Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10386 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18681/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 328/2019 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 22-1-2019
OGGETTO:
contratto d’opera
R.G. 18681/2019
C.C. 9-4-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-42024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.Con sentenza n. 10980/2017 il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Euro 24.400,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in suo favore e consistita nell’analisi del piano di sviluppo del marchio Muryx, nella predisposizione di un piano economico-finanziario da presentare alle banche e agli investitori per ottenere finan ziamenti, nell’assistenza finalizzata alla ricerca di finanziatori e investitori.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, riproponendo la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società RAGIONE_SOCIALE, consistito nel mancato reperimento delle risorse finanziarie, rispetto al quale le attività di analisi avevano funzione solo propedeutica.
Con sentenza n. 328/2019 pubblicata il 22-1-2019 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alla rifusione a favore dell’appellata delle spese del grado.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in proprio e in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Il 16-6-2021 il difensore della ricorrente ha comunicato che con sentenza n. 879/2019 pubblicata in data 11-11-2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il 19-3-2024 il difensore della controricorrente ha comunicato che, a
seguito della chiusura del fallimento e della cancellazione della società dal registro delle imprese, la controricorrente non aveva interesse alla decisione del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 9-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.Preliminarmente si dà atto che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 2 6 -112023 n. 30785 Rv. 669228-01, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01, per tutte). Quindi, anche la comunicazione del controricorrente in ordine al disinteresse alla decisione rimane priva di effetti.
2.Il primo motivo di ricorso è rubricato ‘ violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. ed in particolare in relazione all’identificazione della prestazione come di mezzi essendo invece la stessa di risultato e agli effetti di tale identificazione ai fini della determinazione dell’assenza di debenza dell’importo ex adverso richiesto in pagamento. Insussistenza di alcun diritto da parte della RAGIONE_SOCIALE di ottenere il versamento dell’importo richiesto’.
2.1.Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto la ricorrente non indica neppure le disposizioni che assume violate.
Il motivo è altresì infondato, perché gli argomenti svolti sono finalizzati esclusivamente a proporre una lettura del contratto concluso dalle parti diversa da quella eseguita dalla Corte d’appello , laddove ha individuato le prestazioni a carico di RAGIONE_SOCIALE sulla base del contenuto dell’accordo . E’ acquisito il principio che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito e il
ricorrente per cassazione, al fine di fare valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenute, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente con quella accolta nella sentenza impugnata e non dovendo essere l’interpretazione accolta dalla se ntenza impugnata l’unica astrattamente possibile, ma interpretazione plausibile (Cass. Sez. 1 9-4-2021 n. 9461 Rv. 66126501, Cass. Sez. 3 28-11-2017 n. 28319 Rv. 646649-01, Cass. Sez. 1 15-11-2017 n. 27136 Rv. 646063-01).
3. Il secondo motivo è rubricato ‘ violazione di legge ex art. 360 n.3 c.p.c. ed in particolare in merito alla erronea applicazione dell’art. 1460 c.c. nella identificazione dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini della prova dell’effettivo adempimento contrattuale e del conseguente preteso diritto al pagamento della controprestazione da parte della RAGIONE_SOCIALE Totale inesistenza del credito e/o di aspettativa in considerazione del mancato effettivo adempimento della complessiva prestazione oggetto del contratto ‘.
3.1.Il rigetto del primo motivo comporta l’infondatezza anche del secondo motivo, in quanto la tesi in ordine all’esistenza dell’inadempimento d ella società RAGIONE_SOCIALE si fonda sulla lettura del contenuto del contratto e delle obbligazioni delle parti che non può avere ingresso in questa sede. Infatti la sentenza impugnata ha analiticamente considerato le prove documentali, giungendo alla conclusione che era stata dimostrata in causa l’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto da parte della società RAGIONE_SOCIALE; sulla base dei dati esaminati, è giunta alla conclusione che la mancata erogazione del finanziamento non era conseguenza della condotta di RAGIONE_SOCIALE, che era riuscita a individuare il soggetto finanziatore e anche ad avviare la pratica di finanziamento, ma della condotta di RAGIONE_SOCIALE
Il terzo motivo è rubricato ‘ violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e in particolare sull’applicazione dell’art. 1988 c.c. in relazione al preteso riconoscimento del debito che sarebbe stato posto a fondamento della pretesa della RAGIONE_SOCIALE. Sulla insussistenza di alcun riconoscimento del debito in relazione al contratto sottoscritto tra le parti e sulla relativa assenza di debenza in relazione agli importi richiesti’.
4.1.Il motivo è inammissibile, perché non intercetta nella sentenza impugnata un vizio ex art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ., ma è finalizzato a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe individuato nella missiva di data 11-11-2014 un riconoscimento di debito. In questo modo la ricorrente lamenta l’erronea ricognizione della fattispecie concreta che, in quanto tale, è estranea al sindacato di legittimità.
Il quarto motivo è rubricato ‘ omesso esame dell’eccezione di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a stare in giudizio nel corso del grado di appello e nel corso del giudizio di primo grado a far data dalla variazione di denominazione sociale avvenuta il 13-6-2016. Assenza di legittimazione da parte della RAGIONE_SOCIALE con riferimento a tutti gli atti successivi al 13-6-2016, ivi compresi quelli di natura esecutiva, con tutti i conseguenti effetti di legge’.
5.1.Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la variazione della denominazione sociale non comporta la costituzione di un nuovo
soggetto giuridico, per cui neppure le questioni prospettate con riferimento alla procura alle liti hanno un qualche fondamento.
6.In conclusione in ricorso è integralmente rigettato e le spese devono seguire la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione