Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1239/2024 R.G.
proposto da
C.C. 31/3/2022
avv. NOME COGNOMEc.f.:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ CODICE_FISCALE con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari n. 221 del 5/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Ad. 10/6/2025 CC
R.G.N. 1239/2024
Inammissibilità
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di una villa situata nel complesso residenziale del Consorzio Stintino RAGIONE_SOCIALE Bagaglino, lamentava che, a partire dal 2007, la propria abitazione era stata oggetto di ripetuti furti e danneggiamenti, con episodi significativi nel 2008 e nel 2010; affermava la società che il Consorzio avrebbe dovuto garantire un servizio di custodia e vigilanza, previsto dallo statuto consortile, e che, tuttavia, tale servizio non era stato svolto in modo adeguato, atteso che i furti avevano richiesto l’uso di un furgone, il quale non sarebbe potuto passare inosservato a un servizio di sorveglianza efficiente; la menzionata società domandava, dunque, il risarcimento dei danni subiti;
-il Consorzio RAGIONE_SOCIALE sosteneva di aver adempiuto ai propri obblighi e, in particolare, che il servizio di vigilanza era stato affidato ad una cooperativa esterna, già operativa nel 2008; escludeva la propria responsabilità per i danni lamentati da NOME;
-la causa veniva istruita davanti al Tribunale di Sassari, che con la sentenza n. 234/2020, rigettava la domanda; la responsabilità del Consorzio, da valutare in relazione al preteso inadempimento contrattuale e non come responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c., non era configurabile perché l’obbligazione assunta era da considerarsi come obbligazione di mezzi, non di risultato, sicché, anche adottando le migliori cautele, i furti potevano comunque verificarsi; nel merito, riteneva che il Consorzio avesse dimostrato di aver predisposto un servizio di vigilanza adeguato e che mancasse la prova del nesso causale tra l’asserito inadempimento e i danni subiti; inoltre, rilevava incongruenze temporali tra i fatti denunciati (2008) e le prove documentali ( 2010), nonché l’assenza di documentazione sullo stato dei luoghi e sui beni sottratti;
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava la decisione;
-la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 221 del 5/7/2023, rigettava l’impugnazione: confermata la qualificazione dell’obbligazione come obbligazione di mezzi, il giudice d’appello riteneva che il servizio predispo sto dal Consorzio (presidio fisso all’ingresso e ronda di 8 ore su 24) fosse adeguato, tenuto conto dell’estensione dell’area consortile e della distribuzione dei fabbricati; aggiungeva che, in ogni caso, non era emerso che il servizio non fosse stato espletato; osservava, inoltre, che i furti si erano verificati in un’abitazione non abitata da oltre due anni e che per tale ragione i ladri avevano potuto agire indisturbati; confermava, infine, l’inammissibilità delle prove testimoniali richieste, già escluse in primo grado;
-avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;
-resisteva con controricorso il Consorzio Stintino RAGIONE_SOCIALE Bagaglino;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-col primo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., 2727 c.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.»;
-il motivo è inammissibile;
-illustrando il motivo la ricorrente afferma: «Nella sentenza impugnata la Corte di Appello assume che non sarebbe stata acclarata l’esatta epoca dei fatti e che dalle lettere il furto si sarebbe verificato nel 2008 mentre dalla denuncia presentata nel 2010 si ricava che i medesimi beni sarebbero stati sottratti nel 2010! La attrice non poteva fornire ulteriori precisazioni dal momento che a queste avrebbe dovuto supplire la comune esperienza. … Il buon senso e l’applicazione della
prova per presunzioni avrebbe permesso di superare i ‘dubbi’ del Giudice circa la mancanza di prova del pregiudizio subito. Ed infatti, il fatto per il quale il Tribunale assume non essere stata fornita adeguata prova è desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità dal fatto noto.»;
-il tenore stesso della censura rende evidente che la parte mira, inammissibilmente, ad un sindacato sull’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito e ad una rivalutazione degli elementi di prova da parte di questa Corte, dalla quale non si invoca un giudizio di legittimità, bensì la costruzione di una prova presuntiva;
-col secondo motivo si deduce «Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 132 c.p.c. in relazione all ‘ art. 1176 c.c., all ‘ art. 1218 c.c. ed in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.»;
-anche questo motivo è inammissibile;
-in primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., il motivo non formula una specifica critica alla decisione del giudice di merito, ma si limita a prospettare come errata l’affermata distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato;
-poi, la censura si sviluppa nell’illustrazione di elementi fattuali («La lettura della denunzia (doc. 4 fasc. 1° grado, qui ridepositato) permette di apprendere (tra le altre cose) che 10 metri di recinzione sono stati abbattuti e che il cancelletto anteriore e posteriore sono stati asportati!») e probatori che, ad avviso della ricorrente, contrasterebbero la decisione della Corte territoriale («Per l’effetto, la motivazione addotta dal Giudice nella sentenza qui impugnata per escludere l’inadempimento del Consorzio è del tutto errata e contrastata dai fatti e dai documenti in atti»); così facendo, il motivo si risolve in un’istanza di riesame avanzata a questa Corte Suprema, inammissibile perché volta a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito;
-infine, non è ammissibile la sterile contrapposizione della propria tesi («A fronte di ciò asserire sia che il servizio sia stato espletato sia e soprattutto parlare di adeguatezza del servizio è improprio. Se il servizio fosse stato effettuato e se le ronde fossero state fatte non ci si sarebbe potuti non avvedere di quanto descritto nella denunzia e di cui sopra e ciò a prescindere dalla ‘estensione dell’area consortile’ e dalla ‘distribuzione dei fabbricati’.») peraltro fondata su una valutazione ex post del preteso inadempimento del Consorzio (parafrasando, ‘se si sono verificati i furti, significa che sono per forza inadempienti’), anziché sulla considerazione ex ante dell’efficacia delle misure di sorveglianza adottate e della loro concreta attuazione -alle statuizioni del giudice di merito;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-consegue alla dichiarata inammissibilità la condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione