Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8838/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di BOLOGNA n. 3052/2021, depositata il 09/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: EGO), per sentire dichiarare risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto con essa stipulato in data 22 ottobre 2013 -avente ad oggetto la prestazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del servizio c.d. di RAGIONE_SOCIALE ( RAGIONE_SOCIALE ) di ‘ricerca, selezione, presentazione e gestione di opportunità commerciali’ in Europa e, in particolare, nell ‘ ambito dei Paesi di Germania, Austria e Svizzera, servizio da effettuarsi nell ‘ ambito di dodici mesi -e, di conseguenza, condannare quest ‘ ultima al rimborso dell ‘ intero prezzo corrisposto dalla società attrice, ammontante complessivamente ad euro 15.860,00, oneri fiscali inclusi, oltre che al risarcimento del danno.
1.1.- L ‘ adito Tribunale di Forlì, nel contraddittorio con la EGO (che contestò la fondatezza della pretesa attorea), con sentenza del febbraio 2018 dichiarò risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto stipulato dalle parti, e condannò la parte convenuta alla restituzione del corrispettivo, per complessivi euro 15.860,00, oltre interessi dal pagamento al saldo, nonché alle spese del giudizio.
2.- Il gravame interposto avverso tale sentenza dalla RAGIONE_SOCIALE veniva rigettato, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, dalla Corte di appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 9 dicembre 2021.
2.1.- La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva ancora in questa sede), osservava: a ) le ‘obbligazioni assunte’ dalla EGO ‘erano più ampie e articolate’ rispetto al solo obbligo di presentazione di un numero minimo garantito di potenziali clienti esteri; b ) in particolare, la EGO era tenuta alla «’ricerca ed identificazione di aziende potenzialmente interessate all ‘acquisto’, alla ‘selezione delle aziende target’, all ”affiancamento tecnico commerciale’ agendo ‘in qualità di ufficio estero conto terzi’»; c ) ‘la presentazione pubblicitaria della ditta convenuta (doc. 8 attrice)’ dava, poi, «atto tra l’altro di ’70 professionisti’, di ‘1500 clienti e oltre 3000 committenti internazionali attivi’, e che la ‘internazionalità di RAGIONE_SOCIALE è testimoniata anche dalle locazioni delle varie sedi’; c.1 ) nella stessa ‘ brochure ‘, inoltre, si specificava che ‘oltre 70 sono le risorse che lavorano sinergicamente in EGO per offrire ai clienti risultati rilevanti’, che ‘il nostro staff è uno dei nostri punti di forza, una garanzia di affidabilità. Commercialisti esteri, ingegneri e tecnici madrelingua, esperti di export e marketing internazionale, specialisti nelle ricerche di mercato e figure dedicate al supporto dei nostri clienti: manager con professionalità ed esperienza, aggiornati e competitivi, il cui obbiettivo è la soddisfazione del cliente’; c.2 ) ed ancora, nella medesima brochure «si preannunciava che tale team avrebbe saputo rispondere a domande ‘come intercettare interlocutori commerciali qualificati, come dialogare con l ‘ estero, cosa fare per esplorare nuove nicchie di mercato e capire quali mercati sono più vantaggiosi’»; c.3 ) nella brochure EGO, infine, «dava atto che ‘conosciamo i trend dei mercati internazionali e dei settori merceologici, sappiamo dove il prodotto/lavorazione avrà maggiori occasioni di business, vantiamo un portafoglio di oltre 3000 qualificati committenti internazionali’», ripromettendo ‘risultati rilevanti in tempi ridotti’; d ) dalla deposizione della teste NOME COGNOME impiegata della EGO, e dalla
prodotta documentazione era, poi, ‘emerso che quella puntuale e altamente professionale attività promessa è stata svolta solo da lei, non inserita nello staff pubblicizzato nella brochure di ERAGIONE_SOCIALE. che ha verosimilmente contribuito alla decisione di Dutto di avvalersi dei suoi servizi, e che le email di presentazione dell ‘ attività della Dutto … sono identiche, piuttosto scarne, e sono state inviate a soli 75 (61 secondo controparte) committenti internazionali definiti ‘qualificati’ senza il minimo riscontro e di questi 75 solo 16 (ma Dutto assume solo 7) hanno risposto’; e ) sussistevano, poi, ‘(s)eri dubbi … sulle modalità di selezione dei potenziali clienti esteri’: e.1 ) dalla email del 20.5.2014 inviata ‘per conto di RAGIONE_SOCIALE risultava che quest ‘ultima non trattava ‘pasta fresca, non ancora’ e che non sapesse se RAGIONE_SOCIALE avesse ‘mandato qualche email’ o se avesse telefonato in passato’; f ) non era, quindi, censurabile la decisione del Tribunale che aveva ‘ritenuto che le modalità di adempimento delle obbligazioni, di mezzi, assunte dalla RAGIONE_SOCIALE non siano state adeguate rispetto a quanto promesso, a prescindere dal risultato ottenuto’; f.1 ) una ‘tale valutazione è stata effettuata dal primo Giudice considerando anche la brochure informativa di E.G.O. che illustrava modalità di esecuzione della prestazione rimaste effettivamente prive di riscontro in sede istruttoria’; f.2 ) ‘su questo punto’ la EGO non aveva sollevato alcuna doglianza ‘in atto di appello in violazione dell’ obbligo di specificità dei motivi di gravame’ di cui anche ‘al novellato art. 342 c.p.c.’, svolgendo ‘solo in comparsa conclusionale … le sue difese assumendo trattarsi di documento ininfluente sia perché è ‘altra la pattuizione contrattale’ sia perché tale brochure descrive le ‘caratteristiche e potenzialità dei servizi complessivamente .. offerti, su scala nazionale e internazionale non solo a RAGIONE_SOCIALE ma anche a tutti gli altri’ suoi ‘molteplici clienti italiani ed esteri’; f.3 ) un tale assunto di EGO, ‘oltre a non consentire, per la sua tardività, il riesame della motivazione della sentenza in parte
qua, appare comunque non condivisibile’; f.4 ) a tal riguardo, la «suddetta brochure dedica un intero paragrafo al servizio WGOP, oggetto del contratto concluso tra le parti, elenca e illustra le otto fasi in cui lo stesso si articola, descrive la tipologia e qualità del servizio offerto, dall ‘ incontro con il cliente alle ricerche di mercato, alla programmazione degli obiettivi perseguiti, e prevede l ‘ ‘affiancamento commerciale a 360°’ del cliente stesso»; f.5 ) pertanto, doveva ritenersi che il RAGIONE_SOCIALE avesse ‘accettato il rilevante corrispettivo di 13.000 euro l ‘ anno in quanto ritenuto congruo rispetto al servizio così come descritto e illustrato da controparte servizio che risulta, invece, essere stato prestato con modalità ben diverse e prive della professionalità promessa’.
3.Per la cassazione di tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE affidando le sorti dell ‘ impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso vanno scrutinate le eccezioni di improcedibilità/inammissibilità dell’impugnazione sollevate dalla società controricorrente.
1.1.- Con una prima eccezione si deduce l ‘ improcedibilità e/o l ‘ inammissibilità del ricorso di EGO per violazione del disposto di cui alla legge n. 53/1994 e degli artt. 365 e 369 c.p.c., per mancata sottoscrizione digitale, da parte del difensore, dei seguenti documenti dallo stesso notificati via PEC: a) relazione di notifica e attestazione di conformità; b) ricorso per cassazione; c) procura alle liti.
L ‘ eccezione è (manifestamente) infondata.
A tal riguardo varrà rammentare -alla luce di quanto ribadito, più di recente, da Cass., S.U., n. 6477/2024 – che la
giurisprudenza di questa Corte assegna all ‘ elemento formale della sottoscrizione la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, affinché possa dirsi certa la paternità dell ‘ atto processuale. A tal fine, dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell ‘ atto stesso, il cui difetto ne comporta l ‘ inesistenza (in forza dell ‘ estensione del principio stabilito dal secondo comma dell ‘ art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022).
Nella specie, il ricorso, nativo digitale non sottoscritto digitalmente dal difensore di parte ricorrente, è stato però depositato in modalità analogica (ciò essendo consentito nel periodo di facoltatività del deposito telematico degli atti di parte nel giudizio di legittimità) e ad esso è posta in calce, con foglio materialmente congiunto, la procura alle liti con firma autografa per autentica dell ‘ avv. NOME COGNOME
Tale procura, in formato digitalizzato, è stata, unitamente al ricorso e alla relata di notifica, anche oggetto di notificazione a mezzo PEC, dall ‘ indirizzo iscritto nel ‘Reginde’ dell’ avv. COGNOME EMAIL, al difensore della RAGIONE_SOCIALE COGNOME (avv. COGNOME), così da istituire una congiunzione virtuale con l ‘ atto di impugnazione.
Inoltre, la stessa sottoscrizione autografa dell ‘ avv. COGNOME è presente sulla attestazione di conformità dei messaggi di PEC, del ricorso per cassazione e della relata di notificazione e ciò conferma ulteriormente la paternità degli atti anzidetti al difensore della EGO (si veda ancora la citata Cass., S.U., n. 6477/2024).
1.2. -Con la seconda eccezione la controricorrente deduce l ‘ inammissibilità del ricorso per violazione dell ‘ art. 366, primo
comma, n. 3, c.p.c., non avendo parte ricorrente, nella redazione dell ‘ atto di impugnazione in questa sede, rispettato i principi di autosufficienza e di esposizione sommaria dei fatti.
L ‘ eccezione è infondata.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l ‘ oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 7186/2022; Cass. n. 8117/2022).
Nella specie, nonostante l ‘ esposizione sommaria dei fatti sia stata in buona parte realizzata con la trascrizione della narrazione in fatto della sentenza di appello -e, dunque, con una tecnica redazionale che si rivela, sovente, inefficace -nella specie risulta, comunque, possibile individuare, anche tramite la complessiva lettura dell ‘ atto, gli elementi utili per comprendere l ‘ oggetto del contendere e la portata delle censure.
2.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 101, secondo comma, c.p.c., per aver la Corte territoriale posto a fondamento della decisione una questione rilevata d ‘ ufficio, quale la carenza di tempestività del rilievo presentato da RAGIONE_SOCIALE, relativo all ‘ ininfluenza ai fini dell ‘ individuazione del contenuto dell ‘ obbligazione dedotta in contratto della brochure
informativa, senza aver assegnato alle parti un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie, contenenti osservazioni sulla medesima questione. Parte ricorrente si duole del fatto che l ‘ omessa attivazione del contraddittorio sulla questione in oggetto l ‘ abbia indebitamente privata della possibilità di contestare l ‘ applicabilità dell ‘ art. 342 c.p.c. alla deduzione svolta in comparsa conclusionale (riguardante l ‘ irrilevanza della brochure informativa), a suo avviso non qualificabile come nuova domanda o eccezione ma come mera difesa, ed il conseguente errore del giudice di primo grado nel porla a fondamento della propria decisione.
2.1. -Il motivo è infondato.
L ‘ art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell ‘ ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall ‘ ultimo periodo del secondo comma.
La norma impone al giudice, ove rilevi d ‘ ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l ‘ obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una ‘decisione solitaria’ su una questione decisiva per l ‘ esito del giudizio.
L ‘ ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l ‘ obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il ‘diritto vivente’ attraverso la giurisprudenza di questa Corte.
In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il
principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall ‘art. 101 c.p.c., a garantire il ‘giusto processo’ (art. 111 Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l ‘obbligo di evitare una ‘decisione a sorpresa’, che menomerebbe il diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle ‘connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione’ (Cass. n. 11453/2014; Cass. n. 1577/2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza.
Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un ‘ attività esclusivamente assertiva, consistente in ‘mere difese’, o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte: Cass. n. 29210/2024; Cass. n. 1617/2022; Cass. n. 22778/2019; Cass. n. 15037/2018; Cass. n. 10353/2016; Cass. n. 11453/2014).
Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980/2021; Cass. n. 11724/2021; Cass. n. 6218/2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 7356/2022).
Con particolare riferimento a quest ‘ ultima categoria di questioni, rileva un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere che il giudice possa
rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda (Cass. n. 15019/2016).
Giova, quindi, ribadire il principio secondo cui non soggiace al divieto posto dall ‘ art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ‘ ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell ‘ impugnazione o dell ‘ intervenuta decadenza dall ‘ opposizione. Ciò in quanto l ‘ osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d ‘ ufficio dell ‘ eventuale violazione di siffatti termini (Cass. n. 29803/2019).
Parte ricorrente, dunque, si duole della sottrazione al contraddittorio di una questione che esorbita dal campo applicativo della norma evocata, come perimetrato dal ‘diritto vivente’. La questione relativa alla tardività della deduzione, esposta in comparsa conclusionale, è, infatti, di questione di rito, inerente ad un requisito di ammissibilità dell ‘ impugnazione in appello, la quale è da formularsi, con lo stesso atto introduttivo del gravame, in base al principio di specificità dei motivi, imposto dall ‘ art. 342 c.p.c.
3.- Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 342 c.p.c., per aver la Corte distrettuale qualificato come tardiva la difesa di essa EGO circa l ‘ irrilevanza della brochure informativa, ai fini della valutazione del corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE. Si sostiene che il principio di specificità dei motivi contemplato dall ‘ art. 342 c.p.c. precluda esclusivamente la proposizione di
nuove domande o eccezioni. Diversamente il rilievo, dichiarato tardivo, rappresenterebbe l ‘ evidenziazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un ennesimo elemento in cui si è manifestata l ‘ erronea applicazione delle norme sull ‘ interpretazione dei contratti, oggetto di un ‘ esaustiva argomentazione nell ‘ ambito dell ‘ unico motivo di gravame proposto in appello.
3.1. -Il motivo è infondato; e ciò anche a prescindere dal relativo disarmonico confezionamento rispetto al principio che impone, nella denuncia dell ‘ error in procedendo -nel caso, la violazione dell ‘ art. 342 c.p.c. -, di riportare in ricorso il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all ‘ atto di appello (tra le altre: Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 16028/2023).
Nella specie, parte ricorrente trascrive per intero (da p. 14 a p. 22 del ricorso) ‘l’ unico complessivo motivo posto a base del gravame’ (così a p. 14 del ricorso), ma da questo non emerge affatto che sia stata censurata, come necessario, la ratio decidendi della sentenza di primo grado, secondo cui -come rilevato dal giudice di appello -la valutazione dell ‘inadempimento della EGO ‘è stata effettuata dal primo Giudice considerando anche la brochure informativa di E.G.O. che illustrava modalità di esecuzione della prestazione rimaste effettivamente prive di riscontro in sede istruttoria’ (p. 10 sentenza di appello; cfr. sintesi al § 2.1. dei ‘Fatti di causa’).
Sicché, è corretta la decisione della Corte territoriale di ritenere tardiva la censura mossa dalla EGO alla anzidetta ratio decidendi -essenziale nell ‘ economia della decisione di primo grado – solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, affetto da genericità, in violazione dell ‘ art. 342 c.p.c., l ‘ originario atto di appello.
4.- Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 1322, 1325,
1362, 1366, 1453, 1455 c.c., per aver la Corte Territoriale ritenuto rilevante la brochure informativa dei servizi offerti da RAGIONE_SOCIALE, ai fini del contenuto delle obbligazioni oggetto del contratto e, di conseguenza, ai fini della decisione sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
La ricorrente sostiene che detto documento sarebbe sprovvisto di valore interpretativo ai suindicati fini, giacché non era stato allegato al contratto, né risultava da esso richiamato.
La ricostruzione giudiziale dell ‘ oggetto del contratto sarebbe, dunque, frutto di una inopinata sovrapposizione tra le complessive potenzialità della rete di supporto, indicate nel documento pubblicitario, e gli impegni effettivamente assunti da EGO nel programma negoziale individualizzato, oggetto della convenzione intercorsa con la RAGIONE_SOCIALE
Sicché, la Corte sarebbe incorsa in un ‘ applicazione abnorme ed errata delle norme in tema di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362-1366 c.c., giacché dalla formulazione letterale delle clausole del contratto, l ‘ oggetto del contratto risultava esaustivamente descritto, sicché il ricorso ad un documento esterno si rendeva illegittimo.
Nondimeno, potrebbe giustificarsi l ‘ applicazione del criterio interpretativo del comportamento complessivo delle parti ex art. 1362, secondo comma, c.c., per ricercarne la comune intenzione, atteso che trattasi di un criterio interpretativo sussidiario, non destinato ad applicarsi al caso oggetto di giudizio, stante l ‘ autosufficienza del testo del negozio al fine di rivelare il contenuto della volontà degli stipulanti. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al criterio dell ‘ interpretazione secondo buona fede, previsto dall ‘ art. 1366 c.c., al quale è consentito ricorrere soltanto quando non sia possibile individuare il senso delle clausole e la volontà effettiva delle parti, sulla base delle regole interpretative dettate dagli articoli precedenti.
Infine, si sostiene che tale errore abbia, di riflesso, determinato una non corretta applicazione della disciplina, stabilita dagli artt. 1453-1455 c.c., in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché del concetto di gravità dell ‘ inadempimento ad essa sotteso.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Lo è in quanto l ‘ infondatezza dei primi due motivi ha determinato il consolidamento in giudicato della inammissibilità della censura svolta, tardivamente, dall ‘ appellante in relazione alla ratio decidendi della sentenza di primo grado sulla valutazione dell ‘inadempimento della stessa EGO ‘considerando anche la brochure informativa … che illustrava modalità di esecuzione della prestazione rimaste effettivamente prive di riscontro in sede istruttoria’, là dove il motivo in esame censura proprio la portata e gli effetti di quella interpretazione del contratto inter partes.
4.2. -In ogni caso, le doglianze sono anche infondate.
Occorre, infatti, dare continuità al principio di diritto secondo il quale l ‘ interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all ‘ interprete, dopo aver compiuto l ‘ esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l ‘ intenzione delle parti e quindi di verificare se quest ‘ ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. n. 21260/2023).
Comportamento delle parti che non può avere rilievo ermeneutico soltanto in riferimento ai contratti cui sia prevista la forma scritta ad substantiam , ipotesi che, però, non ricorre nel nostro caso.
La Corte territoriale (sintesi al § 2.1. dei ‘Fatti di causa’) ha inteso dare sfogo al criterio del comportamento complessivo delle parti a chiarificazione di obblighi negoziali già presenti in termini più ampi di quelli asseritamente presenti come affermato da EGO. Né EGO dà contezza di quale fosse il contenuto effettivo del testo
contrattuale così da smentire quanto il giudice di appello ha ritenuto essere le obbligazioni negoziali, integrate poi dall ‘ esplicazione puntuale della brochure .
La scelta interpretativa del giudice di appello si palesa, dunque, rispettosa dei criteri interpretativi stabiliti del legislatore, nonché della loro gerarchia istituita per via legislativa. Tale scelta, risultando conforme alla legge, non può essere sindacata nel merito, poiché richiederebbe un ‘ indagine sulla volontà delle parti, che, integrando una quaestio facti , risulta preclusa in questa sede.
-Il ricorso va rigettato e la EGO ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza