmbito ha esplicato a vantaggio degli enti territoriali suoi soci, non si presta ad esser qualificata per i ‘servizi principali’ – come di fonte convenzionale. Né, propriamente, può esser qualificata di fonte convenzionale in dipendenza del mero dato della partecipazione societaria.
In questi termini non vi è margine per evocare -con riferimento agli importi di euro 748.287,92 e di euro 186.960,00 (l’ ulteriore importo di euro 218.340,96 è stato riconosciuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. ) -la nozione di ‘transazione commerciale’ di cui all’art. 2, 1° co., lett. a) , del d.lgs. n. 231/2002, nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis ( ‘ ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; (…)’ ) .
E ciò tanto più ché la medesima controricorrente, ricorrente incidentale, ha testualmente riferito che alla stipula di apposita convenzione la Città Metropolitana di Catania si è sottratta (cfr. controricorso, pag. 31; cfr. memoria della ricorrente principale, pag. 15) .
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 22/1997, dell’art. 200 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 21 legge Regione Siciliana n. 19/2005, degli artt. 4 e 19 legge Regione S iciliana n. 9/2010, dell’art. 45 legge Regione Siciliana n. 11/2010; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame su fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che ha errato la Corte di Catania a disconoscere l’importo di euro 280.405,25 per utile d’impresa, spese generali e costi di gestione della società.
Deduce che gli enti locali sono inevitabilmente ‘tenuti a sostenere tutti i costi della società d’ àmbito, compresi quelli di carattere organizzativo relativi alla gestione del servizio di igiene pubblica’ (così controricorso, pag. 36) .
Deduce che ‘le spese generali e di gestione non sono altro che i costi organizzativi tipici di ogni struttura aziendale’ (così controricorso, pag. 36) e che ‘i cd. utili d’impresa altro non sono che eventuali profitti da ri -distribuire agli enti locali soci, cioè alla stessa provincia’ (così controricorso, pag. 37) .
Deduce infine che la violazione della normativa di riferimento si è tradotta nella contraddittorietà della motivazione dell’impugnata statuizione (cfr. controricorso, pag. 38) .
Il secondo motivo del ricorso incidentale dal pari va rigettato.
I n ordine ai ‘servizi principali’ la Corte catanese ha evidenziato che il costo del servizio era regolato dall’art. 6 dello statuto di ‘Joniambie n te’ , che nulla prevedeva circa il pagamento delle voci de quibus (utile d’impresa, spese generali e costi di gestione della società) ; e che il computo delle medesime voci era avvenuto sulla scorta di parametri – tra cui il prezziario regionale dei LL.PP. -inapplicabili nella specie, giacché il servizio era ricompreso tra quelli essenziali che l’appellante era tenuta ad assolvere (cfr. sentenza d’appello, pa g. 9) .
In ordine ai ‘servizi a richiesta’ la Corte catanese ha evide nziato inappuntabilmente (cfr. Cass. (ord.) 14.5.2019, n. 12702; Cass. sez. lav. 18.3.2024, n. 7178) c he nei confronti della P.A. il diritto all’indennità per arricchimento senza causa concerne le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite e non anche le aspettative connesse al corrispettivo non percepito (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
All’evidenza , il mezzo in esame similmente non si correla, non censura in maniera puntuale e specifica le ‘ rationes decidendi ‘ in parte qua agitur.
Al contempo, l a ricorrente incidentale non ha indicato il ‘fatto storico’ , principale o secondario – risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti, a carattere decisivo – la cui disamina sarebbe stata omessa in sede di mancato riconoscimento delle voci de quibus .
E, ben vero, l a motivazione dell’impugnata pronuncia non è per nulla contraddittoria.
Tanto a prescindere dal rilievo per cui , nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. -al di là dell’ipotesi del ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928) .
Il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev isto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte